Settore: | Codici regionali |
Regione: | Calabria |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.2 enti regionali e a partecipazione regionale |
Data: | 18/07/2011 |
Numero: | 27 |
Sommario |
Art. 1. 1. Dopo il comma 9 dell'articolo 6 della legge regionale 22 gennaio 2001, n. 2 (Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni CORECOM), è aggiunto il seguente: |
Art. 2. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione |
§ 2.2.36 - L.R. 18 luglio 2011, n. 27.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 gennaio 2001, n. 2 e ss.mm.ii.
(B.U. 16 luglio 2011, n. 13 - S.S. 22 luglio 2011, n. 1)
1. Dopo il comma 9 dell'articolo 6 della
"9 bis. Il Consiglio regionale, su proposta di almeno un componente dell'opposizione, qualora sia necessario salvaguardare il coinvolgimento delle opposizioni previsto dall'articolo 5, comma 1, della presente legge e dal punto 4) degli indirizzi generali stabiliti dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni con
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.