§ 1.5.20 - L.R. 6 aprile 2011, n. 13.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 gennaio 1985, n. 4.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.5 partecipazione, iniziativa popolare, diritti dei cittadini
Data:06/04/2011
Numero:13


Sommario
Art. 1.  Modifica all’articolo 9 della legge regionale 16 gennaio 1985, n. 4
Art. 2.  Entrata in vigore


§ 1.5.20 - L.R. 6 aprile 2011, n. 13.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 gennaio 1985, n. 4.

(B.U. 1 aprile 2011, n. 6 - S.S. 13 aprile 2011, n. 2)

 

Art. 1. Modifica all’articolo 9 della legge regionale 16 gennaio 1985, n. 4

1. L’articolo 9 della legge regionale 16 gennaio 1985, n. 4 è sostituito dal seguente:

«1. Al Difensore civico spetta il 25% dell’indennità fissa di funzione stabilita per i Consiglieri regionali.

2. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale è autorizzato a disciplinare contenuti limiti e modalità di corresponsione delle indennità accessorie (missioni e rimborsi spese) spettanti al Difensore civico, fermo rimanendo che le missioni dovranno essere autorizzate, di volta in volta, dal Presidente del Consiglio e che non compete indennità di missione e rimborso chilometrico nell’ambito del territorio regionale».

 

     Art. 2. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.