Settore: | Codici regionali |
Regione: | Calabria |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.3 contabilità regionale e procedure di spesa |
Data: | 11/08/2004 |
Numero: | 20 |
§ 6.3.160 - L.R. 11 agosto 2004, n. 20. [1]
Assestamento del bilancio di previsione della Regione Calabria per l’esercizio finanziario 2004 e del bilancio pluriennale 2004-2006 a norma dell’articolo 22 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.
(B.U. 17 agosto 2004, n. 15 – S.S. n. 1).
Art. 1. (Residui attivi e passivi).
1. Sulla base della ricognizione dei residui attivi e passivi effettuata a norma degli art. 41 e 52 della
- il totale dei residui attivi delle unità previsionali di base al 1° gennaio 2004, comprese le contabilità speciali, è determinato definitivamente in € 4.314.929.518,32;
- il totale dei residui passivi delle unità previsionali di base al 1° gennaio 2004, comprese le contabilità speciali, è determinato definitivamente in € 1.513.722.445,65;
2. Le differenze tra l’ammontare dei residui definitivi dell’esercizio finanziario 2003 e l’ammontare dei residui presunti riportato negli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio per l’esercizio finanziario 2004, approvato con la citata
Art. 2. (Saldo finanziario alla chiusura dell’esercizio 2003).
1. Per effetto degli aggiornamenti di cui ai commi precedenti, il saldo finanziario positivo alla chiusura dell’esercizio finanziario 2003 è determinato definitivamente in € 2.976.382.111,62.
Art. 3. (Residui perenti).
1. L’importo complessivo da iscrivere nelle apposite UPB dello stato di previsione della spesa 8.3.01.01 (parte corrente) e 8.03.01.02 (parte in conto capitale), degli impegni di spesa regolarmente assunti negli esercizi precedenti, in perenzione amministrativa alla chiusura dell’esercizio 2003 e riaccertati a norma dell’art. 52 della
2. Le economie di spesa derivanti dalla ricognizione dei residui passivi perenti agli effetti amministrativi attuata ai sensi dell’art. 52 della
Art. 4. (Bilancio annuale - Stato di previsione dell’entrata e della spesa).
1. Nello stato di previsione di competenza e di cassa delle Unità previsionali di base della parte entrata e della parte spesa del bilancio per l’esercizio finanziario 2004 – approvato con
Art. 5. (Bilancio pluriennale).
1. Nella parte entrata e spesa del bilancio pluriennale 2004-2006, approvato con l’art. 6 della
Art. 6. (Entrata in vigore).
1. La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
(Omissis)
[1] Abrogata dall'art. 2 della