§ 5.1.61 - L.R. 24 dicembre 1994, n. 50.
Riduzione del numero e rideterminazione degli ambiti territoriali delle UU.SS.LL., in attuazione del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:24/12/1994
Numero:50


Sommario
Art. 1.  (Ridefinizione degli ambiti territoriali delle Unità Sanitarie Locali).
Art. 2.  (Amministratori Straordinari - Proroga).
Art. 3.  (Nomina Direttore Generale).
Art. 4.  (Successione nei rapporti giuridici).
Art. 5.  (Aziende ospedaliere).
Art. 6.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del 2° comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 5.1.61 - L.R. 24 dicembre 1994, n. 50. [1]

Riduzione del numero e rideterminazione degli ambiti territoriali delle UU.SS.LL., in attuazione del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 7 dicembre 1993 n. 517.

(B.U. 27 dicembre 1994, n. 57)

 

Art. 1. (Ridefinizione degli ambiti territoriali delle Unità Sanitarie Locali).

     In applicazione del Decreto Legislativo n. 502/92 così come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo n. 517 del 7-12-1993, gli ambiti territoriali delle Unità Sanitarie Locali della Regione Basilicata, così come definiti dall'allegato "A" alla Legge regionale n. 1 del 3 gennaio 1980 e successive modificazioni, sono rideterminati secondo quanto previsto dalla tabella "A" allegata alla presente legge, di cui fa parte integrante.

     La tabella "A" di cui al precedente comma indica i nuovi ambiti territoriali, la denominazione e le sedi delle Unità Sanitarie Locali, derivanti dall'accorpamento delle esistenti UU.SS.LL., nonché i Comuni che variano la loro appartenenza rispetto alla Legge regionale n. 1 del 3 gennaio 1980 e Successive modificazioni.

 

     Art. 2. (Amministratori Straordinari - Proroga).

     Le UU.SS.LL. esistenti a norma della Legge regionale n. 1/80 e successive modificazioni sono soppresse con effetto dall'insediamento del Direttore Generale. Fino alla stessa data le UU.SS.LL. esistenti sono amministrate dai Commissari Straordinari nominati a norma del D.L. 27 agosto 1994 n. 512 convertito nella Legge n. 590 del 17 ottobre 1994. I Commissari devono comunque provvedere:

     a) all'inventario dei beni mobili ed immobili;

     b) alla ricognizione delle piante organiche del personale;

     c) al rendiconto relativo ai risultati della gestione delle U.S.L. di rispettiva competenza territoriale.

 

     Art. 3. (Nomina Direttore Generale).

     Nei termini fissati dal D.L. 27 agosto 1994 n. 512, convertito nella Legge n. 590/94, la Regione, con Decreto del Presidente della Giunta, su conforme deliberazione della medesima Giunta, nomina il Direttore Generale, nelle forme e nei modi previsti dal comma 6 - art. 3 del D. L.vo n. 502/92 e successive modificazioni.

     Con lo stesso Decreto o con uno o più Decreti successivi, il Presidente della Giunta impartisce le necessarie disposizioni per il trasferimento dei beni e delle funzioni al Direttore Generale.

     Fissa, altresì, la data dell'insediamento da cui decorre la effettiva costituzione delle nuove UU.SS.LL. in azienda, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 502/92 e successive modificazioni.

 

     Art. 4. (Successione nei rapporti giuridici).

     Le UU.SS.LL., così come rideterminate dalla presente legge costituite in azienda nei termini, nelle forme e nei modi di cui al precedente art. 3, subentrano nei procedimenti amministrativi in corso e nei rapporti giuridici attivi e passivi già posti in essere dalle UU.SS.LL. soppresse il cui ambito territoriale risulti in esse ricompreso.

     Il personale già dipendente dalle UU.SS.LL. soppresse è trasferito alle UU.SS.LL. che alle stesse succedono.

 

     Art. 5. (Aziende ospedaliere).

     Le stesse procedure previste dalla presente legge, in quanto compatibili, saranno seguite per la costituzione delle aziende ospedaliere quando saranno esaurite le procedure previste dalla normativa nazionale e realizzati gli interventi eventualmente prescritti.

     Fino all'insediamento del Direttore delle aziende ospedaliere istituite secondo i criteri e le procedure di cui al precedente comma, la gestione di tutte le strutture ospedaliere sarà assicurata dalla Unità Sanitaria Locale territorialmente competente.

 

     Art. 6.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del 2° comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

TABELLA "A"

 

U.S.L. - Ambiti Territoriali

 

- U.S.L. n. 1 - SEDE: VENOSA

     Atella, Banzi, Barile, Forenza, Genzano di Lucania, Ginestra, Lavello, Maschito, Melfi, Montemilone, Palazzo S. Gervasio, Pescopagano, Rapolla, Rapone, Ripacandida, Rionero in Vulture, Ruvo del Monte, San Fele, Venosa.

 

- U.S.L. n. 2 - SEDE: POTENZA

     Abriola, Acerenza, Albano di Lucania, Anzi, Armento, Avigliano, Balvano, Baragiano, Bella, Brienza, Brindisi di Montagna, Calvello, Campomaggiore, Cancellara, Castelgrande, Castelmezzano, Corleto Perticara, Filiano, Gallicchio, Grumento Nova, Guardia Perticara, Laurenzana, Marsiconuovo, Marsicovetere, Missanello, Moliterno, Montemurro, Muro Lucano, Oppido Lucano, Paterno di Lucania, Picerno, Pietragalla, Pietrapertosa, PIgnola, Potenza, Ruoti, San Chirico Nuovo, Sant'Angelo Le Fratte, Sant'Arcangelo, San Chirico Raparo, San Martino d'Agri, Sarconi, Sasso di Castalda, Satriano di Lucania, Savoia di Lucania, Spinoso, Tito, Tolve, Tramutola, Trivigno, Vaglio di Basilicata, Vietri di Potenza, Viggiano.

 

- U.S.L. n. 3 - SEDE: LAGONEGRO

     Calvera, Carbone, Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore, Catelsaraceno, Castronuovo Sant'Andrea, Cersosimo, Chiaromonte, Episcopia, Fardella, Francavilla sul Sinni, Lagonegro, Latronico, Lauria, Maratea, Nemoli, Noepoli, Rivello, Roccanova, Rotonda, San Costantino Albanese, San Paolo Albanese, San Severino Lucano, Senise, Teana, Terranova di Pollino, Trecchina, Viggianello.

 

- U.S.L. n. 4 - SEDE: MATERA

     Bernalda, Calciano, Ferrandina, Garaguso, Grassano, Grottole, Irsina, Matera, Miglionico, Montescaglioso, Oliveto Lucano, Pomarico, Salandra, Tricarico.

 

- U.S.L. n. 5 - SEDE: MONTALBANO JONICO

     Accettura, Aliano, Cirigliano, Colobraro, Craco, Gorgoglione, Montalbano Jonico, Nova Siri, Policoro, Rotondella, San Giorgio Lucano, San Mauro Forte, Scanzano, Stigliano, Tursi, Valsinni. Pisticci.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 1 luglio 2008, n. 12.