§ 6.3.66 - L.R. 22 dicembre 1993, n. 17.
Variazione al bilancio annuale 1993 e pluriennale 1993/95 della Regione.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 contabilità regionale e procedure di spesa
Data:22/12/1993
Numero:17


Sommario
Art. 1.      1. Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio annuale 1993, approvato con legge regionale 8 settembre 1993, n. 10, sono introdotte le variazioni di cui alle annesse [...]
Art. 2.      1. Ai fini e per gli effetti della decisione della Commissione CEE n. C
Art. 3.      1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 6.3.66 - L.R. 22 dicembre 1993, n. 17. [1]

Variazione al bilancio annuale 1993 e pluriennale 1993/95 della Regione.

(B.U. n. 111 del 24 dicembre 1993)

 

Art. 1.

     1. Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio annuale 1993, approvato con legge regionale 8 settembre 1993, n. 10, sono introdotte le variazioni di cui alle annesse tabelle «A» e «B».

     2. Nella parte entrata e spesa del bilancio pluriennale 1993-95, approvato con l'art. 5 della legge regionale 8 settembre 1993, n. 10, sono introdotte le corrispondenti variazioni.

 

     Art. 2.

     1. Ai fini e per gli effetti della decisione della Commissione CEE n. C[93]2556/3 del 22.9.93 e delle determinazioni assunte dal Comitato di sorveglianza del Programma Operativo Plurifondo (POP) della Calabria, nelle sedute del 2 e 3 giugno e del 4 e 5 novembre 1993, al Programma Operativo Plurifondo (POP) sono apportate le variazioni, in termini di competenza e di cassa, di cui alle annesse tabelle «A» e «B». Le ulteriori variazioni a carico dei residui attivi e dei corrispondenti residui passivi sono apportate con la legge regionale approvativa del conto consuntivo relativo all'esercizio finanziario 1993.

     2. Ai fini e per gli effetti delle determinazioni assunte dal Comitato Amministrativo del Programma Integrato Mediterraneo (PIM) della Calabria, nelle sedute del 2 e 3 giugno e del 4 e 5 novembre 1993, al Programma Integrato Mediterraneo (PIM) della Calabria sono apportate le variazioni, in termini di competenza e di cassa, di cui alle annesse tabelle «A» e «B».

 

     Art. 3.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.