§ 3.1.2 - L.R. 16 gennaio 1975, n. 2.
Norme sul diritto di accesso all'assistenza ospedaliera erogata dalla Regione ai sensi della legge 17 agosto 1974, n. 386.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria
Data:16/01/1975
Numero:2


Sommario
Art. 1.      (Omissis)
Art. 2.      (Omissis)
Art. 3.      La Regione Calabria eroga altresì l'assistenza ospedaliera in forma indiretta ai residenti nel proprio territorio che siano in possesso dei requisiti di assistibilità di cui al precedente [...]
Art. 4.      La Regione Calabria assicura, secondo i vigenti ordinamenti degli enti mutualistici, l'assistenza ospedaliera all'estero nei confronti degli aventi diritto che si trovino fuori del territorio [...]
Art. 5.      (Omissis)
Art. 6.      (Omissis)
Art. 7.      (Omissis)
Art. 8.      (Omissis)
Art. 9.      (Omissis)
Art. 10.      (Omissis)
Art. 11.      La Giunta regionale esercita azione di rivalsa, per il recupero delle spese di spedalità, nei casi e con le modalità che saranno stabilite dalla legge.
Art. 12.      Sino a quando non saranno state stipulate le convenzioni di cui al precedente articolo 8 rimangono in vigore quelle in atto alla emanazione della presente legge, intendendosi sostituita la [...]
Art. 13.      A decorrere dal 1° gennaio 1975 e istituito presso la Giunta regionale, Assessorato alla sanità, l'ufficio regionale per l'assistenza ospedaliera.
Art. 14.      L'ufficio regionale per l'assistenza ospedaliera, si articola in una sede centrale presso l'Assessorato alla sanità ed in tre sedi periferiche nei capoluoghi di provincia, dotate ciascuna del [...]
Art. 15.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 35 dello Statuto regionale ed entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua [...]


§ 3.1.2 - L.R. 16 gennaio 1975, n. 2.

Norme sul diritto di accesso all'assistenza ospedaliera erogata dalla Regione ai sensi della legge 17 agosto 1974, n. 386.

(B.U. n. 3 del 18 gennaio 1975).

 

Art. 1.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 2.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 3.

     La Regione Calabria eroga altresì l'assistenza ospedaliera in forma indiretta ai residenti nel proprio territorio che siano in possesso dei requisiti di assistibilità di cui al precedente articolo 2, qualora questi non si avvalgono dell'assistenza ospedaliera gratuita, ma si ricoverino in istituti di cura non convenzionati o in classi diverse da quelle convenzionate.

     Nel caso di cui al comma precedente la misura del rimborso è pari alla spesa media sostenuta dalla Regione per analoghe prestazioni erogate dalle case di cura private convenzionate ubicate nel proprio territorio.

     Il ricovero in case di cura non convenzionate è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione da parte dei competenti uffici della Regione Calabria.

     Qualora, per far fronte a particolari esigenze diagnostico- terapeutiche, si renda necessario il ricovero in istituti ad altissima specializzazione ubicati fuori dal territorio regionale ovvero all'estero, la misura del rimborso è pari ad una quota non inferiore ai due terzi della spesa effettivamente sostenuta e documentata relativa al ricovero ed alla cura [2].

     In tale ipotesi alla richiesta di autorizzazione preventiva di cui al terzo comma deve essere allegata idonea certificazione medica dalla quale risulti la necessità del ricovero in istituto altamente specializzato, la indicazione e la sede del medesimo nonché il preventivo di spesa [2].

     Se il ricovero assume la caratteristica dell'urgenza, la documentazione di cui al precedente comma va esibita ai competenti uffici della Regione Calabria entro cinque giorni dall'avvenuto ricovero [2].

     Nel caso in cui l'autorizzazione di cui ai commi precedenti viene concessa a richiesta può essere erogato, durante il ricovero, un acconto salvo conguaglio, non superiore al 50 per cento del preventivo delle spese di ricovero e cura [2].

 

     Art. 4.

     La Regione Calabria assicura, secondo i vigenti ordinamenti degli enti mutualistici, l'assistenza ospedaliera all'estero nei confronti degli aventi diritto che si trovino fuori del territorio nazionale per ragioni di lavoro.

     I lavoratori stagionali all'estero che rientrino nel territorio della Regione acquisiscono il diritto all'assistenza ospedaliera di cui ai precedenti articoli 1 e 3 mediante iscrizione nel ruolo regionale di cui all'articolo 5.

     Sino all'entrata in vigore della riforma sanitaria restano ferme le norme di cui al R.D.L. 23 settembre 1937, n. 1918, convertito nella legge 24 aprile 1938, n. 831 relativa all'assistenza dei marittimi all'estero. Gli oneri sostenuti dalle casse marittime per l'assistenza ospedaliera all'estero sono rimborsati dalla Regione.

 

     Art. 5.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 6.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 7.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 8.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 9.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 10.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 11.

     La Giunta regionale esercita azione di rivalsa, per il recupero delle spese di spedalità, nei casi e con le modalità che saranno stabilite dalla legge.

     Ai fini di cui al comma precedente gli ospedali e gli altri istituti di ricovero indicati nella presente legge acquisiscono, all'atto del ricovero tutte le notizie relative alla causa della malattia comunicandole, entro il termine di giorni cinque, alla Giunta regionale Assessorato regionale alla sanità.

 

     Art. 12.

     Sino a quando non saranno state stipulate le convenzioni di cui al precedente articolo 8 rimangono in vigore quelle in atto alla emanazione della presente legge, intendendosi sostituita la Regione Calabria all'ente mutualistico ai sensi dell'articolo 18, terzo comma, della legge 17 agosto 1974, n. 386.

 

     Art. 13.

     A decorrere dal 1° gennaio 1975 e istituito presso la Giunta regionale, Assessorato alla sanità, l'ufficio regionale per l'assistenza ospedaliera.

     L'Ufficio provvede in particolare:

     - alla raccolta ed elaborazione di tutti i dati da acquisirsi presso gli ospedali della Regione ai fini della formulazione della proposta del piano annuale di riparto del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera;

     - alla compilazione ed al quotidiano aggiornamento del ruolo regionale ospedaliero di cui al precedente articolo 5;

     - alla esecuzione degli adempimenti amministrativi derivanti dalla attuazione delle convenzioni di cui al precedente articolo 8;

     - al rilascio delle autorizzazioni per il ricovero dei richiedenti in case di cura private non convenzionate;

     - alla predisposizione delle contabilità relative ai rimborsi per assistenza indiretta;

     - alla esecuzione della vigilanza tecnico-amministrativa e contabile sugli ospedali e sugli istituti pubblici e privati di ricovero e cura ubicati nella Regione;

     - alla istruttoria delle pratiche per il contenzioso amministrativo;

     - ad ogni altra incombenza tecnico-amministrativa e contabile derivante dall'applicazione della legge 17 agosto 1974, n. 386 e delle leggi regionali conseguenziali.

 

     Art. 14.

     L'ufficio regionale per l'assistenza ospedaliera, si articola in una sede centrale presso l'Assessorato alla sanità ed in tre sedi periferiche nei capoluoghi di provincia, dotate ciascuna del seguente personale:

     - 1 dirigente (amministrativo);

     - 5 funzionari (3 amministrativi e 2 sanitari);

     - 8 collaboratori diplomati;

     - 5 dattilografi;

     - 1 archivista;

     - 2 autisti;

     - 1 commesso.

     L'ufficio avente sede presso l'Assessorato ha anche il compito del coordinamento dell'attività degli uffici periferici.

     Il personale di cui al 1° comma, in attesa del definitivo trasferimento, sarà comandato presso la Regione dagli enti mutualistici e dagli altri enti pubblici operanti nel settore dell'assistenza sanitaria a norma dell'articolo 19 della legge 17 agosto 1974, n. 386.

 

     Art. 15.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 35 dello Statuto regionale ed entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 19 della L.R. 22 gennaio 1996, n. 2.

[1] Articolo abrogato dall'art. 19 della L.R. 22 gennaio 1996, n. 2.

[2] Commi aggiunti con L.R. 13 dicembre 1976, n. 20.

[2] Commi aggiunti con L.R. 13 dicembre 1976, n. 20.

[2] Commi aggiunti con L.R. 13 dicembre 1976, n. 20.

[2] Commi aggiunti con L.R. 13 dicembre 1976, n. 20.

[1] Articolo abrogato dall'art. 19 della L.R. 22 gennaio 1996, n. 2.

[1] Articolo abrogato dall'art. 19 della L.R. 22 gennaio 1996, n. 2.

[1] Articolo abrogato dall'art. 19 della L.R. 22 gennaio 1996, n. 2.

[1] Articolo abrogato dall'art. 19 della L.R. 22 gennaio 1996, n. 2.

[1] Articolo abrogato dall'art. 19 della L.R. 22 gennaio 1996, n. 2.

[1] Articolo abrogato dall'art. 19 della L.R. 22 gennaio 1996, n. 2.