Settore: | Codici regionali |
Regione: | Basilicata |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.1 assistenza sanitaria |
Data: | 24/05/1980 |
Numero: | 46 |
Sommario |
Art. 1. Con decorrenza dal 1° gennaio 1980 ai nefropatici cronici aventi residenza in Basilicata e che siano soggetti ad emodialisi o siano stati sottoposti a trapianto renale è corrisposto un assegno [...] |
Art. 2. I contributi aventi carattere continuativo hanno decorrenza dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. |
§ 5.1.16 - L.R. 24 maggio 1980, n. 46.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 novembre 1979, n. 41recante norme per la dialisi domiciliare.
Con decorrenza dal 1° gennaio 1980 ai nefropatici cronici aventi residenza in Basilicata e che siano soggetti ad emodialisi o siano stati sottoposti a trapianto renale è corrisposto un assegno mensile nella misura che viene annualmente fissata dalla Giunta regionale con riferimento alla pensione minima erogata dall'INPS ai lavoratori dipendenti.
L'assegno mensile di cui sopra è concesso a condizione che il reddito complessivo lordo dell'assistito non superi la somma di lire otto milioni.
Per gli assistiti il cui reddito supera gli otto milioni ma è inferiore ai dieci milioni l'assegno mensile viene ridotto del 50 per cento.
Nella determinazione del reddito di cui ai precedenti commi per ogni persona, coniuge e figli, a carico dell'avente diritto viene detratta la somma di lire cinquecentomila.
A decorrere dal 1° gennaio 1986 il limite di reddito per la concessione dell'assegno mensile di assistenza economica ai nefropatici cronici viene determinato in lire venticinquemilioni [1].
Per gli assistiti il cui reddito supera i venticinquemilioni ma è inferiore ai trenta milioni l'assegno mensile viene ridotto del cinquanta per cento [2].
I predetti limiti di reddito vengono annualmente rivalutati con provvedimento della Giunta regionale sulla base degli aumenti previsti per le pensioni INPS ai sensi dell'art. 10 della legge 3-5-1975, n. 160 [3].
Ai pazienti che effettuano la dialisi presso centri o strutture pubbliche o private situate anche nel Comune di residenza è corrisposto un contributo forfettizzato, a titolo di rimborso spese. I criteri e le modalità per la determinazione del contributo forfetizzato saranno stabiliti annualmente con apposito provvedimento della Giunta Regionale [4].
I contributi aventi carattere continuativo hanno decorrenza dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
E' fatta salva la decorrenza dall'I gennaio 1980 in favore dei nefropatici cronici che in possesso di tutti i requisiti previsti dalla
[1] Comma già sostituito dall'art. 1 della
[2] Comma già sostituito dall'art. 1 della
[3] Comma così sostituito dall'art. 1 della
[4] Comma così sostituito dall’art. 1 della