§ 2.1.77 - L.R. 13 novembre 2002, n. 46.
Interpretazione autentica dell’art. 2 della legge regionale 11 gennaio 2002, n. 7.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:13/11/2002
Numero:46

§ 2.1.77 - L.R. 13 novembre 2002, n. 46. [1]

Interpretazione autentica dell’art. 2 della legge regionale 11 gennaio 2002, n. 7.

(B.U. n. 21 del 19 novembre 2002 – S.S. n. 2).

 

     Articolo unico.

     1. All’art. 2, comma 2 della legge regionale 11 gennaio 2002, n. 7, per «retribuzione annuale lorda in godimento alla data della domanda di cui all’art. 3» si intende: la retribuzione annuale lorda in godimento al 31 dicembre dell’anno precedente la data dalla quale il dipendente chiede di essere esonerato dal servizio, a tal fine costituita dall’importo della retribuzione individuale per dodici mensilità cui si aggiunge il rateo della tredicesima mensilità nonché l’importo annuo della retribuzione variabile e delle indennità contrattuali percepite nell’anno di riferimento, con esclusione delle somme corrisposte a titolo di rimborso spese o a titolo di indennizzo nonché quelle pagate per trattamento di missione fuori sede e per trasferimento.

     2. All’art. 2, comma 2 della legge regionale 11 gennaio 2002, n. 7 per «termine per il definitivo collocamento a riposo» si intende: il compimento del 65° anno di età ovvero del 67° anno di età per i dipendenti che alla data di entrata in vigore della legge regionale 11 gennaio 2002, n. 7 beneficiano della proroga biennale ai sensi dell’art. 16 del d.lg. 30 dicembre 1992 n. 503.

     3. All’art. 2, comma 2, per «anni mancanti al raggiungimento del termine per il definitivo collocamento a riposo» si intende: il periodo di tempo intercorrente tra la data di esonero dal servizio indicata dal dipendente nella domanda di cui all’art. 3, comma 1, della legge regionale 11 gennaio 2002 n. 7, e il termine per il definitivo collocamento a riposo come definito dal precedente comma 2.


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.