§ 2.1.73 - L.R. 11 gennaio 2002, n. 7.
Norme per favorire l’esodo dei dirigenti e dipendenti della Regione Calabria.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:11/01/2002
Numero:7


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Esodo volontario.
Art. 3.  Tempi di attuazione.
Art. 4.  Estensione e limiti dei benefici.
Art. 5.  Divieti.
Art. 6.  Dotazione organica.
Art. 7.  Norma transitoria.
Art. 8.  Norma finanziaria.
Art. 9.  Dichiarazione di urgenza.


§ 2.1.73 - L.R. 11 gennaio 2002, n. 7. [1]

Norme per favorire l’esodo dei dirigenti e dipendenti della Regione Calabria.

(B.U. n. 1 del 18 gennaio 2002 - S.S. n. 2).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione assume il principio della riqualificazione della dotazione organica e dell’efficienza gestionale per favorire il necessario processo di snellimento e di riorganizzazione della struttura burocratica e amministrativa, secondo i criteri di produttività, razionalità, integrazione funzionale e flessibilità operativa, nel supremo interesse di tutela degli interessi generali dei cittadini calabresi.

 

     Art. 2. Esodo volontario.

     1. Per il perseguimento degli obiettivi di cui all’articolo precedente, la Regione favorisce l’esodo volontario dei dirigenti e dipendenti che entro il 31 dicembre 2003 abbiano maturato o maturino il diritto al collocamento a riposo.

     2. L’esodo volontario del predetto personale è incentivato mediante l’erogazione di una indennità straordinaria pari al 40 per cento della retribuzione annuale lorda in godimento alla data della domanda di cui all’articolo 3, moltiplicato per gli anni mancanti al raggiungimento del termine per il definitivo collocamento a riposo e, comunque, non superiore a 36 mesi [2].

     3. Ai fini del predetto calcolo, frazioni di mesi superiori a sei, sono considerate equivalenti ad una annualità.

 

     Art. 3. Tempi di attuazione.

     1. Il personale che intenda avvalersi della facoltà di cui al precedente articolo 2, deve presentare domanda di cessazione dal servizio entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge indicando la data dalla quale chiede di essere esonerato dal servizio [3].

     1 bis. Il dipendente può rinunciare al richiesto esodo volontario con domanda da presentarsi almeno trenta giorni prima della data indicata per la cessazione del servizio [4].

     2. L’Amministrazione, in relazione ad inderogabili e giustificate esigenze di servizio e previa assunzione di un motivato provvedimento amministrativo da parte della Giunta regionale e dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, può rinviare la cessazione dal servizio fino ad un massimo di 90 giorni.

     3. L’indennità di cui al precedente articolo 2, previo accordo tra le parti, potrà essere corrisposta anche ratealmente, entro il termine massimo di 12 mesi dalla data di cessazione dal servizio.

 

     Art. 4. Estensione e limiti dei benefici.

     1. I benefici previsti dalla presente normativa sono estesi, alle medesime condizioni e con le medesime modalità, ai dirigenti e dipendenti degli Enti strumentali della Regione.

     2. Non è consentita l’applicazione della presente legge a coloro che abbiano ottenuto il trattamento di quiescenza e risultano riammessi in servizio ai sensi della normativa vigente. In quest’ultimo caso la Regione provvederà al definitivo collocamento a riposo.

 

     Art. 5. Divieti.

     1. Ai soggetti collocati a riposo e/o che abbiano usufruito del beneficio di cui alla presente legge, è fatto divieto assoluto di instaurare rapporti professionali con la Regione e con gli Enti strumentali da essa dipendenti, a qualunque titolo prestati, per i cinque anni successivi alla cessazione del servizio. La stipulazione di contratti, accordi o convenzioni in contrasto con il presente divieto comporta responsabilità personale e patrimoniale del dirigente che abbia sottoscritto il contratto, l’accordo o la convenzione.

 

     Art. 6. Dotazione organica.

     1. Il cinquanta per cento dei posti resisi vacanti a seguito dell’applicazione della presente legge saranno portati in diminuzione nella dotazione organica del ruolo del personale della Giunta regionale dopo la rideterminazione prevista dal successivo comma 2 [5].

     2. La Giunta regionale entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, provvede alla rideterminazione della propria dotazione organica secondo i principi di cui all’art. 1 [6].

     2 bis. Con successivi provvedimenti possono essere apportati correttivi che si rendessero necessari in conseguenza dell’applicazione del precedente comma 1 bis dell’art. 3 [7].

     3. Nel periodo di cui al precedente comma 2 non è consentita l’adozione di nuovi provvedimenti finalizzati all’attivazione di comandi o trasferimenti di personale proveniente da altri Enti, fatti salvi quelli previsti per le strutture speciali o in corso alla data della approvazione da parte del Consiglio regionale della presente legge.

 

     Art. 7. Norma transitoria. [8]

 

     Art. 8. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge si fa fronte mediante la istituzione di apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio per l’esercizio finanziario 2002 e per gli anni successivi la corrispondente spesa, sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge annuale di bilancio.

 

     Art. 9. Dichiarazione di urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.

[2] Per un’interpretazione autentica del presente comma vedi la L.R. 13 novembre 2002, n. 46.

[3] Comma così modificato dall’art. 1 della L.R. 26 febbraio 2002, n. 12.

[4] Comma aggiunto dall’art. 1 della L.R. 26 febbraio 2002, n. 12.

[5] Comma così sostituito dall’art. 3 della L.R. 26 febbraio 2002, n. 12.

[6] Comma così sostituito dall’art. 3 della L.R. 26 febbraio 2002, n. 12.

[7] Comma aggiunto dall’art. 2 della L.R. 26 febbraio 2002, n. 12.

[8] Articolo abrogato dall’art. 4 della L.R. 26 febbraio 2002, n. 12.