§ 5.1.32 - L.R. 12 aprile 1990, n. 23.
Norme in materia di pianificazione regionale e disposizioni connesse all'attuazione della legge 8 agosto 1985, n 431.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.1 urbanistica e edilizia
Data:12/04/1990
Numero:23


Sommario
Art. 1.  Contenuti della pianificazione regionale.
Art. 2.  Strumenti della pianificazione regionale.
Art. 3.  Efficacia degli strumenti di pianificazione.
Art. 4.  Procedimenti.
Art. 5.  Elementi costitutivi degli strumenti di pianificazione.
Art. 6.  Componenti territoriali assoggettate a misure minime di salvaguardia.
Art. 7.  Misure minime di salvaguardia.
Art. 8.  Cave.
Art. 9.  Disposizioni transitorie.


§ 5.1.32 - L.R. 12 aprile 1990, n. 23.

Norme in materia di pianificazione regionale e disposizioni connesse all'attuazione della legge 8 agosto 1985, n 431.

 

Art. 1. Contenuti della pianificazione regionale.

     1. La pianificazione di competenza regionale provvede a dettare prescrizioni volte alla tutela:

     a) dell'identità culturale del territorio regionale, delle caratteristiche essenziali intrinseche delle componenti territoriali di cui è riconoscibile l'interesse per ragioni ambientali, paesaggistiche, naturalistiche, geomorfologiche, paleontologiche, storico archeologiche, storico artistiche, storico testimoniali ed etnologiche;

     b) dell'integrità fisica del territorio regionale, in considerazione di specifiche caratteristiche geologiche o idrogeologiche, nonché in funzione della salvaguardia dagli effetti dei fenomeni sismici, della prevenzione dagli inquinamenti e della difesa dagli stessi, della preservazione delle risorse primarie.

     2. Le prescrizioni di cui al precedente comma stabiliscono, per le componenti territoriali considerate, gli usi previsti o possibili e quelli esclusi, nonché i limiti, l'entità e le caratteristiche qualitative delle trasformazioni e degli interventi ammissibili, ovvero necessari o da prevedersi, ed i correlativi divieti.

     3. La pianificazione regionale fatte salve le competenze statali, procede nel rispetto di quanto stabilito ai sensi dei precedenti commi, ad indicare le linee di organizzazione del territorio regionale, definendo altresì le infrastrutture, le attrezzature, gli impianti e gli interventi complessi di rilevanza interregionale e regionale.

 

     Art. 2. Strumenti della pianificazione regionale.

     1. La pianificazione regionale può esprimersi mediante:

     a) piani territoriali regionali aventi l'insieme dei contenuti di cui all'articolo 1;

     b) piani regionali di settore, volti a definire infrastrutture, attrezzature, impianti, interventi complessi di rilevanza interregionale e regionale ai sensi del terzo comma dell'articolo 1;

     c) varianti ai piani.

     2. Salva diversa disposizione, l'arco di riferimenti temporale delle previsioni degli strumenti di pianificazione di cui al primo comma è decennale. Ogni quinquennio, a decorrere dalla loro entrata in vigore, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta ne formula l'aggiornamento per slittamento, ne verifica la coerenza reciproca e complessiva, ed adotta le opportune o necessarie varianti.

     3. La pianificazione regionale può attuarsi direttamente mediante:

     a) piani esecutivi regionali;

     b) programmi regionali di intervento;

     c) progetti regionali di intervento, relativi a singole opere o a complessi di opere di rilevanza regionale;

     d) varianti ai piani, programmi e progetti.

     4. L'attuazione di previsioni della pianificazione regionale mediante piani esecutivi regionali e progetti regionali di intervento può essere proposta alla Regione dagli enti territoriali sub regionali competenti, i quali possono altresì provvedere a redigerli ed a proporli alla Giunta regionale che, verificatane la coerenza con gli altri strumenti di pianificazione territoriale vigenti, ne propone l'adozione al Consiglio regionale.

 

     Art. 3. Efficacia degli strumenti di pianificazione.

     1. Gli strumenti di pianificazione regionale di cui al primo comma dell'articolo 2 sono prevalenti nei confronti di qualsiasi precedente strumento di pianificazione del medesimo livello.

     2. Gli strumenti di pianificazione regionale di cui al primo comma dell'articolo 2 stabiliscono quali delle prescrizioni immediatamente vincolanti debbano essere recepite dagli strumenti di pianificazione, di attuazione della pianificazione e di programmazione a livello sub regionale e quali debbano eventualmente essere specificate mediante gli strumenti di attuazione di cui al terzo comma dell'articolo 2.

     3. Gli strumenti di attuazione della pianificazione regionale di cui al comma 3 dell'articolo 2 sono comunque prevalenti nei confronti di qualsiasi strumento di pianificazione, di attuazione della pianificazione, e di programmazione di livello sub regionale. L'approvazione dei predetti strumenti di attuazione della pianificazione regionale equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere e degli interventi in essi previsti secondo le leggi vigenti in materia.

     4. Gli enti territoriali sub regionali, singoli o associati, sono tenuti ad apportare ai propri strumenti di pianificazione, le varianti necessarie per il recepimento delle prescrizioni contenute negli strumenti regionali di pianificazione e di attuazione della pianificazione, entro 180 giorni dall'entrata in vigore di questi ultimi.

 

     Art. 4. Procedimenti.

     1. Gli strumenti di pianificazione regionale di cui al comma 1 dell'articolo 2, sono adottati dalla Giunta regionale previo parere della commissione urbanistica regionale. Entro trenta giorni dalla data di esecutività della deliberazione di adozione, il Presidente della Giunta regionale provvede a pubblicare tale deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione ed in almeno due quotidiani a larga diffusione regionale ed all'albo pretorio di ogni Comune il cui territorio sia compreso, in tutto o in parte, nell'ambito del piano medesimo, nonché a depositare copia degli elaborati costituenti gli strumenti adottati, per trenta giorni consecutivi, presso le segreterie delle Province, ove chiunque può prenderne visione. Entro trenta giorni dalla scadenza del secondo termine le amministrazioni dello Stato, le aziende pubbliche a carattere nazionale, le aziende e gli enti pubblici non territoriali a carattere regionale, le Province, i Comuni singoli e associati, le organizzazioni e le associazioni economiche, sociali e culturali, nonché i soggetti pubblici o privati possono presentare alla Giunta regionale osservazioni e proposte.

     Decorso il termine stabilito per la presentazione di osservazioni e proposte, e non oltre i sessanta giorni successivi, la Giunta regionale presenta gli strumenti adottati, nonché le osservazioni e le proposte pervenute, sentita la commissione urbanistica regionale, al Consiglio regionale, il quale decide in merito alle osservazioni e proposte, ed approva gli strumenti con legge.

     2. I piani esecutivi regionali di cui al comma 3 dell'articolo 2, e le relative varianti, fatte salve specifiche disposizioni di legge, sono adottati ed approvati con la procedura di cui al precedente comma.

     3. Gli strumenti di pianificazione e di attuazione della pianificazione regionali, entrano in vigore alla data di pubblicazione dei relativi provvedimenti di approvazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. Copia degli elaborati costituenti gli strumenti approvati sarà depositata presso la Segreteria della Giunta regionale e le segreterie delle Province.

     4. L'adozione degli strumenti di pianificazione regionale di cui al comma 1 dell'articolo 2 comporta l'applicazione delle misure di salvaguardia per la durata di tre anni. Pertanto, dovrà essere sospesa ogni determinazione per qualsiasi intervento in contrasto con le previsioni dello strumento di pianificazione regionale adottato [1].

 

     Art. 5. Elementi costitutivi degli strumenti di pianificazione.

     1. Gli strumenti di pianificazione regionali di cui al comma 1 dell'articolo 2 sono costituiti da:

     a) una relazione che, con idoneo corredo di allegati volti a documentare lo stato di fatto e le previsioni a cui si riferiscono le scelte operate, motivi e formuli tali scelte;

     b) elaborati cartografici in scala non inferiore ad 1:25.000 volti ad esplicitare le scelte;

     c) le norme.

 

     Art. 6. Componenti territoriali assoggettate a misure minime di salvaguardia.

     1. Fatti salvi i maggiori vincoli statali e fino all'adozione di uno strumento di pianificazione regionale avente i contenuti e le caratteristiche di cui al comma 1 dell'articolo 1, alle seguenti componenti territoriali si applicano le misure di salvaguardia di cui al successivo articolo 7:

     a) i territori costieri ricadenti in una fascia compresa tra la linea di battigia e la linea di quota di 150 metri sul livello del mare, in ogni caso di larghezza non inferiore a metri 300 e non superiore a metri 700;

     b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;

     c) i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;

     d) le montagne per la parte eccedente i 1000 metri sul livello medio del mare;

     e) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento;

     f) le zone di interesse archeologico, individuate a norma della legge 1 giugno 1939, n. 1089 e quelle di cui siano individuati i reperti, nonché una fascia di protezione di 10 metri dal loro perimetro esterno per le zone A e B, di metri lineari 50 per le zone C ed F, di metri lineari 100 per le altre zone;

     g) gli insediamenti urbani storici inclusi in elenchi approvati con deliberazione della Giunta regionale;

     h) le torri costiere, i castelli e le cinte murarie di cui alla legge regionale 26 gennaio 1987, n. 3, ed all'elenco allegato alla presente legge sotto la lettera a), nonché una fascia di protezione di 10 metri dal loro perimetro esterno per le zone A e B, di metri lineari 50 per le zone C ed F, di metri lineari 100 per le altre zone;

     i) i monumenti bizantini di cui all'elenco allegato alla legge sotto la lettera b), nonché una fascia di protezione di 10 metri dal loro perimetro esterno per le zone A e B, di metri lineari 50 per le zone C ed F, di metri lineari 100 per le altre zone;

     l) le zone agricole terrazzate di cui alla legge regionale 11 agosto 1986, n. 34, e ivi catastalmente individuate nei Comuni di Bagnara, Scilla e Seminara;

     m) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;

     n) i comprensori ecologici-termali di cui all'articolo 11 della legge regionale 3 settembre 1984 n. 26;

     o) le singolarità geologiche e geotettoniche incluse in elenchi approvati con delibera della Giunta regionale;

     p) le zone umide incluse nell'elenco di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;

     q) i parchi e le riserve naturali e regionali, i territori di protezione esterna dei parchi;

     r) le zone soggette a frana e dissesto incluse in elenchi approvati con deliberazioni della Giunta regionale;

     s) le cose e le località incluse negli elenchi di cui all'articolo 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

     2. Fatto salvo quanto disposto dalla legge n. 431/1985 e dalla legge n. 1497/1939, non sono soggette a misure minime di salvaguardia di cui all'articolo 7 anche se ricadenti negli ambiti di cui alle lettere a), b), c), d), e), l), n) ed s) del comma 1 [2]:

     a) le aree incluse dagli strumenti urbanistici generali comunali nelle zone A, B ed E ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968 n. 1444;

     b) le aree incluse dagli strumenti urbanistici generali comunali in zone C, D, F, ai sensi del Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, purché comprese in programmi pluriennali di attuazione di cui all'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, ovvero qualora esistano all'interno della stessa zona tutte le opere di urbanizzazione primaria e risultino legittimamente edificate per almeno l'80 per cento della superficie.

     Sono obbligati a dotarsi di piani pluriennali di attuazione tutti i Comuni di cui all'elenco riportato alla legge regionale n. 15/1979; i restanti Comuni hanno facoltà di dotarsi del piano pluriennale di attuazione.

     Il vincolo continuerà ad applicarsi per i Comuni che saranno obbligati all'adeguamento dei piani regolatori generali;

     c) le aree ricomprese nella perimetrazione dei centri edificati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, nei Comuni privi di strumenti urbanistici generali conformi al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;

     d) le aree ricadenti in piani attuativi redatti ai sensi delle leggi vigenti regolarmente approvati alla data di entrata in vigore della presente legge;

     e) le aree incluse nei piani regolatori degli agglomerati industriali approvati, limitatamente a quelle aree dotate di opere di urbanizzazione già approvate e finanziate alla data di entrata in vigore della presente legge.

     3. Fatta salva ogni competenza statale e quanto disposto dalla legge 431/1985 e legge 1497/1939, per i Comuni dotati di piano regolatore generale le norme di salvaguardia previste dalla presente legge non si applicano oltre la data del 31 luglio 1991.

     Per i Comuni che, pur dotati di piano regolatore generale siano obbligati all'adeguamento degli stessi le norme di salvaguardia previste dalla presente legge continueranno ad applicarsi sino alla definitiva approvazione del piano adeguato.

     4. Le norme di salvaguardia di cui sopra non si applicano a quei Comuni che, obbligati all’adeguamento del Piano Regolatore Generale, abbiano, successivamente all’entrata in vigore della presente legge, già provveduto all’adeguamento del Piano Regolatore stesso alla normativa paesistica e ambientale. Restano ferme le disposizioni di cui alla legge regionale del 16 aprile 2002, n. 19. [3]

 

     Art. 7. Misure minime di salvaguardia.

     1. Nelle componenti territoriali di cui all'articolo 6 sono ammessi esclusivamente:

     a) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, nonché, con l'eccezione delle componenti territoriali di cui alle lettere f), g) h ed i) del comma 1 dell'articolo 6, di ristrutturazione edilizia e di ampliamento fino ad un massimo del 5 per cento della volumetria esistente alla data del 31 dicembre 1986, per i manufatti legittimamente esistenti;

     b) gli interventi di manutenzione, conservazione, consolidamento e ripristino ambientale, che non alterino l'assetto idrogeologico ed ambientale;

     c) gli interventi di realizzazione di sentieri e di percorsi di accesso e di altri servizi minimi complementari, finalizzata alla fruizione turistica naturalistica culturale, purché non comportino tagli di alberi, opere di scavo e di riporto di terra, ed altre opere che possano alterare l'assetto idrogeologico ed ambientale;

     d) l'utilizzazione agricola del suolo, ivi compresa l'attività di allevamento nonché la realizzazione di strade poderali e di annessi rustici strettamente funzionali alla conduzione del fondo, per i terreni ricadenti nelle zone agricole definite come tali dagli strumenti di pianificazione e comunque aventi utilizzazione agricola in atto alla data del 31 dicembre 1986, fermo restando che per le componenti territoriali di cui alle lettere l), o) e p) del comma 1 dell'articolo 6 è vietato qualsiasi mutamento delle qualità colturali in atto alla predetta data del 31 dicembre 1986, e che per la componente territoriale di cui alla lettera e) del citato comma 1 dell'articolo 6 sono consentiti solamente il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione e le opere di bonifica, antincendio e di conservazione in conformità ad ogni prescrizione vigente in materia;

     e) la realizzazione di piccoli impianti tecnici, quali cabine elettriche, serbatoi d'acqua per lo spegnimento di incendi e simili con l'eccezione delle componenti territoriali di cui alle lettere f), h), i), o) e r) del comma 1 dell'articolo 6.

     2. Nelle componenti territoriali di cui appresso, fatte salve prescrizioni più restrittive, valgono le seguenti prescrizioni:

     a) sugli arenili e sulle sponde demaniali dei laghi e dei corsi d'acqua, non sono ammesse costruzioni stabili;

     b) nelle aree adiacenti agli arenili demaniali sono ammesse strutture precarie stagionali di servizio al godimento turistico balneare in ogni caso non residenziali, ed a condizione che non sia precluso il libero accesso al mare;

     c) i percorsi e sentieri di accesso agli arenili demaniali non possono essere preclusi al libero accesso. I parcheggi necessari a garantire l'accessibilità agli arenili demaniali devono essere realizzati al di fuori della fascia costiera di metri 150 dalla battigia. Le strutture precarie esistenti al 31 dicembre 1986 devono essere arretrate secondo i medesimi criteri, salvo che non sia dimostrata la assoluta indisponibilità di spazio;

     3. Le misure minime di cui al presente articolo sono immediatamente prevalenti sugli strumenti di pianificazione urbanistica regionale e sub regionale vigenti e costituiscono indirizzo per gli strumenti urbanistici in corso di formazione.

 

     Art. 8. Cave.

     1. Entro il 31 dicembre 1990 la Regione provvede alla redazione di un elenco delle cave di materiale lapideo esistenti e di quelle in esercizio.

     2. La coltivazione delle cave rientra tra le attività comportanti trasformazione urbanistica del territorio comunale di cui all'articolo 1 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10;

     3. Entro il 30 giugno 1991 i titolari delle concessioni di cava valide, provvedono alla redazione di un progetto di coltivazione triennale contenente l'indicazione delle opere di sistemazione dell'area ad avvenuta coltivazione e sottoscrivono un atto d'obbligo contenente l'impegno a provvedere alla realizzazione di tali opere.

     4. Entro il 30 giugno 1991 la Regione redige un piano delle cave sulla base della determinazione dei fabbisogni regionali, contenente l'indicazione delle aree coltivabili ed i criteri e norme per l'estrazione di materiali.

 

     Art. 9. Disposizioni transitorie.

     1. Entro il 31 dicembre 1990 la Regione, su cartografia in scala 1/25.000 identifica le componenti di cui all'articolo 6, articolando e definendo i perimetri e la relativa normativa d'uso.

     2. In tale fase la Regione, per particolare esigenze paesaggistiche e tenendo conto della orografia dei suoli può:

     a) aumentare il minimo di metri lineari 300 fino a 500 metri lineari dalla battigia;

     b) diminuire il massimo di metri lineari 700 fino a 500 metri lineari dalla battigia;

     c) aumentare il limite di cui al punto d) dell'articolo 6 primo comma da metri lineari 1000 a metri lineari 1200 sul livello del mare;

     d) individuare le acque pubbliche per le quali continuerà ad applicarsi esclusivamente la normativa della Legge 431/85.

     3. Fatta salva ogni competenza statale e quanto disposto dalla legge n. 431/1985 e dalla legge n. 1497/1939, non sono soggette alle misure di salvaguardia di cui all'articolo 7 le opere pubbliche di interesse pubblico, quali linee telefoniche, reti di trasporto acqua, energia elettrica e gas e relativi impianti ed opere accessorie [4].

     4. (Omissis) [5].

     5. Allo scopo di consentire puntuali verifiche di conformità dei progetti, entro il 31 luglio 1990, la Regione provvede alla acquisizione della copertura fotografica del territorio regionale in scala atta alla identificazione delle costruzioni e delle infrastrutture esistenti alla data della ripresa fotografica.

 


[1] Comma aggiunto dall’art. 1 della L.R. 24 novembre 1993 , n. 12.

[2] Comma così modificato dall’art. 2 della L.R. 24 novembre 1993 , n. 12. Successivamente la lett. b) del presente comma è stata così sostituita dall'art. 5 della L.R. 17 marzo 1997, n. 6, che dispone inoltre «Le modalità di esecuzione restano comunque disciplinate dalla normativa prevista dai vigenti strumenti urbanistici».

[3] Comma aggiunto dall’art. 1 della L.R. 23 febbraio 2006, n. 4.

[4] Comma così sostituito dall’art. 3 della L.R. 24 novembre 1993, n. 12.

[5] Comma abrogato dall’art. 4 della L.R. 24 novembre 1993 , n. 12.