Settore: | Codici regionali |
Regione: | Calabria |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.3 contabilità regionale e procedure di spesa |
Data: | 10/10/2002 |
Numero: | 40 |
Sommario |
Art. 1. [2] |
Art. 2. 1. La presente Legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. |
§ 6.3.136 - L.R. 10 ottobre 2002, n. 40. [1]
Modifica della Legge regionale 13 settembre 1999, n. 27.
(B.U. n. 18 del 10 ottobre 2002 - S.S. n. 4).
1. Al fine di favorire l’attuazione da parte degli Enti Locali degli interventi di ristrutturazione degli immobili confiscati alla criminalità organizzata - ai sensi dell’art. 10, comma 5, della
2. All’onere derivante dal precedente comma 1 si provvede, per l’anno 2002, con la disponibilità esistente all’UPB 8.1.01.02 - recante «Fondi per provvedimenti legislativi in corso di approvazione recanti spese in conto capitale» - dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno 2002.
3. Per gli anni successivi la copertura finanziaria degli oneri di ammortamento derivanti dai mutui contratti ai sensi della
4. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all’art. 10 della
1. La presente Legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Abrogata dall'art. 2 della
[2] Articolo così sostituito dall’art. 6 della L.r. 22 novembre 2002, n. 48.