§ 5.1.8 - L.R. 6 novembre 1979, n. 41.
Norme per la dialisi domiciliare.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:06/11/1979
Numero:41


Sommario
Art. 1.      Il trattamento dialitico dell'uremia cronica può essere eseguito a domicilio dal paziente stesso con le modalità previste dalla presente legge e nel rispetto delle disposizioni in essa contenute.
Art. 2.      Fino alla costituzione ed al funzionamento delle Unità Sanitarie Locali di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, l'istituzione dei corsi di cui al precedente articolo è autorizzata dalla [...]
Art. 3.      Presso ciascun Ente ospedaliero autorizzato ad organizzare corsi di addestramento, è istituita una commissione con funzioni di direzione tecnico-organizzativa presieduta dal responsabile del [...]
Art. 4.      I corsi, la cui durata non potrà essere inferiore a due mesi, sono svolti sotto la direzione del responsabile del servizio di emodialisi, da personale medico e paramedico esperto nella [...]
Art. 5.      La domande di ammissione al corso di addestramento da parte dei malati uremici cronici e dei loro assistenti debbono essere presentate all'Ente ospedaliero che sia stato autorizzato ai sensi [...]
Art. 6.      L'autorizzazione alla esecuzione della dialisi domiciliare è rilasciata dal responsabile del servizio ospedaliero di emodialisi a seguito del parere favorevole vincolante espresso dalla [...]
Art. 7.      Il programma di dialisi domiciliare, determinato ai sensi dell'articolo precedente, non può avere svolgimento se il responsabile del servizio ospedaliero di emodialisi o un medico del servizio [...]
Art. 8.      L'apparecchio di dialisi per il trattamento domiciliare deve disporre dei seguenti sistemi di sicurezza:
Art. 9.      I pazienti ed i loro assistenti devono attendere al trattamento dialitico con la più scrupolosa osservanza delle tecniche apprese durante il corso accettando inoltre le eventuali variazioni [...]
Art. 10.      E' fatto obbligo al personale del servizio emodialisi di compiere le ispezioni domiciliari ritenute necessarie dal primario preposto al servizio stesso, per accertare la regolarità [...]
Art. 11.      Il responsabile del servizio ospedaliero di emodialisi, anche in base al giudizio espresso dal medico incaricato della sorveglianza dei pazienti in dialisi domiciliare, può interrompere il [...]
Art. 12.      Gli Enti ospedalieri presso i quali siano istituiti i servizi di emodialisi sono tenuti a fornire gratuitamente le prestazioni ambulatoriali emodialitiche nonché quelle domiciliari di cui alla [...]
Art. 13.      Per le tipizzazioni o per le operazioni di trapianto renale che avvengono in centri ubicati fuori del territorio regionale, può essere concesso ai nefropatici un sussidio straordinario non [...]
Art. 14.      Ai nefropatici sottoposti a trattamento di emodialisi domiciliare è corrisposto da parte del Comune di residenza, un contributo mensile di L. 25.000, quale concorso nelle spese per il [...]
Art. 15.      La Regione provvede a rimborsare ai Comuni le somme dagli stessi anticipate ai fini di cui ai precedenti artt. 13 e 14.
Art. 16.      Per l'acquisto da parte degli Enti ospedalieri delle necessarie attrezzature e per l'organizzazione dei corsi di addestramento, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare, entro i limiti degli [...]


§ 5.1.8 - L.R. 6 novembre 1979, n. 41.

Norme per la dialisi domiciliare.

 

TITOLO I

 

Art. 1.

     Il trattamento dialitico dell'uremia cronica può essere eseguito a domicilio dal paziente stesso con le modalità previste dalla presente legge e nel rispetto delle disposizioni in essa contenute.

     Per «trattamento dialitico domiciliare» si intende una condotta operativa affidata direttamente al paziente che si avvale dell'apporto collaborativo di un assistente, familiare o terzo, al termine di un corso di addestramento superato da entrambi, secondo la disciplina della presente legge.

     La dialisi domiciliare viene praticata senza la presenza di personale medico nel domicilio del paziente stesso o in altra sede extra ospedaliera, previa autorizzazione rilasciata da un servizio ospedaliero di emodialisi.

 

     Art. 2.

     Fino alla costituzione ed al funzionamento delle Unità Sanitarie Locali di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, l'istituzione dei corsi di cui al precedente articolo è autorizzata dalla Giunta regionale previo accertamento dell'esistenza delle condizioni per l'organizzazione dei corsi e per il controllo e l'assistenza nel trattamento dialitico domiciliare.

     A tal fine gli Enti ospedalieri, dotati di servizi di emodialisi, che intendano organizzare detti corsi, debbono avanzare richiesta documentata al Presidente della Giunta regionale.

     La concessione dell'autorizzazione regionale è subordinata alla presenza dei seguenti requisiti:

     a) locali appositamente destinati all'addestramento dotati di unità dialitiche singole;

     b) dotazione di un organico medico e paramedico proporzionato alle esigenze didattiche e di assistenza dei pazienti già a domicilio o in addestramento alla dialisi domiciliare;

     c) idonea scorta di apparecchi di dialisi per il ricovero urgente di pazienti in trattamento domiciliare, in caso di complicazioni cliniche o tecniche, sì da garantire prontamente il trattamento ospedaliero per il periodo necessario;

     d) uno o più numeri telefonici preferenziali per assicurare il servizio di consulenza d'urgenza;

     e) turno di guardia medica nelle ore in cui si effettua la dialisi domiciliare.

     Gli Enti ospedalieri autorizzati all'addestramento alla dialisi domiciliare possono istituire in sedi anche extra-ospedaliere unità per l'effettuazione della dialisi ad assistenza limitata.

     In tali strutture i pazienti, precedentemente addestrati ai sensi della presente legge, provvedono direttamente all'esecuzione della dialisi con la collaborazione di personale sanitario non medico messo a disposizione dall'Ente ospedaliero o da altri Enti ospedalieri, unità locali dei servizi sanitari e sociali o da altri Enti locali, personale addestrato e ritenuto idoneo dall'Ente ospedaliero.

     La responsabilità del corretto funzionamento della struttura ove si svolge attività di dialisi ad assistenza limitata compete al responsabile del servizio di emodialisi ospedaliero di riferimento.

 

     Art. 3.

     Presso ciascun Ente ospedaliero autorizzato ad organizzare corsi di addestramento, è istituita una commissione con funzioni di direzione tecnico-organizzativa presieduta dal responsabile del servizio di emodialisi e composta da due medici del servizio di emodialisi, da un rappresentante dell'ANED e da un assistente sociale del ruolo dell'ospedale con funzioni anche di segretario.

     Alla suddetta commissione, nominata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente, ovvero dai competenti organi dell'Unità Sanitaria Locale di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono attribuiti in particolare i seguenti compiti:

     a) la determinazione del programma teorico-pratico dei corsi di addestramento e delle relative modalità di svolgimento, con riferimento al tipo di apparecchiatura emodialitica della quale il paziente si avvarrà per il trattamento domiciliare;

     b) l'ammissione al corso del paziente e del suo assistente, previo accertamento della loro idoneità psicofisica alla pratica della dialisi domiciliare;

     c) la revoca dell'ammissione al corso quando vengano meno i requisiti di cui alla lettera precedente;

     d) la verifica collegiale dell'idoneità del paziente e del suo assistente ad effettuare la dialisi domiciliare al termine del corso e l'eventuale prolungamento del corso stesso per il paziente e/o il suo assistente che vengano ritenuti non adeguatamente preparati;

     e) la scelta delle apparecchiature per la dialisi domiciliare da assegnare in dotazione al paziente.

     Alla commissione possono inoltre essere attribuiti altri eventuali compiti che l'Ente ospedaliero intenda ad essa affidare per le necessità tecnico-organizzative connesse all'esercizio della dialisi domiciliare.

 

     Art. 4.

     I corsi, la cui durata non potrà essere inferiore a due mesi, sono svolti sotto la direzione del responsabile del servizio di emodialisi, da personale medico e paramedico esperto nella esecuzione del trattamento dialitico, nominato dal Consiglio di amministrazione dell'Ente ospedaliero ovvero tra i competenti organi delle Unità Sanitarie Locali di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833 su segnalazione della commissione di cui al precedente art. 3.

 

     Art. 5.

     La domande di ammissione al corso di addestramento da parte dei malati uremici cronici e dei loro assistenti debbono essere presentate all'Ente ospedaliero che sia stato autorizzato ai sensi della presente legge.

     Esse debbono contenere:

     a) le generalità del paziente e dell'assistente;

     b) la reciproca accettazione sottoscritta dal paziente e dal suo assistente;

     c) la dichiarazione di accettazione del trattamento dialitico domiciliare con l'assistenza del servizio ospedaliero;

     d) il parere del medico curante.

 

     Art. 6.

     L'autorizzazione alla esecuzione della dialisi domiciliare è rilasciata dal responsabile del servizio ospedaliero di emodialisi a seguito del parere favorevole vincolante espresso dalla commissione di cui al precedente art. 3.

     L'autorizzazione dovrà contenere dettagliate indicazioni circa le modalità di esecuzione da parte del paziente della dialisi domiciliare, con particolare riferimento ai giorni ed alle ore nei quali devono essere effettuati i trattamenti dialitici. i periodi entro i quali debbono essere svolti i controlli clinico-laboratoristici e tecnici nonché i giorni in cui debbono essere distribuiti al paziente i materiali di dialisi da parte del servizio.

     L'avvenuta concessione dell'autorizzazione va comunicata al medico curante del paziente.

 

     Art. 7.

     Il programma di dialisi domiciliare, determinato ai sensi dell'articolo precedente, non può avere svolgimento se il responsabile del servizio ospedaliero di emodialisi o un medico del servizio emodialisi da lui incaricato non abbia preventivamente accertato, avvalendosi delle consulenze tecniche necessarie:

     a) l'installazione al domicilio del paziente di un apparecchio di dialisi corrispondente a quello su cui è stato effettuato l'addestramento e che abbia le caratteristiche indicate al successivo art. 8;

     b) la corretta funzionalità e rispondenza dell'apparecchio messo in opera;

     c) l'idoneità del locale nel quale è installato l'apparecchio ed in particolare l'esistenza dell'impianto idraulico e del collegamento telefonico, nonché di una sufficiente alimentazione elettrica e dell'inserimento automatico di una lampada alimentata a batteria.

 

     Art. 8.

     L'apparecchio di dialisi per il trattamento domiciliare deve disporre dei seguenti sistemi di sicurezza:

     a) sistema di controllo della conducibilità elettrica della soluzione elettrolitica;

     b) sistema di allarme per la rottura della membrana dializzante, collegato alla pompasangue, con blocco automatico di questa;

     c) sistema di allarme, per le variazioni di pressione nel sistema ematico extra-corporeo e congegno di blocco automatico della pompa sangue;

     d) sistema di allarme per la pressione della soluzione elettrolitica, nel caso di dializzatori con la circolazione della medesima in depressione;

     e) quanto altro utile alla sicurezza ed alla efficienza della apparecchiatura.

 

     Art. 9.

     I pazienti ed i loro assistenti devono attendere al trattamento dialitico con la più scrupolosa osservanza delle tecniche apprese durante il corso accettando inoltre le eventuali variazioni ritenute necessarie dai medici responsabili del servizio ospedaliero di emodialisi per la migliore attuazione del programma di cui all'art. 6.

     Non sono consentite variazioni di programma se non preventivamente concordate con il servizio ospedaliero.

     Il paziente o il suo assistente debbono segnalare qualsiasi situazione che, a loro giudizio, si discosti dal normale svolgimento del trattamento e, in caso di incidente, debbono mettersi immediatamente in contatto con il servizio.

     E' esclusa la responsabilità del servizio ospedaliero per danni al paziente derivanti dalla mancata osservanza delle norme della presente legge. A tal fine il paziente ed il suo assistente sottoscrivono apposita dichiarazione.

     Il paziente ed il suo assistente debbono avere la massima cura per il corretto uso e la buona conservazione dell'apparecchio e dei materiali ricevuti in dotazione per il trattamento dialitico domiciliare dall'Ente ospedaliero, nonché alla restituzione dell'apparecchio e dei materiali inutilizzati al termine della terapia o in caso di cessazione del rapporto con il servizio che lo ha fornito.

     I pazienti ed i loro assistenti rispondono dei danni subiti dagli apparecchi e dai materiali loro forniti che derivano da incuria, manomissione, uso scorretto e non appropriata conservazione.

 

     Art. 10.

     E' fatto obbligo al personale del servizio emodialisi di compiere le ispezioni domiciliari ritenute necessarie dal primario preposto al servizio stesso, per accertare la regolarità dell'esecuzione dei trattamenti dialitici.

 

     Art. 11.

     Il responsabile del servizio ospedaliero di emodialisi, anche in base al giudizio espresso dal medico incaricato della sorveglianza dei pazienti in dialisi domiciliare, può interrompere il trattamento per esigenze cliniche o quando la mancata aderenza del paziente alle istruzioni possa risultare pericolosa per la sua incolumità.

     Nel caso di cui sopra e nel caso di rinuncia dei pazienti o degli assistenti ad effettuare la dialisi domiciliare, o nel caso di sopravvenuta inidoneità degli stessi o dei locali, i pazienti dovranno trovare inserimento per il trattamento dialitico presso il servizio emodialisi che ha curato l'addestramento o, in caso di impossibilità ricettiva di questo, temporaneamente presso uno dei servizi di emodialisi vicino al loro domicilio.

 

     Art. 12.

     Gli Enti ospedalieri presso i quali siano istituiti i servizi di emodialisi sono tenuti a fornire gratuitamente le prestazioni ambulatoriali emodialitiche nonché quelle domiciliari di cui alla presente legge ai soggetti non assistiti in regime mutualistico ma aventi comunque titolo alla assistenza ospedaliera erogata dalla Regione.

 

TITOLO II

 

     Art. 13.

     Per le tipizzazioni o per le operazioni di trapianto renale che avvengono in centri ubicati fuori del territorio regionale, può essere concesso ai nefropatici un sussidio straordinario non superiore alla somma di L. 250.000, integrativo degli oneri eventualmente sopportati dalla Regione o dalla Unità Sanitaria Locale competente per il ricovero ospedaliero, il trattamento ambulatoriale e l'intervento operatorio.

     Alla corresponsione del predetto sussidio provvede il Comune di residenza.

 

     Art. 14.

     Ai nefropatici sottoposti a trattamento di emodialisi domiciliare è corrisposto da parte del Comune di residenza, un contributo mensile di L. 25.000, quale concorso nelle spese per il funzionamento dell'attrezzatura, non a carico del servizio ospedaliero [1].

     I Comuni di residenza rimborsano, altresì, ai soggetti che effettuano la emodialisi presso i servizi ospedalieri, le spese di trasporto regolarmente documentate entro il limite del costo previsto per l'uso dei mezzi pubblici collettivi.

     Ai nefropatici cronici aventi residenza in Basilicata e che siano soggetti ad emodialisi o siano stati sottoposti a trapianto renale è corrisposto un assegno mensile di lire 150.000 [2].

     L'assegno mensile di cui sopra è concesso a condizione che il reddito complessivo lordo dell'assistito non superi la misura di L. 5.000.000 annui [2].

     Ai fini del precedente comma non concorrono alla determinazione del reddito le pensioni sociali, di invalidità e di vecchiaia godute in forma diretta o per reversibilità [2].

     Ai pazienti che effettuano le dialisi presso strutture ubicate fuori dal proprio Comune di residenza è corrisposto anche un contributo a titolo di rimborso spese forfettizzato nella misura di seguito indicata:

     - L. 60.000 mensili in favore dei residenti in Comuni distanti fino a 50 Km. dal centro di dialisi;

     - L. 80.000 mensili in favore dei residenti in Comuni distanti fino a 80 Km. dal centro di dialisi;

     - L. 110.000 mensili in favore dei residenti in Comuni distanti più di 80 Km. dal centro di dialisi [2].

     All'inizio di ciascun anno la misura dei rimborsi e degli assegni previsti dal precedente articolo può essere variata con effetto dal 1° gennaio con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla Sicurezza Sociale [2].

 

     Art. 15.

     La Regione provvede a rimborsare ai Comuni le somme dagli stessi anticipate ai fini di cui ai precedenti artt. 13 e 14.

 

     Art. 16.

     Per l'acquisto da parte degli Enti ospedalieri delle necessarie attrezzature e per l'organizzazione dei corsi di addestramento, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare, entro i limiti degli stanziamenti di bilancio, contributi lino al cento per cento delle spese sostenute.

 

 


[1] Comma così integrato dall'art. unico della L.R. 21 giugno 1984, n. 18.

[2] Gli attuali commi 3, 4, 5, 6 e 7 così sostituiscono gli originari commi 3° e 4° per effetto dell'art. 1 della L.R. 25 maggio 1980, n. 46.

[2] Gli attuali commi 3, 4, 5, 6 e 7 così sostituiscono gli originari commi 3° e 4° per effetto dell'art. 1 della L.R. 25 maggio 1980, n. 46.

[2] Gli attuali commi 3, 4, 5, 6 e 7 così sostituiscono gli originari commi 3° e 4° per effetto dell'art. 1 della L.R. 25 maggio 1980, n. 46.

[2] Gli attuali commi 3, 4, 5, 6 e 7 così sostituiscono gli originari commi 3° e 4° per effetto dell'art. 1 della L.R. 25 maggio 1980, n. 46.

[2] Gli attuali commi 3, 4, 5, 6 e 7 così sostituiscono gli originari commi 3° e 4° per effetto dell'art. 1 della L.R. 25 maggio 1980, n. 46.