§ 6.2.162 - L.R. 29 settembre 2008, n. 22.
Modifica all’art. 14 della Legge Regionale 6 agosto 2008, n. 20


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 bilancio, contabilità, programmazione regionale
Data:29/09/2008
Numero:22


Sommario
Art. 1. L’art. 14 della Legge Regionale 6 agosto 2008, n.20 è sostituito dal seguente
Art. 2.  Dichiarazione di urgenza ed entrata in vigore


§ 6.2.162 - L.R. 29 settembre 2008, n. 22.

Modifica all’art. 14 della Legge Regionale 6 agosto 2008, n. 20

(B.U. 1 ottobre 2008, n. 46)

 

Art. 1.

L’art. 14 della Legge Regionale 6 agosto 2008, n.20 è sostituito dal seguente:

 

Norme in materia di personale delle Aziende Sanitarie

 

1. In attuazione del Protocollo di Intesa con le OO.SS. recepito dalla Giunta Regionale con atto deliberativo del 19 febbraio 2008, nel rispetto dell’equilibrio economico di cui alle disposizioni di legge nazionali nonché entro il limite di spesa determinato in applicazione dell’art. 28 e con le modalità stabilite dal successivo art. 29 della Legge Regionale 28 dicembre 2007 n. 28, le Aziende del Servizio Sanitario Regionale, le Aziende Ospedaliere e l’IRCCS Ospedale Oncologico di Rionero in Vulture, possono procedere all’assunzione a tempo indeterminato di:

 

a) personale non dirigenziale con contratto di lavoro a tempo determinato;

 

b) lavoratori socialmente utili che abbiano acquisito un’esperienza necessaria tale da far ritenere la stabilizzazione della loro posizione, funzionale alle esigenze di buon governo dell’amministrazione.

 

2. In coerenza con i principi della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e della legge 24 dicembre 2007 n. 244, i soggetti indicati nelle precedenti lettere debbono aver maturato, alla data del 28 settembre 2007, un’anzianità di servizio di almeno tre anni, anche non continuativi, nell’ultimo quinquennio ovvero conseguire tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla medesima data del 28 settembre 2007.

 

3. La stabilizzazione del personale di cui al comma 1 avviene con atto del Direttore Generale, previa domanda per i soggetti che siano stati assunti in esito a procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge.

 

4. La stabilizzazione del personale di cui al comma 1, non assunto nelle forme previste al precedente comma 3, avviene mediante procedure selettive. Le predette procedure sono svolte dalle Aziende utilizzando i rispettivi regolamenti e mediante prove tendenti ad accertare la capacità del soggetto a svolgere le specifiche attività proprie del profilo da ricoprire.

 

5. Le Aziende e gli Enti, nelle more delle procedure per l’applicazione dei commi precedenti, possono continuare ad avvalersi del personale di cui ai commi stessi, mediante proroga dei relativi contratti.

 

6. Le Aziende e gli Enti di cui al presente articolo possono, mediante scorrimento delle graduatorie di concorso e nel rispetto dell’ordine delle stesse, procedere all’assunzione a tempo indeterminato del personale dirigenziale che abbia maturato un’esperienza lavorativa almeno triennale presso l’Azienda o l’Ente che intende procedere alla copertura del posto e che sia idoneo in graduatoria di concorso pubblico per titoli ed esami, relativo al medesimo profilo professionale che si intende ricoprire ed espletato presso la medesima Azienda o Ente. L’assunzione a tempo indeterminato del personale di cui al presente comma avviene con atto del Direttore Generale. I termini di validità delle predette graduatorie, se scaduti, sono prorogati, ai fini dell’applicazione del presente comma, fino al 31 dicembre 2009.

 

     Art. 2. Dichiarazione di urgenza ed entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.