Settore: | Codici regionali |
Regione: | Calabria |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.3 contabilità regionale e procedure di spesa |
Data: | 10/10/2002 |
Numero: | 38 |
Sommario |
Art. 1. 1. Le risorse trasferite alla Regione Calabria da parte dell’Agenzia delle Entrate di Catanzaro per gli anni 1989-1996 e relativi ai rimborsi IVA maturati dal settore n. 19, opere idropotabili [...] |
Art. 2. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. |
§ 6.3.134 - L.R. 10 ottobre 2002, n. 38. [1]
Variazione al bilancio 2002.
(B.U. n. 18 del 10 ottobre 2002 - S.S. n. 4).
1. Le risorse trasferite alla Regione Calabria da parte dell’Agenzia delle Entrate di Catanzaro per gli anni 1989-1996 e relativi ai rimborsi IVA maturati dal settore n. 19, opere idropotabili regionali, quantificate in Euro 20.589.977,00 sono destinate al finanziamento:
a) del riconoscimento del sussidio spettante ai lavoratori LPU dal mese di marzo 2002 al mese di dicembre 2002;
b) per la parte residua alla copertura degli incentivi da destinare agli Enti attuatori per la stabilizzazione, a decorrere dall’1/8/2002, dei lavoratori LSU-LPU al fine di raggiungere l’obiettivo di stabilizzare almeno il 30% degli interessati.
2. L’importo di cui al comma precedente costituisce una prima quota da impinguare ulteriormente in sede di assestamento del bilancio 2002.
3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all’art. 10 della
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Abrogata dall'art. 2 della
[2] Comma aggiunto dall’art. 1 della