§ 6.3.127 - L.R. 13 maggio 2002, n. 21.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Calabria. (Legge finanziaria 2002).


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 contabilità regionale e procedure di spesa
Data:13/05/2002
Numero:21


Sommario
Art. 1.  Fondi speciali.
Art. 2.  Rifinanziamento leggi regionali.
Art. 3.  Norma finanziaria.
Art. 4.  Pubblicazione.


§ 6.3.127 - L.R. 13 maggio 2002, n. 21. [1]

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Calabria. (Legge finanziaria 2002).

(B.U. 17 maggio 2002, n. 9 - S.S. n. 1).

 

Art. 1. Fondi speciali.

     1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all’art. 21 della Legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell’esercizio 2002, restano determinati nella misura indicate nelle tabelle A e B, allegate alla presente legge, rispettivamente per il Fondo speciale destinato alle spese correnti, di cui alla UPB 8.1.01.01, e per il Fondo speciale destinato alle spese in conto capitale, di cui alla UPB 8.1.01.02.

 

     Art. 2. Rifinanziamento leggi regionali.

     1. Ai sensi dell’art. 3, comma 2, lett. c), della Legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, il rifinanziamento o la riduzione degli stanziamenti previsti dalle Leggi regionali di spesa, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale 2002-2004, restano determinati nella misura indicata nella tabella C allegata alla presente legge.

 

     Art. 3. Norma finanziaria.

     1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge - ammontanti a complessivi Euro 328.189.872,57 nel triennio 2002/2004, di cui Euro 328.189.872,57, a carico del bilancio per l’esercizio 2002 - si fa fronte ai sensi dell’art. 4 della Legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, con le risorse evidenziate nella parte entrata del bilancio pluriennale 2002/2004, nel rispetto delle determinazioni indicative definite nella parte spesa del medesimo bilancio pluriennale, in termini finanziari, e nei documenti programmatici e nelle Leggi regionali di spese, in termini economico-giuridici.

     2. Le tabelle A, B e C, allegate alla presente legge, danno la dimostrazione analitica della nuova spesa autorizzata con riferimento alle leggi organiche, alle UPB e ai capitoli della spesa.

 

     Art. 4. Pubblicazione.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

Allegati

(Omissis)


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.