§ 6.3.63 - L.R. 8 settembre 1993, n. 10.
Bilancio di previsione della Regione Calabria per l'anno finanziario 1993 e bilancio pluriennale per il triennio 1993/ 1995.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 contabilità regionale e procedure di spesa
Data:08/09/1993
Numero:10


Sommario
Art. 1.  Bilancio di competenza - stato di previsione dell'entrata e della spesa
Art. 2.  Bilancio di cassa - stato di previsione dell'entrata e della spesa
Art. 3.  Quadro generale riassuntivo
Art. 4.  Classificazione della entrata e della spesa
Art. 5.  Bilancio pluriennale
Art. 6.  Residui perenti
Art. 7.  Spese obbligatorie


§ 6.3.63 - L.R. 8 settembre 1993, n. 10. [1]

Bilancio di previsione della Regione Calabria per l'anno finanziario 1993 e bilancio pluriennale per il triennio 1993/ 1995.

(B.U. n. 76 del 14 settembre 1993).

 

Art. 1. Bilancio di competenza - stato di previsione dell'entrata e della spesa

     1. E' approvato in lire 15.256.667.856.565 lo stato di previsione di competenza dell'entrata della Regione per l'anno finanziario 1993, annesso alla presente legge (tabella A - 2a colonna).

     2. E' autorizzato l'accertamento dei tributi e delle altre entrate per l'anno 1993.

     3. E' approvato in lire 15.256.667.856.565 lo stato di previsione di competenza della spesa della Regione per l'anno finanziario 1993, annesso alla presente legge (tabella B _ 3a colonna).

     4. E' autorizzata l'assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti dello stato di previsione di cui al comma precedente.

 

     Art. 2. Bilancio di cassa - stato di previsione dell'entrata e della spesa

     1. E' approvato in lire 17.144.792.368.387 lo stato di previsione di cassa dell'entrata della Regione per l'anno finanziario 1993, annesso alla presente legge (tabella A 3a colonna).

     2. Sono autorizzate le riscossioni ed il versamento dei tributi e delle entrate per l'anno 1993.

     3. E' approvato in lire 16.143.855.192.574 lo stato di previsione di cassa della spesa della Regione per l'anno finanziario 1993, annesso alla presente legge (tabella B - 4a colonna).

     4. E' autorizzato il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti dello stato di previsione di cui al comma precedente.

 

     Art. 3. Quadro generale riassuntivo

     1. E' approvato il quadro generale riassuntivo dell'entrata e della spesa del bilancio di competenza e di cassa della Regione per l'anno finanziario 1993. annesso alla presente legge.

 

     Art. 4. Classificazione della entrata e della spesa

     1. Le entrate della Regione sono classificate secondo quanto previsto dall'art. 24 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5. Le categorie delle entrate sono approvate nell'ordine e con la denominazione indicate nel relativo stato di previsione (tabella A).

     2. Le spese della Regione sono classificate secondo quanto previsto dall'art. 25 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5. Le rubriche, i settori, i campi d'intervento, i gruppi di programmi e i programmi sono approvati nell'ordine e con la denominazione indicati nel relativo stato di previsione (tabella B).

 

     Art. 5. Bilancio pluriennale

     1. E' approvato il bilancio pluriennale della Regione per l'arco di tempo relativo agli anni 1993/1995 allegato al bilancio annuale, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5.

 

     Art. 6. Residui perenti

     1. E' autorizzata la iscrizione. negli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa 7003101 (parte corrente) e 7003201 (parte in conto capitale), degli impegni di spesa regolarmente assunti negli esercizi precedenti, che sono caduti in perenzione amministrativa alla chiusura dell'esercizio 1992 a norma dell'art. 68 - quarto comma - della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5 e che si prevede possono essere reclamati dai creditori nel corso dell'esercizio finanziario 1993.

     2. La copertura finanziaria della spesa autorizzata al precedente comma, ammontante a complessive lire L. 635.478.612.516 di cui lire 126.887.656.283 di parte corrente e lire L. 508.590.956.233 di parte in conto capitale, è garantita da quota parte del saldo finanziario positivo (avanzo d'amministrazione).

     3. Le deliberazioni della Giunta regionale che prevedono impegni a carico dei capitoli di spesa relativi ai residui passivi perenti agli effetti amministrativi e reclamati dai creditori devono disporre anche la liquidazione della spesa ed essere corredate dai documenti necessari per la emissione dei relativi titoli di spesa.

 

     Art. 7. Spese obbligatorie

     1. Sono considerate spese obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5 quelle descritte nell'elenco n. 2 annesso alla presente legge.

     2. La Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio atto il prelevamento di somme dal fondo di riserva di cui al capitolo 7002101 e la loro iscrizione ai capitoli di bilancio indicati nell'elenco di cui al primo comma del presente articolo.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.