Settore: | Codici regionali |
Regione: | Calabria |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.3 contabilità regionale e procedure di spesa |
Data: | 05/01/1983 |
Numero: | 1 |
Sommario |
Art. 1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione Calabria per l'anno finanziario 1982 sono introdotte le variazioni in termini di competenza e di cassa, di cui alla annessa [...] |
Art. 2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione Calabria per l'anno finanziario 1982 sono introdotte le variazioni, in termini di competenza e di cassa, di cui alla annessa [...] |
Art. 3. Per le iniziative previste dall'art. 26 della legge regionale 28 luglio 1982, n. 10 (legge finanziaria) è autorizzata per l'esercizio finanziario 1982 l'ulteriore spesa di lire 4.000.000.000, da [...] |
Art. 4. L'autorizzazione di spesa per l'esercizio finanziario 1982 disposta a norma dell'art. 31 della legge regionale 28 luglio 1982, n. 10 (legge finanziaria è ridotta complessivamente a lire [...] |
Art. 5. Le autorizzazioni di spesa per l'esercizio finanziario 1982 disposte a norma degli art. 12 e 38 della legge regionale 28 luglio 1982, n. 10 (legge finanziaria) sono ridotte a lire 1.000.000.000 [...] |
Art. 6. L'autorizzazione di spesa per l'esercizio finanziario 1982 di sposta a norma dell'art. 36 della legge regionale 28 luglio 1982, n. 10 (legge finanziaria) è aumentata a lire 2.000.000.000. |
Art. 7. L'autorizzazione di spesa per l'esercizio finanziario 1982 disposta a norma degli art. 28 e 34 della legge regionale 28 luglio 1982, n. 10 (legge finanziaria) è rispettivamente diminuita ed [...] |
Art. 8. L'autorizzazione di spesa per l'esercizio finanziario 1982 disposta a norma dell'art. 20 della legge regionale 28 luglio 1982, n. 10 (legge finanziaria) è aumentata di lire 150.000.000. |
Art. 9. L'art. 41 della legge regionale 28 luglio 1982, n. 10 (legge finanziaria) è sostituito dal seguente: |
Art. 10. Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1982 dell'Aziende Foreste Demaniali, approvato con l'art. 16 della legge regionale 28 luglio 1982, n. 11, [...] |
Art. 11. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. |
§ 6.3.17 - L.R. 5 gennaio 1983, n. 1. [1]
Variazione al bilancio per l'anno finanziario 1982.
(B.U. 10 gennaio 1983, n. 2).
Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione Calabria per l'anno finanziario 1982 sono introdotte le variazioni in termini di competenza e di cassa, di cui alla annessa tabella «A».
Per effetto delle variazioni apportate l'ammontare complessivo dello stato di previsione dell'entrata risulta aumentato di lire 3.388.529.292 in termini di competenza e di cassa.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione Calabria per l'anno finanziario 1982 sono introdotte le variazioni, in termini di competenza e di cassa, di cui alla annessa tabella «B».
Per effetto delle variazioni apportate l'ammontare complessivo dello stato di previsione della spesa risulta aumentato di lire 3.388.529.292 in termini di competenza e di cassa.
Per le iniziative previste dall'art. 26 della
Le assegnazioni disposte, a norma del secondo comma dell'art. 26 della
L'autorizzazione di spesa per l'esercizio finanziario 1982 disposta a norma dell'art. 31 della
Le assegnazioni disposte, a norma del secondo comma dell'articolo 31 della
Le autorizzazioni di spesa per l'esercizio finanziario 1982 disposte a norma degli art. 12 e 38 della
L'autorizzazione di spesa per l'esercizio finanziario 1982 di sposta a norma dell'art. 36 della
L'autorizzazione di spesa per l'esercizio finanziario 1982 disposta a norma degli art. 28 e 34 della
L'autorizzazione di spesa per l'esercizio finanziario 1982 disposta a norma dell'art. 20 della
L'art. 41 della
(Omissis).
Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1982 dell'Aziende Foreste Demaniali, approvato con l'art. 16 della
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
(Omissis)
[1] Abrogata dall'art. 2 della