Settore: | Codici regionali |
Regione: | Calabria |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.3 contabilità regionale e procedure di spesa |
Data: | 29/12/2003 |
Numero: | 30 |
Sommario |
Art. 1. Limiti di spesa per l’acquisto di prestazioni di ricovero e di specialistica ambulatoriale. |
Art. 2. Disposizioni in materia di assunzioni. |
§ 6.3.152 - L.R. 29 dicembre 2003, n. 30. [1]
Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2004 – art. 3, comma 4, della Legge regionale n. 8/2002).
(B.U. 30 dicembre 2003, n. 23 – S.S. n. 4).
Art. 1. Limiti di spesa per l’acquisto di prestazioni di ricovero e di specialistica ambulatoriale.
1. Per l’anno 2004 le prestazioni di assistenza ospedaliera e di specialistica ambulatoriale vengono remunerate secondo i rispettivi tariffari nazionali vigenti così come applicati nell’anno 2003 secondo le direttive dell’Assessorato regionale alla sanità.
2. Per l’anno 2004 i volumi massimi delle prestazioni di assistenza ospedaliera e di specialistica ambulatoriale, fermo restando i provvedimenti regionali di recepimento della normativa statale sui livelli essenziali di assistenza, non potranno superare, per ciascuna Azienda Sanitaria, quelli riconosciuti e validati per l’anno 2001 ridotti del 20%. Sono esclusi dalle limitazioni dei volumi di attività le prestazioni di riabilitazione, di psichiatria e lungodegenza retribuite a giornate di degenza.
3. I volumi come determinati al comma precedente devono comprendere le prestazioni erogate dai soggetti provvisoriamente accreditati nell’anno 2002 nonché dai soggetti che abbiano erogato prestazioni sanitarie e socio-sanitarie negli anni 2001, 2002 e/o 2003 a carico delle Aziende Sanitarie; solamente per i soggetti che abbiano erogato prestazioni a carico delle Aziende Sanitarie, per la prima volta nell’anno 2003, con accordi contrattuali di cui al Decreto Legislativo 502/92, nell’anno 2004 i volumi massimi non potranno superare quelli del 2003 ridotti del 20%.
4. I soggetti che abbiano erogato prestazioni sanitarie e socio-sanitarie negli anni 2001, 2002 e/o 2003 con oneri a carico del servizio sanitario sono autorizzati ad erogare prestazioni per l’anno 2004. Il termine per l’accreditamento di cui all’art. 15 comma 3 della
5. In ogni caso la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera e di specialistica ambulatoriale per l’anno 2004 non potrà superare i limiti massimi di spesa stabiliti dalla deliberazione di Giunta regionale relativa all’anno 2003 con una riduzione dell’8% derivante dall’applicazione dei criteri di qualità delle prestazioni da adottare in sede di concertazione regionale per i contratti 2004, tenuto conto delle eventuali economie realizzate sulla spesa per la mobilità nell’ambito dell’alta specialità. Nei contratti e negli accordi dovranno essere specificati: la classificazione della struttura, i volumi e la tipologia delle prestazioni contrattate.
6. Le prestazioni di specialistica ambulatoriale, previste da campagne di screening promosse con delibera di Giunta regionale, devono essere erogate con accesso programmato distinto dalle restanti prestazioni a finalità clinica e remunerate con appositi accordi contrattuali.
7. I contratti e gli accordi devono avere durata annuale ed i soggetti erogatori devono assicurare la fornitura delle prestazioni definite nell’accordo per l’intero anno, secondo i volumi e le tipologie di prestazioni previste negli accordi sottoscritti [2].
8. Ove le prestazioni erogate dovessero superare i volumi di attività, nei casi previsti dalla presente legge, si provvederà al pagamento con abbattimenti progressivi e proporzionali delle corrispondenti tariffe, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale, fermo restando il tetto massimo di spesa regionale previsto per effetto della presente legge.
9. All’art. 15 comma 2, lettera c), della
10. All’art. 25 bis, comma 4, della
11. Fino al 30/6/2004 il servizio di elisoccorso di Cosenza e Locri è assicurato secondo le modalità previste dall’art. 2 comma 7 della
Art. 2. Disposizioni in materia di assunzioni.
1. Per l’anno 2004, e fino all’approvazione dei piani attuativi, la copertura di posti mediante indizione di concorsi, assunzioni, trasferimenti e comandi nelle Aziende del servizio sanitario regionale è preceduta da piani annuali di attività, preventivamente autorizzati dalla Giunta regionale tenuto conto della situazione economico-finanziaria e degli obiettivi strategici di ciascuna Azienda, nonché delle indicazioni contenute nella proposta di piano regionale per la salute; sono fatte salve le procedure di idoneità per l’inquadramento nei ruoli della dirigenza medica ai sensi dell’art. 8, comma 1-bis,
2. Nel concedere l’autorizzazione alla copertura dei posti previsti nei piani annuali la Giunta regionale dovrà comunque tendere, su base regionale, ad una riduzione programmata della spesa complessiva per il personale del 2%.
3. Alle assunzioni nelle Aziende del servizio sanitario regionale non si applicano le procedure di mobilità collettiva di cui all’art. 7 della
4. Sono abrogati i commi 1, 3, 4 e 6, dell’art. 17 della
5. [L’ambito territoriale di assistenza primaria deve coincidere con quello distrettuale] [3].
[1] Per un'abrogazione di articoli della presente legge, vedi l'art. 15 della
[2] Per una parziale modifica del presente comma, vedi l’art. 2 della
[3] Comma abrogato dall’art. 3 della