§ 5.2.61 - L.R. 1 dicembre 2004, n. 24.
Interventi regionali in materia di prevenzione e lotta ai fenomeni dell’usura e dell’estorsione.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:01/12/2004
Numero:24


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Fondo regionale di prevenzione e solidarietà per le vittime dell’usura e dell’estorsione.
Art. 3.  Interventi finanziabili.
Art. 4.  Finanziamenti integrativi alla legge 108/96.
Art. 5.  Assistenza legale, consulenza professionale e strumenti di prevenzione.
Art. 6.  Misure di sostegno alle Associazioni e alle Istituzioni impegnate nella lotta all’usura e all’estorsione.
Art. 7.  Destinatari del Fondo.
Art. 8.  Beneficiari degli interventi.
Art. 9.  Ripartizione del Fondo.
Art. 10.  Criteri per la rendicontazione del Fondo.
Art. 11.  Costituzione di parte civile.
Art. 12.  Coordinamento regionale delle iniziative antiracket e antiusura. Commissario regionale.
Art. 13.  Istruttoria e concessione dei finanziamenti.
Art. 14.  Convenzioni.
Art. 15.  Disposizioni finanziarie.
Art. 16.  Abrogazione di norme.
Art. 17.  Pubblicazione.


§ 5.2.61 - L.R. 1 dicembre 2004, n. 24. [1]

Interventi regionali in materia di prevenzione e lotta ai fenomeni dell’usura e dell’estorsione.

(B.U. 6 dicembre 2004, n. 87).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione Basilicata, nell’ambito delle finalità indicate dalla L.108/1996 e dalla L.44/1999, contribuisce ad iniziative volte a prevenire e a combattere il fenomeno dell’usura e dell’estorsione e promuove interventi che favoriscano uno sviluppo economico e sociale informato ai valori della sicurezza e della legalità.

 

     Art. 2. Fondo regionale di prevenzione e solidarietà per le vittime dell’usura e dell’estorsione.

     1. Per le finalità di cui all’art. 1 è istituito presso la Presidenza della Giunta Regionale il “Fondo di prevenzione e solidarietà per le vittime dell’usura e dell’estorsione”.

     2. La gestione del Fondo di cui al comma 1 è affidata al soggetto giuridico costituito ai sensi dell’art. 2, comma 1 della L.R. n. 34 del 5 aprile 2000, come modificato dall’art. 8 della L.R. n. 28 del 7 agosto 2003.

     3. Fino alla costituzione del soggetto giuridico di cui al comma che precede, la Regione provvede alla gestione del Fondo attraverso l’Ufficio gestione interventi assistenziali, socio-sanitari e di solidarietà sociale presso il Dipartimento Sicurezza e Solidarietà Sociale.

 

     Art. 3. Interventi finanziabili.

     1. Il Fondo di cui all’articolo 2 è destinato a finanziare i seguenti settori di intervento:

     a) finanziamenti integrativi ed accessori rispetto a quelli previsti dalla normativa statale in materia di usura ed estorsione;

     b) assistenza legale e consulenza professionale alle vittime dei reati di usura o di estorsione ed ai soggetti a rischio di usura;

     c) contributi per le spese sostenute dalle Associazioni e Fondazioni di cui all’art. 15 della L.108/96 per la costituzione di parte civile nei giudizi penali per il reato di cui all’art. 644 del Codice Penale;

     d) sostegno alle Associazioni ed Istituzioni, riconosciute ai sensi dell’art. 15 della L.108/96, impegnate nelle attività di prevenzione e lotta all’usura e all’estorsione e le Associazioni e le Organizzazioni di assistenza e solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsive aventi sede in Basilicata, previsti dai decreti emanati dal Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro della Giustizia 7 settembre 1994, n. 614 e 21 ottobre  1999, n. 451;

     2. Il Fondo è annualmente ripartito in due quote. Una quota pari al 40 per cento finanzia gli interventi previsti alla lettera a) ed un’altra pari al 60 per cento finanzia gli interventi di cui alle lettere b), c) e d).

     3. Tutte le erogazioni di cui al presente articolo sono concesse nei limiti di disponibilità del Fondo.

 

     Art. 4. Finanziamenti integrativi alla legge 108/96.

     1. In riferimento alla lettera a) primo comma dell’articolo 3 la Regione finanzia i seguenti interventi:

     a) integrazione delle anticipazioni sull’importo erogabile a titolo di mutuo concesso dal Commissario per il Coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura, ai sensi del terzo comma dell’articolo 14 della legge n. 108/96 fino alla concorrenza del 100 per cento dell’importo stesso;

     b) l’anticipazione, entro sette giorni dalla decisione di accoglimento da parte dei soggetti abilitati, quale prefinanziamento, non superiore al 50 per cento dell’importo erogabile a titolo di finanziamento richiesto a banche, istituti di credito e intermediari finanziari per la prevenzione del fenomeno dell’usura, quando ricorrano situazioni di urgenza specificamente documentate;

     c) copertura della parte del finanziamento non garantita a norma dell’art. 15, comma 2, lettera a) della legge 108/96;

     d) copertura del finanziamento non garantito, in tutto o in parte, ai sensi dell’art. 15, comma 6 della legge 108/96.

 

     Art. 5. Assistenza legale, consulenza professionale e strumenti di prevenzione.

     1. Nell’ambito degli interventi di cui alla lett. b), primo comma dell’art. 3, la Regione finanzia l’assistenza legale alle vittime del reato di usura e di estorsione, sia che risultino parte offesa nel relativo procedimento penale sia che dichiarino di essere vittime del reato medesimo; in tale ultimo caso il contributo è liquidato solo successivamente alla acquisizione dello status di parte offesa nel relativo procedimento penale.

     2. La consulenza professionale è diretta ai soggetti a rischio di usura, intendendosi per tali quei soggetti, persone fisiche o giuridiche, che incontrano difficoltà di accesso al credito e comprende: l’assistenza per la fruizione degli strumenti di prevenzione antiusura, sia nazionali che regionali, nonché il supporto alla organizzazione aziendale finalizzato al raggiungimento di standard di competitività tali da consentire l’accesso al credito ordinario.

     3. Nell’ambito delle attività di prevenzione sono altresì finanziati i costi per l’acquisto di impianti elettronici di rilevamento di presenze estranee e di registrazione audiovisiva, da corrispondere ad imprenditori e soggetti che esercitano una libera arte, professione o attività economica che ne facciano istanza e che abbiano già denunciato alla competente autorità giudiziaria atti intimidatori ai loro danni, nei limiti del 60 per cento dei costi effettivamente a tal fine sostenuti e fino ad un massimo di 5.000 Euro.

 

     Art. 6. Misure di sostegno alle Associazioni e alle Istituzioni impegnate nella lotta all’usura e all’estorsione.

     1. La Regione, in riferimento alla lett. d), primo comma dell’art. 3, eroga contributi a favore di Associazioni e Fondazioni riconosciute per la prevenzione e il contrasto del fenomeno dell’usura e dell’estorsione, aventi sede in Basilicata ed effettivamente operanti sul territorio locale, impegnate nell’attività di assistenza, tutela, informazione di coloro che siano incorsi nel prestito usuraio, che siano stati soggetti all’estorsione e che versino in situazioni di difficoltà economica e professionale.

     2. Le Associazioni e le Fondazioni riconosciute devono prevedere nei propri Statuti e atti costitutivi le finalità di prevenzione e lotta al fenomeno dell’usura e dell’estorsione e devono, altresì, risultare iscritte nell’apposito elenco tenuto dal Ministero del Tesoro, ai sensi del quarto comma dell’art. 15 della L. 108/96 e le Associazioni e le Organizzazioni di assistenza e solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsive aventi sede in Basilicata, previsti dai decreti emanati dal Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro della Giustizia 7 settembre 1994, n. 614 e 21 ottobre  1999, n. 451.

     3. La Regione in raccordo con le strutture associative di cui al precedente comma, assicura supporto informativo sui temi della lotta all’usura e dell’educazione alla legalità, anche attraverso la rete telematica regionale con la messa a disposizione di uno spazio sul Web della Regione.

 

     Art. 7. Destinatari del Fondo.

     1. Possono accedere alla quota del Fondo di cui alla lettera d) primo comma dell’art. 3:

     a) i consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi, denominati Confidi, operanti sul territorio regionale e che abbiano costituito i fondi speciali antiusura disciplinati dall’articolo 15, comma 2, della L.108/96 e successive modificazioni;

     b) le Fondazioni e le Associazioni operanti sul territorio regionale riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell’usura e disciplinate dall’articolo 15, comma 6, della L.108/96 e successive modificazioni;

     2. L’accesso al Fondo di cui alla lettera d) primo comma dell’art. 3 è comunque subordinato alla condizione che gli statuti degli enti destinatari prevedano la possibilità di attuare gli interventi indicati all’articolo 3.

 

     Art. 8. Beneficiari degli interventi.

     1. Possono beneficiare degli interventi finanziari integrativi di cui alla lettera a) primo comma dell’art. 3 i soggetti indicati nell’articolo 15 lettera a) comma 2 e comma 6 della L.108/96 e successive modificazioni, i soggetti che abbiano ottenuto l’anticipazione ai sensi del comma 3 dell’art. 14 della L.108/96.

     2. Possono beneficiare delle prestazioni di assistenza legale e consulenza professionale di cui alla lettera b) primo comma dell’articolo 3 e al comma 1 e comma 2 dell’art. 5:

     a) se concernenti l’assistenza legale, i soggetti, ivi compresi quelli non esercenti attività economica ovvero una libera arte o professione, i quali dichiarino di essere vittime del delitto di usura e risultino parti offese nel relativo procedimento penale;

     b) se concernenti la specifica consulenza professionale, i soggetti, i quali, incontrando difficoltà di accesso al credito, siano a rischio di usura, purché risultino meritevoli in base ai criteri fissati negli statuti degli enti destinatari del fondo ai sensi dell’art. 7.

     3. I beneficiari degli interventi devono svolgere il proprio lavoro o la propria attività economica nell’ambito della Regione e avere sede legale o residenza nella stessa.

     4. Le domande saranno valutate dalle Associazioni di assistenza per la prevenzione e la lotta all’usura.

 

     Art. 9. Ripartizione del Fondo.

     1. La quota del fondo destinata a finanziare gli interventi previsti dall’art. 3 lett. d) è ripartita tra i destinatari indicati all’art. 7 nel rispetto dei seguenti criteri:

     a) la quota del Fondo è ripartita nella misura del 35% per i finanziamenti in favore dei soggetti indicati alla lett. a) dell’art. 7 e nella misura del 65% per i finanziamenti in favore dei soggetti indicati alla lett. b) del medesimo art. 7;

     b) in sede di prima applicazione della presente legge, le quote sono ripartite in parti uguali tra tutti i soggetti appartenenti alle diverse categorie di cui all’art. 7;

     c) a decorrere dal secondo anno di applicazione della presente legge i finanziamenti, fatta salva una quota del fondo di cui alla precedente lett. a), pari al 10% riservata a soggetti non finanziati nell’anno precedente, sono concessi in proporzione alle somme utilizzate nell’anno precedente ed in proporzione alle attività complessivamente svolte coerenti con i rispettivi Statuti dei soggetti destinatari e con le finalità della presente legge;

     d) qualora non vi siano soggetti che concorrono alla quota del 10% del fondo di cui alla precedente lett. c), la stessa sarà ripartita a favore degli altri destinatari del fondo.

     2. La definizione dei criteri per l’attuazione del presente articolo è demandata ad apposito atto della Giunta regionale da adottarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

     3. Entro il 31 marzo di ogni anno i destinatari del fondo di cui all’art. 2 sono tenuti a presentare la domanda per accedere al fondo stesso.

     4. Per il primo anno la domanda per la concessione del contributo deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di adozione del provvedimento della Giunta regionale.

 

     Art. 10. Criteri per la rendicontazione del Fondo.

     1. Entro il 31 marzo di ciascun anno il gestore del fondo di cui al comma 2 dell’art.2 fa pervenire alla Regione il resoconto analitico dell’utilizzazione dei finanziamenti concessi, evidenziando i singoli enti destinatari del fondo ai sensi dell’art. 7, e gli importi dei singoli interventi realizzati, distinti secondo la classificazione prevista dall’art. 3.

     2. Nelle more il resoconto è presentato, entro gli stessi termini, dall’ufficio competente.

     3. Entro il 31 marzo di ogni anno i destinatari del fondo di cui all’art. 2 sono tenuti a presentare alla Regione un rendiconto circa l’effettuata prestazione di garanzia su operazioni di credito, ed il fondo di cui all’art. 2.

 

     Art. 11. Costituzione di parte civile.

     1. In favore delle Associazioni e Fondazioni riconosciute ai sensi dell’art. 15 della legge 108/96 e le Associazioni e le Organizzazioni di assistenza e solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsive aventi sede in Basilicata, previsti dai decreti emanati dal Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro della Giustizia 7 settembre 1994, n. 614 e 21 ottobre  1999, n. 451, che si costituiscono parte civile nel giudizio penale per il reato di cui all’art. 644 del codice penale, così come previsto dall’art. 10 della citata legge 108/96, è riconosciuta la copertura totale delle spese legali sostenute nel medesimo giudizio, fino alla concorrenza della somma di 7.500 euro.

     2. A tal fine, in sede di ripartizione del fondo secondo i criteri indicati all’art. 3 comma 2, la quota dello stesso destinata agli interventi di sostegno per la costituzione di parte civile non può comunque essere inferiore al 10 per cento del totale.

     3. Le Associazioni e Fondazioni che, al termine del giudizio penale nel quale sono costituite parte civile, conseguono il ristoro delle spese legali sostenute, sono obbligate a restituire al Fondo le somme in precedenza riconosciute a titolo di contributo per la costituzione di parte civile, nei limiti di quanto effettivamente conseguito da parte dell’autore del reato.

     4. Il mancato adempimento dell’obbligo fissato nel precedente comma comporta l’esclusione da ogni successivo contributo, a qualsiasi titolo, previsto dalla presente legge.

 

     Art. 12. Coordinamento regionale delle iniziative antiracket e antiusura. Commissario regionale.

     1. E’ istituito presso la Presidenza della Giunta Regionale, il Coordinamento Regionale delle iniziative antiracket e antiusura con lo scopo di attuare le norme di cui agli artt. 3, 4, 5 e 7, di attivare campagne di sensibilizzazione e di informazione sul territorio regionale riguardanti queste specifiche problematiche e di coordinare il lavoro di prevenzione e di contrasto al racket e all’usura portato avanti dalle associazioni e dalle fondazioni di cui all’art. 3.

     2. Il Coordinamento è presieduto dal Commissario Regionale per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, nominato dalla Giunta Regionale su proposta del Presidente della Giunta.

     3. Il Commissario è scelto fra persone di comprovata esperienza nell’attività di contrasto al fenomeno delle estorsioni e dell’usura e di solidarietà nei confronti delle vittime.

     4. Il Comitato è così composto:

     a) un rappresentante del Dipartimento regionale alle Attività Produttive e Politiche dell’Impresa;

     b) un rappresentante del Dipartimento Presidenza della Giunta;

     c) un rappresentante del Dipartimento Sicurezza e Solidarietà Sociale;

     d) un rappresentante per ogni Associazione antiracket e Fondazione Antiusura con sede in Regione e di cui all’art. 15 della L.108/96 e le Associazioni e le Organizzazioni di assistenza e solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsive aventi sede in Basilicata, previsti dai decreti emanati dal Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro della Giustizia 7 settembre 1994, n. 614 e 21 ottobre  1999, n. 451;

     e) un rappresentante per ogni consorzio o cooperativa di garanzia collettiva fidi di cui alla lettera a) comma 1 dell’art. 7 della presente legge;

     f) un rappresentante del soggetto gestore del Fondo di cui all’art. 2 comma 2.

     5. Il Commissario ed i membri del Comitato restano in carica per cinque anni e l’incarico è rinnovabile per una sola volta.

     6. Gli uffici di cui al presente articolo sono prestati gratuitamente. Al Commissario Regionale e ai membri del Comitato è corrisposto il rimborso delle spese sostenute per l’espletamento dei compiti loro assegnati secondo la normativa prevista per i Consiglieri regionali.

 

     Art. 13. Istruttoria e concessione dei finanziamenti.

     1. Le domande di concessione dei finanziamenti di cui alla presente legge sono presentate al Commissario Regionale per il Coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura.

     2. Entro il 31 marzo di ogni anno i destinatari del fondo di cui all’art.2 sono tenuti a presentare la domanda per accedere al Fondo stesso, corredandola della documentazione necessaria a comprovare il possesso dei requisiti per l’accesso al Fondo, secondo le singole previsioni contenute nella presente legge.

     3. Per il primo anno la domanda per la concessione del contributo deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di adozione del provvedimento della Giunta Regionale di cui al comma 3 dell’art.9.

     4. Per i finanziamenti di cui all’art.3 lett. a) la domanda deve essere presentata entro il termine di sei mesi dalla data in cui la persona offesa ha notizia dell’inizio delle indagini per il delitto di usura.

     5. Si applicano le disposizioni di cui all’art.14 comma 5 della L.108/96.

     6. I finanziamenti sono concessi su deliberazione del Commissario Regionale per il Coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura sulla base della istruttoria operata dal Comitato di cui al precedente art.12.

     7. Il Commissario Regionale può procedere alla erogazione della provvisionale, nei casi in cui ciò risulti compatibile con le disposizioni contenute nella presente legge, anche senza il parere del Comitato. Può altresì avvalersi di consulenti, su autorizzazione del Presidente della Giunta Regionale.

 

     Art. 14. Convenzioni.

     1. Ai fini della gestione del Fondo di cui all’art.2, in conformità alle disposizioni della presente legge, è stipulata tra l’Amministrazione Regionale ed il soggetto gestore un’apposita convenzione, la quale, tra l’altro, prevede che i rapporti tra il soggetto gestore medesimo ed i destinatari del Fondo di cui all’art.7 siano disciplinati da specifiche convenzioni.

     2. Le convenzioni tra il soggetto gestore del Fondo ed i destinatari di cui all’art.7 devono, in particolare, disciplinare le modalità di concessione, erogazione e recupero delle somme di cui all’art.4, comma 1, lettera a).

 

     Art. 15. Disposizioni finanziarie.

     1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge quantificati per l’esercizio in corso in Euro 20.000,00 si fa fronte mediante il prelevamento della somma dalla UPB 1211.01 e contestuale incremento dello stanziamento relativo alla UPB 1091.01.

     2. Le leggi di bilancio per gli esercizi successivi a quello in corso stabiliscono gli importi dei relativi stanziamenti.

 

     Art. 16. Abrogazione di norme.

     1. E’ abrogato l’art.9 della Legge Regionale 17 febbraio 1997 n. 8.

 

     Art. 17. Pubblicazione.

     1. La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.


[1] Abrogata dall'art. 18 della L.R. 21 aprile 2011, n. 7.