Settore: | Codici regionali |
Regione: | Basilicata |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.5 trasporti e viabilità |
Data: | 02/10/2007 |
Numero: | 15 |
Sommario |
Art. 1. Procedure concorsuali |
Art. 2. Libera circolazione |
§ 4.5.29 - L.R. 2 ottobre 2007, n. 15.
Modifica alle ll.rr. 20 giugno 2006, n. 9 e 27 luglio 1998, n. 22 sul trasporto pubblico locale e sulle procedure concorsuali
(B.U. 4 ottobre 2007, n. 46)
Art. 1. Procedure concorsuali [1]
L’articolo 1 della
“1. Al fine di dare concreta attuazione al processo di liberalizzazione dei servizi, ai sensi del
2. Le concessioni dei servizi di trasporto pubblico locale, di competenza delle Amministrazioni Provinciali e Comunali, possono essere confermate, nel rispetto della vigente normativa, sino alla data di stipula dei contratti di servizio conseguenti all’espletamento delle procedure concorsuali.
3. I contributi di esercizio per l’espletamento dei servizi di TPL di competenza delle Amministrazioni Provinciali, rimangono determinati secondo quanto disposto dall’art. 24, comma 1, della
Art. 2. Libera circolazione
L’art. 27 della
“1. Alle imprese che gestiscono servizi di trasporto pubblico è fatto divieto rilasciare titoli di viaggio gratuiti o semigratuiti sulle linee da essi gestite.
2. Hanno titolo a fruire della libera circolazione sui mezzi di trasporto pubblico gli appartenenti all’Arma dei Carabinieri, alla Polizia di Stato, alla Guardia di Finanza, al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, alla Polizia Penitenziaria, al Corpo Forestale dello Stato, ai militari dell’Esercito Italiano, esclusivamente durante l’espletamento del servizio e ad eccezione degli spostamenti casa-lavoro, mediante esibizione di idonea certificazione rilasciata dai rispettivi comandi, nonché i titolari di tessere rilasciate dallo Stato ovvero vidimate o rilasciate dalla Regione per motivi di vigilanza e controllo.”
Art. 3. Modifica all’art. 24, L.R. 22/98
1. All’art. 24, dopo il comma tre della
Art. 4. Abrogazione
1. Tutte le norme in contrasto con la presente legge si intendono abrogate.
Art. 5. Dichiarazione di urgenza ed entrata in vigore
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Basilicata.
[1] Articolo così modificato dall'art. 1 della