§ 6.3.160 - L.R. 11 agosto 2004, n. 20.
Assestamento del bilancio di previsione della Regione Calabria per l’esercizio finanziario 2004 e del bilancio pluriennale 2004-2006 a norma [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 contabilità regionale e procedure di spesa
Data:11/08/2004
Numero:20

§ 6.3.160 - L.R. 11 agosto 2004, n. 20. [1]

Assestamento del bilancio di previsione della Regione Calabria per l’esercizio finanziario 2004 e del bilancio pluriennale 2004-2006 a norma dell’articolo 22 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

(B.U. 17 agosto 2004, n. 15 – S.S. n. 1).

 

Art. 1. (Residui attivi e passivi).

     1. Sulla base della ricognizione dei residui attivi e passivi effettuata a norma degli art. 41 e 52 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, e dei dati definitivi risultanti dal rendiconto generale dell’esercizio finanziario 2003, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 283 del 26 aprile 2004, è disposto l’aggiornamento dei dati presunti relativi ai residui attivi e passivi riportati rispettivamente nello stato di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio per l’esercizio finanziario 2004 – approvati con l’art. 3 della legge regionale 16 marzo 2004, n. 9 – come di seguito specificato:

     - il totale dei residui attivi delle unità previsionali di base al gennaio 2004, comprese le contabilità speciali, è determinato definitivamente in € 4.314.929.518,32;

     - il totale dei residui passivi delle unità previsionali di base al 1° gennaio 2004, comprese le contabilità speciali, è determinato definitivamente in € 1.513.722.445,65;

     2. Le differenze tra l’ammontare dei residui definitivi dell’esercizio finanziario 2003 e l’ammontare dei residui presunti riportato negli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio per l’esercizio finanziario 2004, approvato con la citata legge regionale n. 9/2004, sono indicate a livello di UPB nelle allegate tabelle “A” e “B”, 1ª colonna.

 

Art. 2. (Saldo finanziario alla chiusura dell’esercizio 2003).

     1. Per effetto degli aggiornamenti di cui ai commi precedenti, il saldo finanziario positivo alla chiusura dell’esercizio finanziario 2003 è determinato definitivamente in € 2.976.382.111,62.

 

Art. 3. (Residui perenti).

     1. L’importo complessivo da iscrivere nelle apposite UPB dello stato di previsione della spesa 8.3.01.01 (parte corrente) e 8.03.01.02 (parte in conto capitale), degli impegni di spesa regolarmente assunti negli esercizi precedenti, in perenzione amministrativa alla chiusura dell’esercizio 2003 e riaccertati a norma dell’art. 52 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, che si prevede possano essere reclamati dai creditori nel corso dell’esercizio finanziario 2004, è determinato definitivamente in € 290.792.359,58, di cui € 108.671.096,90 di parte corrente (capitolo 7003101) ed € 182.121.262,68 di parte in conto capitale (capitolo 7003201).

     2. Le economie di spesa derivanti dalla ricognizione dei residui passivi perenti agli effetti amministrativi attuata ai sensi dell’art. 52 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 di cui al precedente comma 1 – quantificate in complessivi € 98.368.941,47 – incrementano per un importo pari a 74.449.587,46 la quota in libera disponibilità dell’avanzo di amministrazione relativo all’esercizio finanziario 2003 da applicare al bilancio di previsione per l’anno 2004 attraverso la presente legge di assestamento, al netto delle economie accertate su impegni regolarmente assunti negli esercizi precedenti a carico di capitoli di spesa correlati ad entrate con vincolo di destinazione – quantificate in € 23.919.354,01 – che sono riprodotte negli stanziamenti di competenza dei capitoli di provenienza, così come dimostrato analiticamente nelle allegate tabelle “A” e “B”, 2ª colonna.

 

Art. 4. (Bilancio annuale - Stato di previsione dell’entrata e della spesa).

     1. Nello stato di previsione di competenza e di cassa delle Unità previsionali di base della parte entrata e della parte spesa del bilancio per l’esercizio finanziario 2004 – approvato con legge regionale 16 marzo 2004, n. 9 – sono introdotte le variazioni di cui alle annesse tabelle “A” e “B”, 2ª colonna.

 

     Art. 5. (Bilancio pluriennale).

     1. Nella parte entrata e spesa del bilancio pluriennale 2004-2006, approvato con l’art. 6 della legge regionale 16 marzo 2004, n. 9, sono introdotte, per il triennio 2004-2006, le variazioni di cui alle annesse tabelle “A” e “B” del bilancio pluriennale.

 

Art. 6. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

Tabelle

(Omissis)


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.