§ 2.2.10 - L.R. 19 gennaio 1983, n. 2.
Indennità agli amministratori dell'Ente regionale di Sviluppo Agricolo della Calabria (ESAC).


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 enti regionali e a partecipazione regionale
Data:19/01/1983
Numero:2


Sommario
Art. 1.      Gli emolumenti di cui all'articolo 19 della legge regionale 14 dicembre 1978, n. 28, spettanti al Presidente, ai consiglieri di amministrazione ed ai revisori dei conti dell'Ente regionale di [...]
Art. 2.      Al Presidente, ai Vice Presidenti, ai componenti del Comitato esecutivo e agli altri componenti del Consiglio compete una indennità lorda di carica mensile rispettivamente di lire 1.600.000, [...]
Art. 3.      Al Presidente ed ai componenti del collegio dei revisori dei conti spetta un compenso mensile lordo, rispettivamente, di lire 500.000 e di lire 300.000.
Art. 4.      Ai componenti del Consiglio di amministrazione o del Collegio dei revisori dei conti, per ogni giornata di assenza alle relative riunioni, viene operata una trattenuta di lire 50.000 sul [...]
Art. 5.      Al Presidente, ai Vice Presidenti ed ai consiglieri che per ragione dei loro uffici si recano in località diversa da quella ove ha sede l'Ente, spetta il trattamento economico di missione pari a [...]
Art. 6.      Fermi i casi di incompatibilità previsti dall'art. 13 della legge regionale 14 dicembre 1978, n. 28 gli incarichi di Presidente e di componente del Consiglio di amministrazione dell'ESAC non [...]
Art. 7.      Le norme della presente legge si applicano a decorrere dalla data di insediamento di ciascuno organo dell'Ente Sviluppo Agricolo della Calabria.
Art. 8.      La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 2.2.10 - L.R. 19 gennaio 1983, n. 2.

Indennità agli amministratori dell'Ente regionale di Sviluppo Agricolo della Calabria (ESAC).

(B.U. n. 6 del 28 gennaio 1983).

 

Art. 1.

     Gli emolumenti di cui all'articolo 19 della legge regionale 14 dicembre 1978, n. 28, spettanti al Presidente, ai consiglieri di amministrazione ed ai revisori dei conti dell'Ente regionale di Sviluppo Agricolo della Calabria (ESAC) sono determinati dagli articoli seguenti con onere a carico dell'Ente stesso.

 

     Art. 2.

     Al Presidente, ai Vice Presidenti, ai componenti del Comitato esecutivo e agli altri componenti del Consiglio compete una indennità lorda di carica mensile rispettivamente di lire 1.600.000, 800.000, 600.000, 300.000.

 

     Art. 3.

     Al Presidente ed ai componenti del collegio dei revisori dei conti spetta un compenso mensile lordo, rispettivamente, di lire 500.000 e di lire 300.000.

 

     Art. 4.

     Ai componenti del Consiglio di amministrazione o del Collegio dei revisori dei conti, per ogni giornata di assenza alle relative riunioni, viene operata una trattenuta di lire 50.000 sul compenso mensile.

 

     Art. 5.

     Al Presidente, ai Vice Presidenti ed ai consiglieri che per ragione dei loro uffici si recano in località diversa da quella ove ha sede l'Ente, spetta il trattamento economico di missione pari a quello dei Consiglieri regionali.

     Spetta, altresì, al Presidente, ai Vice Presidenti, ai consiglieri ed ai revisori dei conti, qualora non usino il mezzo dell'Ente, un rimborso spese di viaggio dal luogo di residenza alla sede dell'ESAC, sommando andata e ritorno, in misura pari ad un 1/5 del prezzo di un litro di benzina super per ogni chilometro di distanza ovvero al costo del biglietto dei mezzi pubblici di linea.

 

     Art. 6.

     Fermi i casi di incompatibilità previsti dall'art. 13 della legge regionale 14 dicembre 1978, n. 28 gli incarichi di Presidente e di componente del Consiglio di amministrazione dell'ESAC non sono cumulabili con altri incarichi presso Enti ed organismi la cui attribuzione sia di competenza degli organi regionali, nonché con incarichi presso Enti ed organismi che ricevano dalla Regione finanziamenti per lo svolgimento delle proprie funzioni.

 

     Art. 7.

     Le norme della presente legge si applicano a decorrere dalla data di insediamento di ciascuno organo dell'Ente Sviluppo Agricolo della Calabria.

 

     Art. 8.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.