§ 6.3.16 - L.R. 28 luglio 1982, n. 11. [*]
Bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1982 e bilancio pluriennale per il triennio 1982-1984.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 contabilità regionale e procedure di spesa
Data:28/07/1982
Numero:11


Sommario
Art. 1.  (Bilancio di competenza - stato di previsione dell'entrata e della spesa).
Art. 2.  (Bilancio di cassa - stato di previsione dell'entrata e della spesa).
Art. 3.  (Quadro generale riassuntivo).
Art. 4.  (Classificazione della entrata e della spesa).
Art. 5.  (Bilancio pluriennale).
Art. 6.  (Destinazione di fondi).
Art. 7.  (Utilizzazione di fondi).
Art. 8.  (Servizio sanitario nazionale).
Art. 9.  (Residui perenti).
Art. 10.  (Spese obbligatorie).
Art. 11.  (Fondo di riserva di cassa).
Art. 12.  (Spese impreviste).
Art. 13.  (Variazioni al bilancio).
Art. 14.  (Esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato).
Art. 15.  (Esercizio finanziario).
Art. 16.  (Allegati del bilancio).
Art. 17.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 6.3.16 - L.R. 28 luglio 1982, n. 11. [*]

Bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1982 e bilancio pluriennale per il triennio 1982-1984.

(B.U. 31 luglio 1982, n. 40).

 

Art. 1. (Bilancio di competenza - stato di previsione dell'entrata e della spesa).

     E' approvato in lire 2.442.729.871.396 lo stato di previsione di competenza dell'entrata della Regione per l'anno finanziario 1982, annesso alla presente legge (tabella A - 2ª colonna) [1].

     E' autorizzato l'accertamento dei tributi e delle altre entrate per l'anno 1982.

     E' approvato in lire 2.442.729.871.396 lo stato di previsione di competenza della spesa della Regione per l'anno finanziario 1982, annesso alla presente legge (tabella B - 3ª colonna) [1].

     E' autorizzata l'assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti dello stato di previsione di cui al comma precedente.

 

     Art. 2. (Bilancio di cassa - stato di previsione dell'entrata e della spesa).

     E' approvato in lire 3.738.370.684.964 lo stato di previsione di cassa dell'entrata della Regione per l'anno finanziario 1982 annesso alla presente legge (tabella A - 3ª colonna) [1].

     Sono autorizzate la riscossione ed il versamento dei tributi e delle altre entrate per l'anno 1982.

     E' approvato in lire 3.717.223.047.918 lo stato di previsione di cassa della spesa della Regione per l'anno finanziario 1982, annesso alla presente legge (tabella B - 4ª colonna) [1].

     E' autorizzato il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti dello stato di previsione di cui al comma precedente.

 

     Art. 3. (Quadro generale riassuntivo).

     E' approvato il quadro generale riassuntivo dell'entrata e della spesa del bilancio di competenza e di cassa della Regione per l'anno finanziario 1982, annesso alla presente legge [1].

 

     Art. 4. (Classificazione della entrata e della spesa).

     Le entrate della Regione sono classificate secondo quanto previsto dall'art. 24 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5. Le categorie delle entrate sono approvate nell'ordine e con la denominazione indicate nel relativo stato di previsione (tabella A) [1].

     Le spese della Regione sono classificate secondo quanto previsto dall'articolo 25 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5.

     Le rubriche, i settori, i campi d'intervento, i gruppi di programmi e i programmi sono approvati nell'ordine e con la denominazione indicati nel relativo stato di previsione (tabella B) [1].

 

          Art. 5. (Bilancio pluriennale).

     E' approvato il bilancio pluriennale della Regione per l'arco di tempo relativo agli anni 1982-1984 allegato al bilancio annuale, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5.

 

     Art. 6. (Destinazione di fondi).

     Per i fondi assegnati dallo Stato - ai sensi della legge 10 maggio 1976, n. 352 e già destinati agli interventi previsti, dalla relativa deliberazione del CIPE con allocazione nei corrispondenti capitoli dello stato di previsione della spesa, la Giunta regionale, - in conformità dell'art. 17 della medesima legge 10 maggio 1976, n. 352 e dell'articolo 36 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5 - è autorizzata ad apportare all'occorrenza eventuali variazioni alla devoluzione degli interventi, nell'ambito della quota assegnata e delle finalità indicate dalla legge nazionale.

     I fondi assegnati dallo Stato, ai sensi dell'art. 15 della legge 30 marzo 1981, n. 119 e della delibera CIPE del 19 gennaio 1981, sono destinati per lire 18.750 milioni all'attuazione degli interventi già in corso per il trasferimento degli abitati di Cardeto, Roghudi, Careri, Cardinale, Centrache, Fabrizia, Nardodipace e San Lorenzo Bellizzi, nonché degli abitati di cui al programma ex ISES e per lire 6.250 milioni agli interventi urgenti di ripristino di opere danneggiate dalle calamità naturali di cui alla legge 23 marzo 1973, n. 36.

 

     Art. 7. (Utilizzazione di fondi).

     L'attuazione ed il coordinamento della spesa di cui ai capitoli 2222105, 2222106, 2311101, 3132101, 3314201, 6131101, 6131102 e 6133101, in assenza di specifiche leggi regionali di procedura, avviene nel rispetto dell'art. 16 - lettera a) - dello Statuto e sulla base di specifici piani e programmi predisposti dalla Giunta regionale.

     Al fine di garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi previsti dalle leggi 10 maggio 1976, n. 319 e 24 dicembre 1979, n. 650, la spesa di cui ai capitoli 2111106, 2211210, 5133201 e 6126201 deve essere attuata e coordinata con un unico indirizzo programmatico.

 

     Art. 8. (Servizio sanitario nazionale).

     Per i fondi assegnati dallo Stato - ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833 - e già destinati al servizio sanitario nazionale con allocazione nei corrispondenti capitoli dello stato di previsione della spesa, la Giunta regionale - in conformità dell'art. 36 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5 - è autorizzata a disporre con proprio atto variazioni in diminuzione e in aumento, nei medesimi capitoli o in nuovi capitoli, qualora il reale andamento della spesa sanitaria nei diversi comparti d'intervento lo renda necessario.

     La Giunta regionale è autorizzata, altresì, a provvedere agli adempimenti finanziari relativi alle attività direttamente gestite dalla Regione.

 

     Art. 9. (Residui perenti).

     E' autorizzata la iscrizione, negli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa 7003101 (parte corrente) e 7003201 (parte in conto capitale), degli impegni di spesa regolarmente assunti negli esercizi precedenti, che sono caduti in perenzione amministrativa alla chiusura dell'esercizio 1981 a norma dell'articolo 68 - 4° comma - della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5 e che si prevede possono essere reclamati dai creditori nel corso dell'esercizio finanziario 1982.

     La copertura finanziaria della spesa autorizzata al precedente comma, ammontante a complessive lire 137.369.575.079 di cui lire 18.981.865.060 di parte corrente e lire 118.387.710.019 di parte in conto capitale, è garantita da quota parte del saldo finanziario positivo (avanzo d'amministrazione).

     Le deliberazioni della Giunta regionale che prevedono impegni a carico dei capitoli di spesa relativi ai residui passivi perenti agli effetti amministrativi e reclamati dai creditori devono disporre anche la liquidazione della spesa ed essere corredate dai documenti necessari per la emissione dei relativi titoli di spesa.

 

     Art. 10. (Spese obbligatorie).

     Sono considerate spese obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5 quelle descritte nell'elenco n. 2 annesso alla presente legge [1].

     La Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio atto il prelevamento di somme dal fondo di riserva di cui al Cap. 7002101 e la loro iscrizione ai capitoli di bilanci indicati nell'elenco di cui al 1° comma del presente articolo.

 

     Art. 11. (Fondo di riserva di cassa).

     Il fondo di riserva di cassa di cui all'art. 30 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5, destinato a far fronte al maggiore fabbisogno di cassa che si manifesti nel corso dell'esercizio finanziario 1982 sui singoli capitoli di spesa, è determinato per l'esercizio medesimo in lire 200 miliardi.

     Il prelevamento di somme dal fondo di cassa di cui al Capitolo 7002103 a favore di altri capitoli di spesa del bilancio di cassa è disposto con deliberazione del Consiglio regionale non soggetta a controllo.

 

     Art. 12. (Spese impreviste).

     La Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio atto il prelevamento di somme dal fondo per spese impreviste e la loro iscrizione ai vari capitoli di bilancio non compresi nell'elenco di cui al 1° comma del precedente art. 9, nonché ai nuovi capitoli di spesa per le finalità e nei limiti di cui all'art. 31 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5.

     Le deliberazioni che dispongono i prelievi dal fondo di cui al comma precedente, iscritto in bilancio al Capitolo 7002102, sono presentate entro quindici giorni dalla loro adozione in Consiglio regionale per la convalida.

 

     Art. 13. (Variazioni al bilancio).

     In conformità dell'art. 36 - primo comma - della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5 la Giunta regionale è autorizzata ad apportare nel corso dell'esercizio, con proprie deliberazioni da comunicarsi entro quindici giorni al Consiglio, le variazioni al bilancio occorrenti per la iscrizione delle entrate derivanti da assegnazioni dello Stato vincolate a scopi specifici, nonché per la iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalle leggi.

 

     Art. 14. (Esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato).

     Fino a quando non sia diversamente disposto da leggi regionali, alle spese per l'esercizio delle funzioni trasferite alla Regione si provvede, nei limiti dei capitoli iscritti nello stato di previsione della spesa, sulla base della normativa statale in quanto applicabile.

 

     Art. 15. (Esercizio finanziario).

     In conformità di quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 14 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5 l'esercizio finanziario 1982 scade il 31 dicembre ed a tale data è disposta la chiusura dei relativi conti.

 

     Art. 16. (Allegati del bilancio).

     Sono approvati i seguenti allegati b [1];

     - allegato n. 1, concernente gli elenchi dei provvedimenti legislativi in corso di adozione che si finanziano con i fondi globali;

     - allegato n. 2, concernente l'elenco delle spese obbligatorie;

     - allegato n. 3, concernente i prospetti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 26 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5;

     - allegato n. 4, concernente la riclassificazione delle spese ai sensi dell'art. 25 ultimo comma della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5;

     - allegato n. 5 concernente l'elenco delle spese finanziate in tutto o in parte con la disponibilità costituita dal saldo finanziario positivo (avanzo di amministrazione), ai sensi dell'art. 16 - terzo comma - della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5;

     - allegato n. 6 concernente il bilancio dell'azienda foreste demaniali ed il bilancio dell'ESAC (Ente di sviluppo agricolo calabrese) per l'anno 1982, ai sensi dell'art. 27 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5.

 

     Art. 17. (Dichiarazione d'urgenza).

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 


[*] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.

[1] Allegati omessi.

[1] Allegati omessi.

[1] Allegati omessi.

[1] Allegati omessi.

[1] Allegati omessi.

[1] Allegati omessi.

[1] Allegati omessi.

[1] Allegati omessi.

[1] Allegati omessi.