Settore: | Codici regionali |
Regione: | Calabria |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.4 controllo sugli atti degli enti locali |
Data: | 12/12/1994 |
Numero: | 27 |
Sommario |
Art. 1. 1. L'art. 15 della legge regionale 5 agosto 1992, n. 12, sostituito dal seguente: |
Art. 2. 1. All'art. 17 della legge regionale 5 agosto 1992, n. 12, è aggiunto il seguente comma: |
Art. 3. 1. L'art. 18 della legge regionale 5 agosto 1992, n. 12, sostituito dal seguente: |
Art. 4. La legge regionale 5 agosto 1992, n. 12, è integrata dal seguente articolo: |
Art. 5 La legge regionale 5 agosto 1992, n. 12, è integrata dal seguente articolo: |
Art. 6 Dopo il 4° comma dell'art. 24 della legge regionale 5 agosto 1992, n. 12, viene aggiunto il seguente 5° comma: |
Art. 7. 1. Al primo comma dell'art. 25 della legge regionale 5 agosto 1992, n. 12, dopo le parole «della ricezione degli atti richiesti» sono aggiunte le seguenti parole: |
Art. 8. L'art. 34 della legge regionale 5 agosto 1992, n. 12, è sostituito dal seguente: |
Art. 9. Il 4° comma dell'art. 38 della legge regionale 5 agosto 1992, n. 12. viene così modificato: |
Art. 10. L'art. 41 della legge regionale 5 agosto 1992, n. 12, viene così sostituito: |
Art. 11. L'art. 42 della legge regionale 5 agosto 1992, n. 12, è sostituito dal seguente: |
Art. 12. Le nuove misure delle indennità fissate dalla presente legge decorrono per gli Organi attualmente in carica dall'1 giugno 1994 e trovano applicazione esclusivamente per il Comitato di controllo [...] |
§ 1.4.5 - L.R. 12 dicembre 1994, n. 27.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 agosto 1992, n. 12, recante: «Ordinamento dei controlli regionali sugli atti degli Enti Locali e degli altri Enti sub-regionali».
(B.U. n. 114 del 14 dicembre 1994).
1. L'art. 15 della
(Omissis).
1. All'art. 17 della
(Omissis).
1. L'art. 18 della
(Omissis).
La
(Omissis).
La
(Omissis).
Dopo il 4° comma dell'art. 24 della
(Omissis).
1. Al primo comma dell'art. 25 della
(Omissis).
L'art. 34 della
(Omissis).
Il 4° comma dell'art. 38 della
(Omissis).
L'art. 41 della
(Omissis).
L'art. 42 della
(Omissis).
Le nuove misure delle indennità fissate dalla presente legge decorrono per gli Organi attualmente in carica dall'1 giugno 1994 e trovano applicazione esclusivamente per il Comitato di controllo e sezioni decentrate, dovendosi far riferimento, relativamente ad altri Organismi previsti da leggi regionali che rinviano per la misura dell'indennità a quella fissata per gli Organi di controllo, a quella stabilita con
All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 648 milioni per l'esercizio finanziario 1994, si fa fronte, quanto a lire 500 milioni con lo stanziamento previsto al capitolo 1012101 dello stato di previsione della spesa del bilancio relativo all'esercizio finanziario 1994; quanto a lire 148 milioni mediante prelevamento dal fondo di riserva da effettuarsi con delibera della Giunta regionale ai sensi della legge regionale n. 20/94 (leggi di bilancio).
Per gli anni successivi la corrispondente spesa, cui si fa fronte con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 8 della
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti. di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria