§ 4.1.48 - L.R. 14 ottobre 2002, n. 41.
Norme per la salvaguardia della coltura e della qualità della produzione di Bergamotto - Disciplina del Consorzio del Bergamotto.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e foreste
Data:14/10/2002
Numero:41


Sommario
Art. 1.  (Natura del Consorzio).
Art. 2.  (Finalità del Consorzio).
Art. 3.  (Attività del Consorzio).
Art. 4.  (Requisiti e modalità di adesione al Consorzio).
Art. 5.  (Organi del Consorzio del Bergamotto).
Art. 6.  (Assemblea dei Soci).
Art. 7.  (Consiglio di Amministrazione).
Art. 8.  (Presidente).
Art. 9.  (Collegio Sindacale).
Art. 10.  (Statuto).
Art. 11.  (Vigilanza).
Art. 12.  (Impianti di trasformazione).
Art. 13.  (Determinazione situazione economico-finanziaria).
Art. 14.  (Mantenimento della coltura).
Art. 15.  (Piani Operativi).
Art. 16.  (Normativa nazionale e comunitaria).
Art. 17.  (Norma finanziaria).
Art. 18.  (Norme Transitorie e Finali).


§ 4.1.48 - L.R. 14 ottobre 2002, n. 41.

Norme per la salvaguardia della coltura e della qualità della produzione di Bergamotto - Disciplina del Consorzio del Bergamotto.

(B.U. n. 19 del 17 ottobre 2002 - S.S. n. 1).

 

Art. 1. (Natura del Consorzio).

     1. Il Consorzio del Bergamotto, è organismo di diritto pubblico che riunisce i produttori di bergamotto che ne facciano richiesta, intesi come conduttori agricoli a qualsiasi titolo dei terreni coltivati a bergamotto rientranti nel territorio delimitato nell’art. 3 del disciplinare approvato dalla Commissione europea all’atto del riconoscimento della DOP «Bergamotto di Reggio Calabria - Olio essenziale».

 

     Art. 2. (Finalità del Consorzio).

     1. Il Consorzio del Bergamotto, di seguito nominato Consorzio, ha come finalità la promozione, l’incremento e la valorizzazione della produzione dell’essenza e di ogni altro derivato del bergamotto, nell’interesse dei produttori di bergamotto anche attraverso:

     - la formazione professionale per addetti al settore;

     - l’assistenza alle aziende appartenenti alla filiera produttiva nell’utilizzo di tutti gli strumenti finanziari messi a disposizione a livello regionale nazionale e comunitario.

     2. Nel perseguimento delle finalità di cui al comma 1 il Consorzio, può avvalersi, qualora ritenuto necessario, dei servizi di assistenza tecnica, divulgazione e sperimentazione della Regione, della collaborazione tecnico-scientifica delle strutture di ricerca (Università, Stazione Sperimentale per le Essenze e i Derivati Agrumari, Stazione Sperimentale per l’agrumicoltura di Acireale sez. di RC, Centri regionali di Ricerca, CNR, ecc.) e di esperti del settore.

     3. Il Consorzio collabora alla programmazione agricola di settore sia a livello nazionale che regionale attraverso l’elaborazione di piani di sviluppo che trasmette agli organi competenti per l’elaborazione dei programmi regionali.

     4. Il Consorzio può attuare e formulare su affidamento della Regione Calabria, organici progetti volti a fornire alla Regione medesima servizi di interesse generale per lo sviluppo del settore, avvalendosi anche delle Organizzazioni Professionali Agricole e Associazioni cooperative.

 

     Art. 3. (Attività del Consorzio).

     1. La Giunta Regionale, entro 60 giorni dalla approvazione della presente legge, con proprio atto, regolamenta le attività del Consorzio, nel rispetto dell’articolo 34 del Trattato.

     2. Le modalità di sostegno alle attività del Consorzio, sono definite con atto della Giunta Regionale, in conformità con gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo C/2000-28/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee - Serie C 28 del 1 febbraio 2000 e notificate alla Commissione europea conformemente alle disposizioni previste dal regolamento (CE) 659/1999.

     3. Gli atti di cui ai commi 1 e 2 sono approvati d’intesa con la Commissione Consiliare competente.

 

     Art. 4. (Requisiti e modalità di adesione al Consorzio).

     1. Possono aderire al consorzio tutti i produttori i cui fondi siano collocati all’interno dell’area di cui all’articolo 1 della presente legge ed abbiano prodotto idonea documentazione.

     2. I produttori di bergamotto aderiscono al Consorzio e ne divengono soci, previa istanza e con la denuncia delle superfici coltivate.

 

     Art. 5. (Organi del Consorzio del Bergamotto).

     1. Sono organi del Consorzio del Bergamotto:

     1) l’Assemblea dei soci;

     2) il Consiglio di Amministrazione;

     3) Il Presidente;

     4) il Collegio Sindacale.

 

     Art. 6. (Assemblea dei Soci).

     1. L’Assemblea dei soci è costituita dai soggetti di cui al precedente art. 1, inseriti nel libro dei soci del Consorzio.

     2. Hanno diritto all’elettorato attivo e passivo tutti i soci in regola con gli adempimenti previsti all’art, 4 che abbiano compiuto 18 anni e godano dei diritti civili.

     3. Per le persone giuridiche, il diritto di voto è esercitato dal rispettivo rappresentante legale, da un suo delegato o dal soggetto a ciò appositamente incaricato dall’organo competente, per i minori e gli interdetti dal tutore, per i falliti ed i sottoposti all’amministrazione giudiziaria dal curatore o dall’amministratore.

     4. L’Assemblea elegge i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di propria competenza, delibera i programmi di attività del Consorzio, approva il Bilancio preventivo e il Rendiconto generale (Conto Consuntivo e Conto del Patrimonio), approva lo Statuto del Consorzio.

     5. Le modalità di funzionamento sono fissate dallo Statuto.

 

     Art. 7. (Consiglio di Amministrazione).

     1. Il Consiglio di Amministrazione è preposto alla gestione del Consorzio ed è composto da:

     a) sei componenti individuati tra i soci del Consorzio ed eletti dall’Assemblea;

     b) due componenti nominati dal Consiglio Regionale di cui uno espresso dalla minoranza, in rappresentanza della Regione Calabria;

     c) un componente nominato dal Consiglio Provinciale, in rappresentanza della provincia di Reggio Calabria;

     d) quattro componenti designati dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative con funzioni consultive

     2. I poteri sono conferiti dallo Statuto.

     3. Ogni socio ha diritto ad un voto col quale può esprimere un massimo di sei preferenze libere.

     4. L’elezione dei rappresentanti dei soci dovrà avvenire a scrutinio segreto tra i candidati in regola con l’iscrizione.

     5. Saranno eletti i sei candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti.

     6. Non possono essere eletti quali Consiglieri:

     - i funzionari dello Stato o della Regione cui spettano funzioni di vigilanza, tutela e controllo sull’amministrazione del Consorzio;

     - i falliti, per un quinquennio dalla data di dichiarazione del fallimento;

     - coloro che siano interdetti dai pubblici uffici, per la durata dell’interdizione;

     - coloro che abbiano riportato condanne che non consentano l’iscrizione nelle liste elettorali politiche, salvo gli effetti della riabilitazione, nonché coloro che siano stati sottoposti a misure di sicurezza pubblica che non consentano l’iscrizione nelle liste elettorali politiche, fino ad un anno dalla cessazione degli effetti del provvedimento;

     - i dipendenti del Consorzio;

     - coloro che hanno liti pendenti con il Consorzio;

     - coloro che hanno in appalto lavori e forniture consorziali.

     7. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore del Consorzio che svolge anche le funzioni di segretario ed, eventualmente, anche esperti su espresso invito del Consiglio di Amministrazione, con voto consultivo.

     8. Il Consiglio di Amministrazione è convalidato con decreto del Presidente della Regione e dura in carica quattro anni.

     9. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o su richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri eletti dall’Assemblea dei Soci.

     10. Le modalità di funzionamento del Consiglio di Amministrazione sono fissate dallo Statuto.

 

     Art. 8. (Presidente).

     1. Il Presidente viene eletto dal Consiglio di Amministrazione, tra i consiglieri espressi dai soci, nella seduta di insediamento che deve essere convocata, a mezzo, raccomandata entro quindici giorni dalla costituzione dell’organo, dal Presidente uscente o, in mancanza, dal rappresentante legale pro-tempore del Consorzio stesso.

     2. La prima riunione del Consiglio di Amministrazione viene presieduta dal Consigliere anziano.

     3. Nella stessa seduta viene eletto un Vice-Presidente, che sostituirà il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

     4. Il Presidente ed il Vice-Presidente vengono eletti, separatamente, in prima convocazione a maggioranza assoluta e con la presenza di almeno due terzi dei consiglieri; in seconda convocazione, sempre a maggioranza assoluta, con la presenza di almeno la metà più uno dei consiglieri.

     5. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio ed attua le decisioni del Consiglio di Amministrazione.

 

     Art. 9. (Collegio Sindacale).

     1. Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e da due supplenti. Uno dei membri effettivi è nominato dalla Giunta Regionale ed ha la funzione di Presidente, gli altri sono nominati dall’Assemblea dei Soci, la quale ne determina anche gli emolumenti, fra le persone estranee al Consorzio.

     2. Tutti i componenti devono essere scelti tra gli iscritti all’albo dei revisori dei conti.

     3. Il Collegio Sindacale, esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell’ente e redige la relazione annuale che viene allegata al Rendiconto generale, composto dal Conto Consuntivo e dal Conto del patrimonio, che dopo l’approvazione dell’Assemblea dei consorziati è trasmesso all’Assessorato all’Agricoltura per la ratifica da parte della Giunta Regionale.

 

     Art. 10. (Statuto).

     1. I compiti e le attribuzioni degli organi, ove non contemplati dalla presente legge, sono fissati dallo Statuto e dal Regolamento del Consorzio e sottoposti all’approvazione della Giunta Regionale che provvede alla comunicazione alla Commissione europea, al fine di verificare la coerenza con le regole di concorrenza previste dal Trattato.

 

     Art. 11. (Vigilanza).

     1. Il Consorzio è sottoposto alla vigilanza della Regione-Assessorato all’Agricoltura che, pertanto, ha facoltà di effettuare ispezioni.

     2. Quando dalle ispezioni risultino irregolarità nell’amministrazione o si riscontrino violazioni di legge o di Statuto, dietro comunicazione dell’Assessorato all’Agricoltura, la Giunta Regionale provvederà allo scioglimento del Consiglio di Amministrazione ed alla nomina di un Commissario.

     3. Il Commissario nel termine di tre mesi deve provvedere alla convocazione dell’Assemblea dei soci per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione da essa espressi.

     4. Entro lo stesso termine il Consiglio Regionale e le organizzazioni professionali maggiormente rappresentative dovranno provvedere alla nomina dei propri rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione.

 

     Art. 12. (Impianti di trasformazione).

     1. Gli impianti di trasformazione dei frutti a produzione dell’essenza di bergamotto di San Gregorio, di proprietà del Consorzio, dovranno essere affidati in gestione, in via prioritaria, a soggetti di diritto privato costituiti da bergamotticoltori, ovvero ad altri soggetti di diritto privato attraverso un apposito bando pubblico che garantisca la massima trasparenza e salvaguardi l’occupazione, nel rispetto della vigente normativa.

 

     Art. 13. (Determinazione situazione economico-finanziaria).

     1. Alla prima riunione successiva all’elezione del Presidente, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio, sulla base di specifica relazione del Presidente dell’ente, predisporrà una relazione sulla situazione economico-finanziaria del Consorzio, accompagnata dal Rendiconto finanziario-patrimoniale del Consorzio stesso.

     2. Il Consorzio presenterà alla Giunta Regionale, per l’esame e l’eventuale approvazione, un programma di attività finalizzato allo sviluppo del settore, coerente con quanto previsto dal regime di aiuti di cui al comma 2 dell’articolo 3, approvato con decisione dalla Commissione europea.

     3. La Regione stabilirà, di concerto con il Consorzio, un piano di riorganizzazione, che sarà preventivamente sottoposto al parere della Commissione europea per la verifica del rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 87 del Trattato, affinché il Consorzio possa svolgere i compiti istituzionali previsti dagli atti della Giunta Regionale, di cui all’articolo 3 comma 1.

 

     Art. 14. (Mantenimento della coltura).

     1. Al fine di incoraggiare il mantenimento della coltura del Bergamotto, specie in relazione alle sue peculiari funzioni paesaggistiche, ambientali, storiche e di salvaguardia del territorio, la Regione riconosce a favore di tutti i produttori di bergamotto, indipendentemente dall’essere associati al Consorzio, un aiuto finanziario proporzionato alla superficie coltivata, nel rispetto di uno specifico disciplinare approvato dalla Giunta regionale entro 4 mesi dall’approvazione della presente legge.

     2. La Giunta Regionale, con propri atti, disciplina le modalità attuative per la concessione degli aiuti agli investimenti nelle aziende agricole nel rispetto degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo C/2000-28/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee Serie C 28 dell’1 febbraio 2000.

     3. La Stazione Sperimentale per le essenze e i derivati agrumari di Reggio Calabria, dopo che saranno espletate le procedure stabilite per il conferimento dell’incarico quale organismo di controllo, di cui all’articolo 10 del regolamento CEE 2081/92, per la DOP “Bergamotto di Reggio Calabria - Olio essenziale” potrà beneficiare di un aiuto decrescente i primi sei anni così come previsto dal punto 13.4 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo, relativamente ai costi di certificazione.

 

     Art. 15. (Piani Operativi).

     1. La Regione può riconoscere al Consorzio aiuti finalizzati al finanziamento di misure da attuare nel quadro di piani operativi pluriennali, in analogia a quanto previsto dal Reg. (CE) n. 2200/96.

     2. La Giunta Regionale, con propri atti, individua i soggetti beneficiari e disciplina le modalità attuative per la predisposizione di piani operativi pluriennali, nel rispetto degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo C/2000-28/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee - Serie C 28 dell’1 febbraio 2000.

 

     Art. 16. (Normativa nazionale e comunitaria).

     1. Le disposizioni contenute nella presente legge dovranno essere applicate nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria che disciplina la materia.

     2. Le modalità attuative dei regimi di aiuto previsti dagli articoli 2, 3, 13, 14, 15 e 17 comma 3, della presente legge, sono sottoposte al parere preventivo della Commissione Europea, così come previsto dall’articolo 88 paragrafo 3 del Trattato. La regione si impegna a presentare alla Commissione Europea, in applicazione del punto 23.2 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, una relazione annuale.

 

     Art. 17. (Norma finanziaria).

     1. All’onere derivante dalla presente legge, valutato per l’esercizio finanziario 2002 in C697.216,81, si provvede con la quota parte dell’UPB 2.2.04.03 (capitolo 5122202) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno 2002. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all’art. 10 della legge regionale 4/2/2002, n. 8.

     2. L’eventuale risanamento delle passività onerose, in conformità a quanto previsto dagli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato per il salvataggio e ristrutturazione delle imprese in difficoltà (GU. C288 del 9/10/1999), sarà inserito all’interno di un Piano di ristrutturazione.

 

     Art. 18. (Norme Transitorie e Finali).

     1. Entro quattro mesi dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, e comunque dopo la conclusione delle operazioni di cui al precedente art. 3, il Presidente della Giunta regionale procederà alla convocazione dell’Assemblea dei Soci per l’elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale ad essa spettanti, previo avvio di tutte le procedure necessarie per la corretta attuazione della presente legge.

     2. La convocazione della prima Assemblea dei Soci dovrà essere effettuata mediante avviso da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, su un quotidiano a diffusione provinciale e mediante avviso da inviare ai soci almeno 15 giorni prima dell’adunanza.

     3. Entro lo stesso termine di cui al precedente comma 1 il Consiglio Regionale e le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative dovranno provvedere alle nomine di rispettiva competenza.

     4. Il Consiglio di Amministrazione entro 10 giorni dalla sua elezione procederà alla elezione del Presidente e del Vice Presidente.

     5. Entro i successivi sei mesi dal suo insediamento, il Consiglio di Amministrazione convocherà l’Assemblea straordinaria per l’approvazione del nuovo Statuto.

     6. L’Assemblea straordinaria di cui sopra è considerata valida, in prima convocazione, quando sono presenti e rappresentati almeno i due terzi degli associati e, in seconda convocazione, quando è presente e rappresenta la maggioranza dei soci.

     7. Per l’espletamento degli adempimenti di cui al presente articolo ogni socio può essere portatore di non più di due deleghe.

     8. Lo Statuto dovrà essere sottoposto alla ratifica della competente Commissione Consiliare del Consiglio Regionale. E’ abrogata la legge regionale n. 1 del 14 febbraio 2000.