§ 3.4.33 - L.R. 30 ottobre 2003, n. 15.
Norme per la tutela e la valorizzazione della lingua e del patrimonio culturale delle minoranze linguistiche e storiche di Calabria.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.4 informazione e cultura
Data:30/10/2003
Numero:15

§ 3.4.33 - L.R. 30 ottobre 2003, n. 15.

Norme per la tutela e la valorizzazione della lingua e del patrimonio culturale delle minoranze linguistiche e storiche di Calabria.

(B.U. 5 novembre 2003, n. 20 - S.S. n. 1).

 

TITOLO I

Riconoscimento delle minoranze linguistiche storiche della Calabria

 

     Art. 1. Finalità della legge

     1. La Regione Calabria riconosce che la protezione e la valorizzazione delle lingue minoritarie contribuiscono alla costruzione di un’Europa fondata sui principi della democrazia e del rispetto delle diversità culturali e, in attuazione dell’articolo 6 della Costituzione e dell’art. 56 dello Statuto regionale lettera «r», con propria Legge regionale, ai sensi degli articoli 2 e 3 della Legge 15 dicembre 1999, n. 482, tutela le parlate della popolazione albanese, grecanica e occitanica di Calabria e promuove la valorizzazione e divulgazione del loro patrimonio linguistico, culturale e materiale.

     2. La Regione Calabria adegua la propria legislazione ai principi stabiliti dalla presente legge favorendo l’aggregazione in consorzi intercomunali e costituzione in comuni autonomi di quelle comunità minoritarie presenti nel suo territorio che nella ridefinizione dell’attuale assetto amministrativo individua una condizione di garanzia per la valorizzazione del territorio e il recupero delle sue potenzialità economiche ed ambientali con i propri beni culturali.

     3. L’ambito territoriale e sub-comunale in cui si applicano le disposizioni di tutela di ciascuna minoranza linguistica storica è quello previsto dal comma 3, art. 1 del D.P.R. del 2 maggio 2001, n. 345 e adottato dai Consigli provinciali in sua attuazione.

 

     Art. 2. Definizione di bene culturale

     1. In attuazione della legge 15/12/1999 n. 482, dell’art. 56, lettera «r» dello Statuto regionale e in armonia con i princìpi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali costituiscono bene culturale dei Comuni di cui all’articolo 1 della presente legge, la lingua, il patrimonio letterario, storico ed archivistico, il rito religioso, il canto, la musica e la danza popolare, il teatro, le arti figurative e l’arte sacra, le peculiarità urbanistiche, architettoniche e monumentali, gli insediamenti abitativi antichi, le istituzioni educative, formative e religiose storiche, le tradizioni popolari, la cultura materiale, il costume popolare, l’artigianato tipico e artistico, la tipicizzazione dei prodotti agro-alimentari, la gastronomia tipica, e qualsiasi altro aspetto della cultura materiale e sociale.

 

TITOLO II

Alfabetizzazione, insegnamento e ordinamento scolastico, formazione

 

     Art. 3. Insegnamento bilingue

     1. I criteri generali per l’attuazione dell’art. 4 della legge 482 sono indicati dal Ministero della pubblica istruzione con propri decreti.

     2. La Regione Calabria li adotta e si adopera affinche´ nelle scuole di ogni ordine e grado nei Comuni di cui all’art. 1 della presente legge venga istituito l’insegnamento bilingue nell’ambito delle attività didattiche e formative e in ossequio alle leggi nazionali sull’istruzione.

 

     Art. 4. Interventi a favore di attività didattiche complementari

     1. La Regione sostiene e finanzia progetti di alfabetizzazione e di studio delle lingue albanese, greca ed occitanica nelle scuole materne, elementari e medie anche in quei Comuni ove siano presenti consistenti gruppi di popolazioni alloglotte. Ove non fosse possibile inserire lo studio delle lingue albanese, greca ed occitanica nel normale orario scolastico, sarà cura della Regione Calabria collaborare con i Comuni, con loro Consorzi, le Province e le istituzioni scolastiche a che´ vengano organizzati dei corsi pomeridiani. Tali corsi si terranno nei locali delle scuole, previo assenso dell’autorità scolastica o in altra sede idonea.

 

     Art. 5. Contenuti ed organizzazione delle attività didattiche

     1. I progetti dovranno essere svolti, preferibilmente, mediante l’utilizzo delle lingue minoritarie.

     2. L’insegnamento della lingua dovrà essere tenuto dai docenti in possesso del diploma di laurea, dell’area umanisticopedagogica, muniti di titoli comprovanti la conoscenza effettiva delle lingue albanese, greca, occitanica.

 

     Art. 6. Dimensionamento scolastico

     1. Per il dimensionamento delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti nei Comuni di cui all’articolo 1 della presente legge, visto il comma 3 del D.P.R. del 18 giugno 1998, n. 233, è prioritariamente consentita la verticalizzazione aggregata per aree contigue e omogenee.

 

     Art. 7. Corsi di alfabetizzazione

     1. La Regione, nel quadro degli interventi previsti dalla presente legge, sostiene le attività di insegnamento, formazione e ricerca promosse dal sistema universitario regionale per la valorizzazione della lingua e della cultura delle minoranze albanesi, grecaniche ed occitaniche della Calabria.

     2. La Regione Calabria al fine di agevolare gli obiettivi della presente legge programma in tutto il territorio dei comuni interessati corsi di aggiornamento linguistico per i dipendenti degli Enti pubblici di cui gli articoli 7, 8, 9 della legge 15 dicembre 1999, n. 482.

     3. Può istituire corsi gratuiti di alfabetizzazione linguistica per tutti i cittadini dei Comuni di cui all’articolo 1 della presente legge, affidandone la gestione ad Istituti scolastici, Enti pubblici o ad Associazioni riconosciute.

     4. Può istituire scuole speciali per la formazione di operatori linguistici e turistici, per la formazione artistica e musicale, l’artigianato tipico e ogni altra attività di formazione scolastica pubblica tesa alla promozione e alla valorizzazione della comunità linguistica e culturale.

 

TITOLO III

Istituzioni e attività culturali

 

     Art. 8. Comitato regionale per le minoranze linguistiche [1]

     1. Per la programmazione delle attività previste dalla presente legge, per la finalizzazione delle risorse destinate alla tutela e alla valorizzazione delle comunità linguistiche, è istituito un Comitato regionale per le minoranze linguistiche della Calabria che esprime parere consultivo, obbligatorio e non vincolante, sulla proposta di programma annuale delle attività educative e culturali per la valorizzazione delle comunità alloglotte, elaborato dagli Uffici competenti. Il Comitato è così composto:

     a) l’Assessore regionale ai Beni Culturali o un suo delegato;

     b) i Presidenti della province, o i loro delegati, in cui risiedono le comunità linguistiche storiche;

     c) quattro Sindaci dei Comuni albanesi, due sindaci dei Comuni grecanici, ed il Sindaco del Comune di Guardia Piemontese, proposti dalla Conferenza dei Sindaci;

     d) quattro personalità parlanti le lingue oggetto di tutela ed indicate dall’Albo delle Associazioni, di cui due di lingua albanese, una di lingua greca ed una di lingua occitana;

     e) due esperti scelti tra le discipline linguistiche storiche e/o antropologiche delle Università di Cosenza e di Reggio Calabria.

     2. Il comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale su designazione dell’organo competente e resta in carica per la durata della legislatura. I suoi poteri sono comunque prorogati fino all’insediamento del nuovo Comitato.

     3. Le riunioni sono presiedute dall’Assessore ai beni Culturali o da un suo delegato.

     4. La partecipazione alle sedute non dà diritto ad alcun compenso. Il rimborso delle spese per gli aventi diritto è a carico del bilancio regionale.

     5. Le funzioni di segreteria del Comitato sono svolte da un funzionario dell’Assessore ai Beni Culturali, di livello non inferiore alla categoria D.

 

     Art. 9. Approvazione [2]

     1. Il programma degli interventi per la valorizzazione delle comunità alloglotte è approvato dalla Giunta regionale entro il mese di maggio.

     2. Le istanze di contributo dovranno pervenire ai competenti Uffici regionali entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento e dovranno essere accompagnate dalla documentazione indicata da apposita scheda descrittiva delle attività da realizzare, predisposta dagli Uffici competenti

 

     Art. 10. Istituti regionali di cultura

     1. Ai sensi dell’articolo 16 della Legge 15 dicembre 1999, n. 482 sono istituiti tre Istituti regionali:

     a) è istituito a San Demetrio Corone presso il Collegio italoalbanese di Sant’Adriano, l’Istituto regionale per la comunità arberesh di Calabria;

     b) è istituito, con sede in Bova Marina, l’Istituto Regionale Superiore di Studi Elleno-Calabri (IRSSEC) per la comunità greca di Calabria;

     c) è istituito a Guardia Piemontese l’Istituto regionale per la comunità occitanica di Calabria;

     d) la Giunta regionale in sede di programmazione regionale ai sensi dell’art. 8 è autorizzata ad istituire nuovi Centri o Istituti di ricerca o Sezioni decentrate.

 

     Art. 11. Conferenza regionale dei Comuni alloglotti [3]

     [1. Nelle Province di Cosenza, Reggio Calabria, Crotone e Catanzaro è costituita la Conferenza Regionale dei Comuni alloglotti di cui all’articolo 1 della presente legge. Essa è composta dai Sindaci dei Comuni o un loro delegato, dai Presidenti delle Province o da un loro delegato, da 5 rappresentanti delle Associazioni di cui 3 per la minoranza albanese, 1 per la minoranza greca, 1 per la minoranza occitanica.]

 

     Art. 12. Funzionamento e gestione degli Istituti regionali e della Conferenza regionale dei Comuni Alloglotti

     1. La Conferenza regionale dei Comuni alloglotti di cui al precedente articolo 11, e gli Istituti regionali di cultura, di cui al precedente articolo 10, saranno regolati da appositi statuti che dovranno indicare i compiti, gli organi e l’eventuale articolazione di tali organismi.

     2. Sentiti gli Enti interessati, gli statuti saranno predisposti dal CO.RE.MIL Calabria entro sei mesi dalla sua costituzione e sottoposti all’esame della Giunta regionale e, da questa, all’approvazione del Consiglio Regionale entro novanta giorni dalla presentazione. Trascorsi sessanta giorni dal termine indicato, gli statuti si intendono approvati.

 

     Art. 13. Associazioni e volontariato

     1. La Regione Calabria riconosce l’associazionismo culturale e la stampa locale di lingua albanese, grecanica e occitanica e li considera un insostituibile strumento di tutela, valorizzazione e promozione della lingua e del patrimonio storico-culturale.

     2. Istituisce un fondo speciale di carattere culturale, artistico, scientifico, economico, educativo, turistico, ricreativo, sociale, assistenziale, solidaristico, a favore di manifestazioni celebrative, mostre, sagre, convegni di studio e altre iniziative volte a conservare, valorizzare e promuovere il patrimonio linguistico, etnico, artistico, storico, culturale delle minoranze di cui all’art.1 della presente legge su tutto il territorio regionale e nazionale, nonche´ a favore delle iniziative volte a soddisfare le esigenze delle emigrazioni e delle relazioni con i paesi di origine.

     3. Ai sensi dell’articolo 4 della L.R. 19 aprile 1985 n. 16 riconosce l’attività delle associazioni culturali operanti per la tutela e la valorizzazione delle comunità linguistiche, istituisce un apposito Albo regionale.

 

     Art. 14. Promozione dell’associazionismo

     1. Per i benefici della presente legge sono favorite forme di cooperazione o di associazionismo tra i Comuni.

     2. In armonia con le leggi dello Stato e della Regione Calabria sarà promossa e incrementata con mezzi idonei la costituzione di consorzi, cooperative, associazioni onlus od ogni altra forma di volontariato per la tutela degli interessi delle predette popolazioni.

     3. Sono ancora favorite e incentivate le iniziative dei privati, singoli o associati, per lo sviluppo di infrastrutture museali, alberghiere e di ristorazione.

 

     Art. 15. Interventi di promozione culturale

     1. La Regione promuove e sostiene, sulla base di precisi indirizzi programmatici, iniziative culturali nelle seguenti aree disciplinari ed artistiche:

     a) studi, ricerche ed indagini sulla condizione linguistica delle comunità di cui all’articolo 1; creazione di una banca dati di testimonianze e materiali storici, archivistici, etnologici, folclorici; raccolta e compilazione di repertori linguistici albanesi, greci e occitanici, redazione e pubblicazione di atlanti, carte ed altri documenti delle zone storiche, culturali e linguistiche; organizzazione di seminari, convegni, concorsi di poesia, premi letterari; attività di ricerca, sperimentazione e documentazione su problemi riguardanti la storia, l’economia, la società, le tradizioni ed il patrimonio culturale, artistico e linguistico;

     b) stampa e produzione di audiovisivi ed altri mezzi di comunicazione; edizioni di giornali e periodici in lingua albanese, greca e occitanica per sviluppare e diffondere la conoscenza della storia, della lingua, della cultura e delle tradizioni dei gruppi linguistici minoritari; pubblicazioni di opere scientifiche e di divulgazione concernenti la cultura e la lingua albanese, greca e occitanica; attività informative e promozionali attraverso i mezzi di comunicazione sociale;

     c) corsi di informazione ed aggiornamento degli insegnanti, concorsi tra gli alunni ed altre attività parascolastiche volte alla conoscenza della storia, della cultura, della lingua e delle tradizioni dei Comuni oggetto della presente legge;

     d) allestimento ed organizzazione di spettacoli di teatro, musica e danza per la conoscenza e la diffusione del patrimonio culturale albanese, greco e occitanico;

     e) raccolta e studio dei toponimi nelle parlate locali albanese, greco e occitanico e delle relative pubblicazioni scientifiche, anche al fine di evidenziare, attraverso apposita segnaletica, la toponomastica originaria;

     f) scambi culturali, soprattutto in ambito scolastico con altre comunità di lingua albanese, greca e occitanica in Italia ed all’estero;

     g) relazioni tra i Comuni di lingua albanese, greca e occitanica e le comunità di emigrati calabresi all’estero che hanno conservato e tramandato la lingua e le tradizioni dei luoghi originari.

 

     Art. 16. Festival arberesh e centro musicale

     1. La Regione Calabria riconosce la particolare funzione creativa, promozionale ed internazionale del Festival della canzone arberesh e quindi la necessità di particolari finanziamenti annuali per la prosecuzione e il potenziamento della manifestazione.

     2. La Regione Calabria istituisce il Centro della musica e del canto popolare arberesh quale strumento di documentazione storica, di ricerca musicale di catalogazione e conservazione dei brani canori.

     3. La Regione Calabria promuove analoga iniziativa di cui al precedente comma 1 per le altre due comunità linguistiche.

 

     Art. 17. Stampa, editoria, radio, televisioni

     1. La Regione Calabria concede particolare sostegno finanziario agli organi di stampa, alle iniziative editoriali nell’ambito delle comunità linguistiche e culturali, fermo restando i contributi previsti dalle leggi per l’editoria.

 

     Art. 18. Programmazione televisiva

     1. In base a convenzioni da stipularsi tra la Regione e la sede regionale RAI per la Calabria e le emittenti radiotelevisive private sentito il CO.RE.COM. Calabria, nei programmi radiofonici e televisivi regionali sono inseriti programmi culturali, educativi e di intrattenimento nelle lingue di minoranza albanese, greca, occitanica.

 

     Art. 19. Intervento speciale

     1. Per il biennio 2003-2004 la Regione Calabria costituisce un fondo speciale di C 1.000.000,00 quale fondo economico speciale per un piano di intervento finalizzato alle seguenti attività:

     a) recupero delle forme originali dei nomi e dei cognomi delle lingue di interesse della presente legge. Ogni cittadino residente nel territorio regionale può ottenere dai propri Comuni il rimborso delle spese per il cambio anagrafico del nome e cognome, ai sensi dell’articolo 11 della Legge 15 dicembre 1999, n. 482, purche´ comprovabile della autenticità della richiesta;

     b) indagine nell’intero territorio regionale, con modalità di censimento, della popolazione alloglotta;

     c) catalogazione e archiviazione delle parlate locali dei Comuni di cui all’articolo 1 della presente legge. L’intervento, da ritenersi urgente per la conservazione di forme espressive a rischio di estinzione, verrà realizzato dagli Istituti culturali e dalle Associazioni riconosciute. Lo stesso intervento va successivamente esteso alle presenze linguistiche nei luoghi dell’emigrazione estere;

     d) finanziamento a Province e Comuni per studio, progettazione e installazione di segnaletica stradale verticale bilingue, di toponomastica viaria e stradale bilingue, di recupero dei toponimi antichi in uso nel linguaggio popolare;

     e) agevolazioni speciali, mediante contributi a fondo perduto per l’installazione di insegne pubblicitarie bilingue.

 

     Art. 20. Scambi culturali con le nazioni d’origine

     1. La Regione Calabria, le Province e gli Enti locali agevolano e favoriscono i rapporti tra le comunità linguistiche e le nazioni di origine.

 

TITOLO IV

Tutela degli interessi socio-economici e ambientali

 

     Art. 21. Tutela socio-economica

     1. La tutela delle comunità linguistiche e culturali regionali riguarda anche gli interessi socioeconomici e ambientali che formano il presupposto della loro esistenza e conservazione. Di tale interesse la Regione Calabria tiene conto nella preparazione e approvazione dei piani regionali di sviluppo, dei piani regolatori, dei piani dell’edilizia residenziale e dell’edilizia economica e popolare, nella elaborazione di piani di salvaguardia ambientale e forestale, nel consolidamento e ampliamento del sistema stradale e viario.

     2. I piani di programmazione economica, sociale e urbanistica e la loro esecuzione nei territori abitati dalle popolazioni di cui alla presente legge devono attenersi al principio di non alterare il carattere etnico e culturale dei territori.

 

     Art. 22. Patrimonio artistico religioso

     1. Per gli edifici sacri e i luoghi di culto della Chiesa di liturgia greca, nell’ambito della presente legge, sarà istituito un apposito fondo speciale per completare, compatibilmente con le leggi vigenti in materia di vincoli e tutela, l’opera di orientalizzazione dell’architettura e dell’iconografia sacra orientale.

 

     Art. 23. Insediamenti abitativi antichi

     1. Sono oggetto di tutela e salvaguardia i centri antichi degli insediamenti abitativi delle comunità linguistiche e culturali. Una particolare attenzione è riservata alla tutela della gjitonia italo-albanese e greca organismo antropologico, sociale e urbanistico del villaggio italo-albanese, scientificamente riconosciuto come unico intreccio di urbanistica e vita sociale di tipo orientale.

 

     Art. 24. Servizi fondamentali

     1. Le sedi scolastiche di qualsiasi ordine e grado, le strutture sanitarie, gli uffici postali e amministrativi, sono ritenuti servizi fondamentali per la difesa della cultura e del territorio dei Comuni di cui all’art. 1 della presente legge.

 

TITOLO V

Disposizioni finali

 

     Art. 25. Norma finanziaria e finale

     1. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’art. 10 della presente legge, determinati per l’esercizio 2003 in C200.000,00, si provvede con le risorse disponibili all’UPB 8.1.01.01 dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio, inerente a «Fondi per provvedimenti legislativi in corso di approvazione recanti spese di parte corrente» il cui stanziamento viene ridotto del medesimo importo.

     2. La disponibilità finanziaria di cui al comma precedente è  utilizzata nell’esercizio in corso ponendo la competenza della spesa a carico dell’UPB 5.2.01.02 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2003. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all’art. 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

     3. Per gli anni successivi la copertura degli oneri legislativi relativi è assicurata con l’approvazione del bilancio di previsione annuale e con la legge finanziaria di accompagnamento.

     4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 


[1] Articolo così sostituito dall'art. 27 della L.R. 21 agosto 2006, n. 7.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 27 della L.R. 21 agosto 2006, n. 7.

[3] Articolo abrogato dall'art. 24 della L.R. 21 giugno 2008, n. 15.