§ 5.1.52 - L.R. 17 marzo 1997, n. 6.
Disposizioni per la determinazione del contributo per le concessioni in sanatoria.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.1 urbanistica e edilizia
Data:17/03/1997
Numero:6


Sommario
Art. 1.      1. I soggetti di cui al primo e terzo comma dell'articolo 31 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 che possono, ai sensi dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, conseguire la [...]
Art. 2.      1. Gli oneri di urbanizzazione così come già determinati, ai sensi dell'articolo 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, con deliberazione del Consiglio Comunale ed il contributo sul costo di [...]
Art. 3.      1. Gli oneri di urbanizzazione così come già determinati, ai sensi dell'articolo 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, con deliberazione del Consiglio Comunale ed il contributo sul costo di [...]
Art. 4.      1. I contributi di concessione relativi ad opere di cui all'articolo 1, così come già individuati con deliberazione del Consiglio Comunale, relativi ad opere od impianti non destinati alla [...]
Art. 5. 
Art. 6.      1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 5.1.52 - L.R. 17 marzo 1997, n. 6.

Disposizioni per la determinazione del contributo per le concessioni in sanatoria.

(B.U. n. 31 del 20 marzo 1997).

 

Art. 1.

     1. I soggetti di cui al primo e terzo comma dell'articolo 31 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 che possono, ai sensi dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, conseguire la concessione in sanatoria di costruzioni o di altre opere abusivamente eseguite ed ultimate alla data del 31 dicembre 1993 sono tenuti a corrispondere al Comune, ai fini della concessione stessa, per effetto dell'articolo 39 della citata legge 23 dicembre 1994, n. 724, i contributi previsti dagli articoli 3 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, ove dovuti, nei limiti stabiliti negli articoli seguenti.

 

     Art. 2.

     1. Gli oneri di urbanizzazione così come già determinati, ai sensi dell'articolo 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, con deliberazione del Consiglio Comunale ed il contributo sul costo di costruzione di cui all'articolo 6 della stessa legge n. 10/1977, anch'esso così come già determinato con deliberazione del Consiglio regionale n. 348 del 20 luglio 1977, sono ridotti del 30 per cento per le opere costituenti prima abitazione del richiedente, che non superino la superficie complessiva di mq. 200, e per le opere destinate ad attività sportive, culturali, religiose.

 

     Art. 3.

     1. Gli oneri di urbanizzazione così come già determinati, ai sensi dell'articolo 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, con deliberazione del Consiglio Comunale ed il contributo sul costo di costruzione di cui all'articolo 6 della stessa legge n. 10/1977, anch'esso così come già determinato con deliberazione del Consiglio regionale n. 348 del 20 luglio 1977, sono ridotti del 20 per cento per tutte le opere oggetto di sanatoria che non superino la superficie di mq. 400.

 

     Art. 4.

     1. I contributi di concessione relativi ad opere di cui all'articolo 1, così come già individuati con deliberazione del Consiglio Comunale, relativi ad opere od impianti non destinati alla residenza e di cui all'articolo 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, sono corrisposti con la riduzione del 30 per cento fino a mq. 500, e con la riduzione del 20 per cento da 500 a 1000 mq.

 

     Art. 5. [1]

 

     Art. 6.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Modifica l'art. 6 della L.R. 12 aprile 1990, n. 23.