§ 4.8.49 - L.R. 22 novembre 2010, n. 31.
Modifiche ed integrazioni alla Legge regionale n. 50/2009 «Definizione delle tipologie dei servizi forniti alle imprese turistiche nell’ambito [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.8 turismo e industria alberghiera
Data:22/11/2010
Numero:31


Sommario
Art. 1.  (Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 7 dicembre 2009, n. 50)
Art. 2. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione


§ 4.8.49 - L.R. 22 novembre 2010, n. 31.

Modifiche ed integrazioni alla Legge regionale n. 50/2009 «Definizione delle tipologie dei servizi forniti alle imprese turistiche nell’ambito dell’armonizzazione della classificazione alberghiera»

(B.U. 16 novembre 2010, n. 21 - S.S. 30 novembre 2010, n. 2)

 

Art. 1. (Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 7 dicembre 2009, n. 50)

1. I requisiti minimi per la classificazione delle strutture ricettive contenuti nella tabella A di cui all’articolo 4 della legge regionale 3 maggio 1985, n. 26 (Disciplina della classificazione alberghiera) sono modificati secondo la tabella di cui all’allegato A della presente legge, che sostituisce integralmente la tabella A della legge regionale 3 maggio 1985, n. 26.

2. Il comma 3 dell’articolo 1 della legge regionale 7 dicembre 2009, n. 50 è sostituito dal seguente: «3. Gli alberghi, i motel o i villaggi albergo e le residenze turistico alberghiere, disciplinate dalla legge regionale 3 maggio 1985, n. 26, sono classificati in cinque classi contrassegnate da stelle con le seguenti specificazioni:

a) per gli alberghi, motel, villaggi albergo e residenze turistico alberghiere già esistenti, per i quali è scaduto il periodo di validità del provvedimento di classificazione, non interessati da interventi di ristrutturazione o ampliamento, si procede a nuova classificazione secondo gli standard minimi relativi ai servizi, alle attrezzature e agli arredi indicati nell’allegato A, rimanendo, invece, escluso l’obbligo di adeguamento ai requisiti strutturali per i quali continua a trovare applicazione la disciplina di cui alla legge regionale 3 maggio 1985, n. 26 (Disciplina della classificazione alberghiera);

b) in caso di nuova apertura o di ristrutturazione, gli alberghi, i motel, i villaggi albergo e le residenze turistico alberghiere sono classificati secondo gli standard minimi qualitativi indicati nell’allegato A della presente legge. In caso di incremento dei volumi senza modifica delle parti esistenti, gli standard minimi devono essere applicati unicamente ai nuovi volumi;

c) in caso di alberghi, motel, villaggi albergo e residenze turistico alberghiere interessati da interventi di costruzione o ristrutturazione per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano già stati presentati agli uffici competenti i progetti relativi a interventi di costruzione o ristrutturazione, si applicano gli standard minimi relativi ai servizi, alle attrezzature e agli arredi indicati nell’allegato A della presente legge;

d) limitatamente ai requisiti strutturali e dimensionali, ove fossero in contrasto con la migliore conservazione dei valori storico culturali degli edifici, non è obbligatoria l’adesione ai nuovi standard per gli alberghi, motel, villaggi albergo e residenze turistico alberghiere da insediarsi o già insediati in edifici sottoposti a tutela e censiti dalle soprintendenze come di interesse storico e/o monumentale o sottoposte ad altre forme di tutela ambientale o architettonica, per le quali si può derogare in funzione della loro integrale conservazione e preservazione».

3. Il comma 4 dell’articolo 1 della legge regionale 7 dicembre 2009, n. 50 è sostituito dal seguente: «4. Dal giorno successivo alla pubblicazione della presente legge, la prima classificazione della nuova struttura di alberghi, motel, villaggi albergo e residenze turistico alberghiere, è attribuita in base ai nuovi standard minimi di cui all’allegato A. Per le residenze turistico-alberghiere gli standard minimi si applicano alle unità abitative anziché alle camere. Alle residenze turistico alberghiere, in aggiunta agli standard minimi di cui all’allegato A, si applicano anche i requisiti obbligati relativi alla Composizione delle unità abitative e alla Sistemazione delle unità abitative di cui ai punti 2.11 e 2.12 contenuti nella tabella B) della legge regionale 3 maggio 1985, n. 26

4. Il comma 5 dell’articolo 1 della legge regionale 7 dicembre 2009, n. 50 è sostituito dal seguente: «5. In ogni caso, per tutti gli alberghi, i motel, i villaggi albergo e le residenze turistico alberghiere, l’adeguamento ai nuovi standard minimi ad essi applicabili è completato e dimostrato entro il 31 dicembre 2010, o comunque entro sessanta giorni decorrenti dalla prima visita ispettiva dei funzionari delle amministrazioni provinciali, con la presentazione della scheda di denuncia, in base alla quale l’organo competente attribuisce alle strutture, secondo i nuovi requisiti minimi, una nuova classificazione che sostituisce la precedente.»

 

     Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.