Settore: | Codici regionali |
Regione: | Basilicata |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.2 enti regionali o a partecipazione regionale |
Data: | 05/04/2000 |
Numero: | 34 |
Sommario |
Art. 1 . Finalità. |
Art. 3. Copertura finanziaria. |
Art. 4. Pubblicazione. |
§ 2.2.34 - L.R. 5 aprile 2000, n. 34.
Partecipazione della Regione Basilicata alla Banca Popolare Etica - Società Cooperativa per azioni a responsabilità limitata.
(B.U. 10 aprile 2000, n. 25).
1. La Regione Basilicata sostiene le iniziative socio-economiche che si ispirano ai principi di un modello di sviluppo umano e sociale sostenibile, ove la produzione della ricchezza e la sua distribuzione sono fondati sui valori della solidarietà, della responsabilità civile e della realizzazione del bene comune.
2. In coerenza con le finalità di cui al precedente comma, la Regione aderisce ai principi della finanza etica fondati sulla possibilità di orientare il risparmio verso progetti con finalità sociali e che operano nel pieno rispetto della dignità umana e dell’ambiente, sul sostegno ad iniziative socio-economiche senza scopo di lucro, sulla trasparenza.
3. [2].
Art. 1 bis. Partecipazione della Regione alla Banca Popolare Etica. [3]
1. Per conseguire gli obiettivi di cui al precedente articolo, la Regione Basilicata è autorizzata a partecipare alla Banca Popolare Etica - società cooperativa per azioni a r.l., con sede in Padova.
2. La Giunta Regionale è autorizzata ad acquistare n. 300 azioni del valore unitario di € 51,64, per un valore complessivo di € 15.492,00 della Banca Popolare Etica - società cooperativa per azioni a r.l.
3. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari a norma di legge al fine di perfezionare la partecipazione di cui al presente articolo.
4. I diritti conseguenti alla partecipazione della Regione Basilicata alla Banca Popolare Etica sono esercitati dal Presidente della Giunta o da un Assessore dallo stesso delegato.
5. La responsabilità della Regione è limitata alla quota conferita.
6. Il Consiglio regionale delibera in merito alla continuazione della partecipazione della Regione alla Banca Popolare Etica in presenza di modificazioni concernenti lo Statuto o l’atto costitutivo della stessa.
Art. 2. Costituzione di società. [4]
1. Per l’applicazione dei principi di cui all’art. 1 la Regione promuove, altresì, la costituzione di una società, ente o organismo con la partecipazione della Banca Popolare Etica - società cooperativa a r.l., assumendo una quota di partecipazione la cui entità sarà definita sulla base delle risultanze delle valutazioni di cui al successivo comma e favorendo la partecipazione degli enti pubblici locali e dei cittadini che aderiscono ai principi della finanza etica.
2. Le azioni propedeutiche alla costituzione della società, ente o organismo, la quantificazione del capitale sociale e delle risorse finanziarie necessarie all’avvio delle attività, sono effettuate, di intesa con la Banca Popolare Etica con l’ausilio di consulenti di elevata qualificazione.
3. La Giunta regionale è autorizzata ad assumere ogni iniziativa utile ed a svolgere gli adempimenti necessari per l’attuazione di quanto previsto nel presente articolo.
4. La costituzione della società, ente o organismo è deliberata dal Consiglio regionale su proposta della Giunta.
Art. 3. Copertura finanziaria.
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente Legge, valutato in L. 40.000.000, si provvede, in termini di competenza e di cassa, mediante prelevamento della predetta somma dal capitolo 7470 concernente "Fondo globale per le funzioni normali - spese in conto capitale" del Bilancio di Previsione 2000 della Regione Basificata e istituzione nello stesso del nuovo capitolo 3243 - Titolo II - Settore 3° avente la denominazione "Partecipazione al capitale sociale della Banca Popolare Etica Società Cooperativa per azioni a responsabilità limitata".
Art. 4. Pubblicazione.
1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.
[1] Articolo così sostituito dall’art. 24 della
[2] Comma abrogato dall’art. 8 della
[3] Articolo aggiunto dall’art. 8 della
[4] Articolo già sostituito dall’art. 24 della