§ 1.4.5 - L.R. 12 dicembre 1994, n. 27.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 agosto 1992, n. 12, recante: «Ordinamento dei controlli regionali sugli atti degli Enti Locali e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.4 controllo sugli atti degli enti locali
Data:12/12/1994
Numero:27


Sommario
Art. 1.      1. L'art. 15 della legge regionale 5 agosto 1992, n. 12, sostituito dal seguente:
Art. 2.      1. All'art. 17 della legge regionale 5 agosto 1992, n. 12, è aggiunto il seguente comma:
Art. 3.      1. L'art. 18 della legge regionale 5 agosto 1992, n. 12, sostituito dal seguente:
Art. 4.      La legge regionale 5 agosto 1992, n. 12, è integrata dal seguente articolo:
Art. 5      La legge regionale 5 agosto 1992, n. 12, è integrata dal seguente articolo:
Art. 6      Dopo il 4° comma dell'art. 24 della legge regionale 5 agosto 1992, n. 12, viene aggiunto il seguente 5° comma:
Art. 7.      1. Al primo comma dell'art. 25 della legge regionale 5 agosto 1992, n. 12, dopo le parole «della ricezione degli atti richiesti» sono aggiunte le seguenti parole:
Art. 8.      L'art. 34 della legge regionale 5 agosto 1992, n. 12, è sostituito dal seguente:
Art. 9.      Il 4° comma dell'art. 38 della legge regionale 5 agosto 1992, n. 12. viene così modificato:
Art. 10.      L'art. 41 della legge regionale 5 agosto 1992, n. 12, viene così sostituito:
Art. 11.      L'art. 42 della legge regionale 5 agosto 1992, n. 12, è sostituito dal seguente:
Art. 12.      Le nuove misure delle indennità fissate dalla presente legge decorrono per gli Organi attualmente in carica dall'1 giugno 1994 e trovano applicazione esclusivamente per il Comitato di controllo [...]


§ 1.4.5 - L.R. 12 dicembre 1994, n. 27.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 agosto 1992, n. 12, recante: «Ordinamento dei controlli regionali sugli atti degli Enti Locali e degli altri Enti sub-regionali».

(B.U. n. 114 del 14 dicembre 1994).

 

Art. 1.

     1. L'art. 15 della legge regionale 5 agosto 1992, n. 12, sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     1. All'art. 17 della legge regionale 5 agosto 1992, n. 12, è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

 

     Art. 3.

     1. L'art. 18 della legge regionale 5 agosto 1992, n. 12, sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 4.

     La legge regionale 5 agosto 1992, n. 12, è integrata dal seguente articolo:

     (Omissis).

 

     Art. 5

     La legge regionale 5 agosto 1992, n. 12, è integrata dal seguente articolo:

     (Omissis).

 

     Art. 6

     Dopo il 4° comma dell'art. 24 della legge regionale 5 agosto 1992, n. 12, viene aggiunto il seguente 5° comma:

     (Omissis).

 

     Art. 7.

     1. Al primo comma dell'art. 25 della legge regionale 5 agosto 1992, n. 12, dopo le parole «della ricezione degli atti richiesti» sono aggiunte le seguenti parole:

     (Omissis).

 

     Art. 8.

     L'art. 34 della legge regionale 5 agosto 1992, n. 12, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 9.

     Il 4° comma dell'art. 38 della legge regionale 5 agosto 1992, n. 12. viene così modificato:

     (Omissis).

 

     Art. 10.

     L'art. 41 della legge regionale 5 agosto 1992, n. 12, viene così sostituito:

     (Omissis).

 

     Art. 11.

     L'art. 42 della legge regionale 5 agosto 1992, n. 12, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 12.

     Le nuove misure delle indennità fissate dalla presente legge decorrono per gli Organi attualmente in carica dall'1 giugno 1994 e trovano applicazione esclusivamente per il Comitato di controllo e sezioni decentrate, dovendosi far riferimento, relativamente ad altri Organismi previsti da leggi regionali che rinviano per la misura dell'indennità a quella fissata per gli Organi di controllo, a quella stabilita con legge regionale 4 agosto 1988, n. 19.

     All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 648 milioni per l'esercizio finanziario 1994, si fa fronte, quanto a lire 500 milioni con lo stanziamento previsto al capitolo 1012101 dello stato di previsione della spesa del bilancio relativo all'esercizio finanziario 1994; quanto a lire 148 milioni mediante prelevamento dal fondo di riserva da effettuarsi con delibera della Giunta regionale ai sensi della legge regionale n. 20/94 (leggi di bilancio).

     Per gli anni successivi la corrispondente spesa, cui si fa fronte con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di bilancio della Regione e con la apposita legge finanziaria che l'accompagna.

     La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti. di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria