Settore: | Codici regionali |
Regione: | Calabria |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.4 informazione e cultura |
Data: | 12/11/2004 |
Numero: | 29 |
Sommario |
Art. 1. (Settimana Regionale della Sana e Corretta Alimentazione). |
Art. 2. (Modalità di realizzazione). |
Art. 3. (Disposizione Finanziaria). |
§ 3.4.38 - L.R. 12 novembre 2004, n. 29.
Istituzione della settimana regionale della sana e corretta alimentazione.
(B.U. 17 novembre 2004, n. 21 – S.S. n. 1).
Art. 1. (Settimana Regionale della Sana e Corretta Alimentazione).
1. La Regione Calabria istituisce la «Settimana della Sana e Corretta Alimentazione», da celebrarsi ogni anno nel mese di febbraio, al fine di promuovere l’educazione, l’informazione e la sensibilizzazione al consumo di cibi salutari, prodotti in modo tradizionale, su tutto il territorio calabrese, nel rispetto della filosofia d’attenzione e benessere dei propri consumatori e delle linee guida del Ministero delle Politiche Agricole.
Art. 2. (Modalità di realizzazione).
1. In occasione della «Settimana della Sana e Corretta Alimentazione » la Regione organizza manifestazioni, convegni e ogni altra iniziativa idonea a diffondere la cultura della valorizzazione e divulgazione dei cibi sani nella società calabrese.
2. Il programma delle iniziative é proposto dalla Commissione consiliare competente e curato dall’Assessorato all’Agricoltura della Regione Calabria sentita la «Commissione Regionale Alimenti e Nutrizione» dell’Assessorato alla Sanità. In fase d’organizzazione saranno coinvolte le amministrazioni locali e le associazioni regionali competenti in materia, nonché esperti del settore.
3. Ai fini del coinvolgimento delle scuole calabresi, di ogni ordine e grado, sarà stipulato un protocollo d’intesa tra l’Assessorato all’Agricoltura e la Direzione Regionale della Pubblica Istruzione.
4. Altresì la Regione riconosce le attività dell’Istituto Nazionale per la Ricerca Scientifica sulla Dieta mediterranea e la Nutrigenomica, con sede a Reggio Calabria, anche per realizzare una banca dati sulla qualità degli alimenti della dieta mediterranea e studi e ricerche sulle patologie derivanti da una non sana alimentazione, trasferendone i risultati alle istituzioni formative ed ai settori della produzione alimentare [1].
Art. 3. (Disposizione Finanziaria).
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge determinati per l’esercizio finanziario 2004 in C100.000,00, si provvede con le risorse disponibili all’UPB 8.1.01.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio anno 2004 inerente a «Fondi per provvedimenti legislativi in corso di approvazione recanti spese di parte corrente» (capitolo n. 7001101) il cui stanziamento viene ridotto del medesimo importo.
2. La predetta disponibilità é utilizzata nell’esercizio in corso ponendone la competenza della spesa a carico dell’UPB 2.2.04.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2004. La Giunta regionale é autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all’art. 10 della
3. Per gli anni successivi la copertura degli oneri relativi é garantita con l’approvazione del bilancio di previsione annuale e con la legge finanziaria che l’accompagna.
[1] Comma aggiunto dall’art. 14 della