§ 4.7.11 - L.R. 21 marzo 1994, n. 10.
Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale 16 marzo 1990, n. 15.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.7 lavoro e formazione professionale
Data:21/03/1994
Numero:10


Sommario
Art. 1.      1. Fra gli enti convenzionati, di cui alla tabella A prevista dall'art. 1, della legge regionale 16 marzo 1990, n. 15, nella quale è compreso l'ANAP, deve intendersi anche compreso l'Ente CISO [...]


§ 4.7.11 - L.R. 21 marzo 1994, n. 10. [1]

Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale 16 marzo 1990, n. 15.

(B.U. 23 marzo 1994, n. 35 - ediz. straord.).

 

Art. 1.

     1. Fra gli enti convenzionati, di cui alla tabella A prevista dall'art. 1, della legge regionale 16 marzo 1990, n. 15, nella quale è compreso l'ANAP, deve intendersi anche compreso l'Ente CISO denominato anche CISO-CALABRIA o ANAP-CISO.

     2. Il personale appartenente all'Ente CISO, che abbia sostenuto con esito positivo le prove del concorso riservato, previsto dall'art. 2 della stessa legge, ha diritto alla immissione nel ruolo organico istituito con legge regionale 19 aprile 1985, n. 18, di cui all'art. 1, comma 1, della legge regionale 16 marzo 1990, n. 15.

     La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.