§ 4.4.94 - L.R. 1 marzo 2005, n. 21.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 settembre 1996, n.43 – Disciplina nella ricerca e coltivazione delle acque minerali e termali.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:01/03/2005
Numero:21


Sommario
Art. 1.      1. L’articolo 1 della L.R. 2 settembre 1996 n. 43 è sostituito dal seguente:
Art. 2.      1. All’art. 3 della L.R. 2 settembre 1996 n. 43, al comma 1, la lettera d) viene sostituita dalla seguente lettera:
Art. 3.      1. L’articolo 4 della L.R. 2 settembre 1996 n. 43 è sostituito dal seguente:
Art. 4.      1. L’articolo 5 della L.R. 2 settembre 1996 n. 43 è sostituito dal seguente:
Art. 5.      1. L’articolo 6 della L.R. 2 settembre 1996 n. 43 è sostituito dal seguente:
Art. 6.      1. L’articolo 8 della L.R. 2 settembre 1996 n. 43 è sostituito dal seguente:
Art. 7.      1. L’art. 10 della L.R. 2 settembre 1996 n. 43 è sostituito dal seguente:
Art. 8.      1. L’art. 13 della L.R. 2 settembre 1996 n. 43 è sostituito dal seguente:
Art. 9.      1. L’art. 14 della L.R. 2 settembre 1996 n. 43 è sostituito dal seguente:
Art. 10.      1. L’art. 15 della L.R. 2 settembre 1996 n. 43 è sostituito dal seguente:
Art. 11.      1. L’art. 18 della L.R. 2 settembre 1996 n. 43 è sostituito dal seguente:
Art. 12.      1. L’art. 19 della L.R. 2 settembre 1996 n. 43 è sostituito dal seguente:
Art. 13.      1. L’art. 20 della L.R. 2 settembre 1996 n. 43 è sostituito dal seguente:
Art. 14.      1. Il comma 2 dell’art. 21 della L.R. 2 settembre 1996 n. 43 viene sostituito dal seguente:
Art. 15.      1. L’art. 22 della L.R. 2 settembre 1996 n. 43 è sostituito dal seguente:
Art. 16.      1. L’art. 23 della L.R. 2 settembre 1996 n. 43 è sostituito dal seguente:
Art. 17.      1. L’art. 24 della L.R. 2 settembre 1996 n. 43 è sostituito dal seguente:
Art. 18.      1. L’art. 26 della L.R. 2 settembre 1996 n. 43 è sostituito dal seguente:
Art. 19.      1. L’art. 27 della L.R. 2 settembre 1996 n. 43 è sostituito dal seguente:
Art. 20.      1. L’art. 28 della L.R. 2 settembre 1996 n. 43 è sostituito dal seguente:
Art. 21.      1. L’art. 30 della L.R. 2 settembre 1996 n. 43 è sostituito dal seguente:
Art. 22.      1. L’art. 34 della L.R. 2 settembre 1996 n. 43 è sostituito dal seguente:
Art. 23.      1. All’art. 37 della L.R. 2 settembre 1996 n. 43, il comma 1, viene sostituito dal seguente comma:
Art. 24.      1. L’art. 38 della L.R. 2 settembre 1996 n. 43 è sostituito dal seguente:
Art. 25.      1. L’art. 39 della L.R. 2 settembre 1996 n. 43 è sostituito dal seguente:
Art. 26.      1. L’art. 42 della L.R. 2 settembre 1996 n. 43 è sostituito dal seguente:
Art. 27.      1. L’art. 46 della L.R. 2 settembre 1996 n. 43 è sostituito dal seguente:
Art. 28.      1. Dopo l’art. 46 della L.R. 2 settembre 1996 n. 43 viene introdotto il seguente articolo:
Art. 29.  Abrogazione di norme.
Art. 30.      1. La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 4.4.94 - L.R. 1 marzo 2005, n. 21.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 settembre 1996, n.43 – Disciplina nella ricerca e coltivazione delle acque minerali e termali.

(B.U. 7 marzo 2005, n. 18).

 

Art. 1.

     1. L’articolo 1 della L.R. 2 settembre 1996 n. 43 è sostituito dal seguente:

“Art. 1.

1. Le sorgenti di acque minerali e termali nonché le acque di sorgente, suscettibili di utilizzazione economica fanno parte del patrimonio indisponibile della Regione e la relativa ricerca e coltivazione è disciplinata dalla presente legge. I lavori occorrenti alla ricerca, alla coltivazione ed all’utilizzazione sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti e le relative opere sono acquisite al patrimonio regionale nel rispetto della presente legge.

2. Rientrano nella disciplina della presente legge tutte le sorgenti la cui mineralità e termalità sia riconosciuta ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 6, lettera t), e del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105 e successive integrazioni e modificazioni nonché le acque di sorgente di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339.

3. L’espressione “acque minerali e termali”, ovunque ricorra, viene sostituita dalla seguente: “acque minerali e termali e le acque di sorgente”.

4. La Giunta regionale dispone ed adotta entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge, il Piano di tutela e sviluppo relativo ai bacini di riconosciuto interesse idrominerale e termale del territorio regionale.

5. Tale Piano delimita gli ambiti dei relativi bacini, prevede indirizzi e norme per promuoverne la tutela, la coltivazione idromineraria, il rispetto ambientale e individua gli strumenti e le azioni per contemperare ed integrare gli interessi dell’industria idromineraria e termale con le altre attività economiche in essere nella stessa area e con gli interessi collettivi generali.”

 

     Art. 2.

     1. All’art. 3 della L.R. 2 settembre 1996 n. 43, al comma 1, la lettera d) viene sostituita dalla seguente lettera:

“d) dell’idoneità tecnica ed economica a condurre l’impresa e delle specifiche esperienze nel settore.”

 

     Art. 3.

     1. L’articolo 4 della L.R. 2 settembre 1996 n. 43 è sostituito dal seguente:

“Art. 4.

1. Possono presentare istanza per ottenere il permesso di ricerca o la concessione mineraria le persone fisiche, le società di persone e di capitali e gli Enti locali.

2. L’istanza, da indirizzarsi al Presidente della Giunta regionale, deve contenere i seguenti dati ed allegati, che ne formano parte integrante:

a) le generalità e il domicilio per le ditte individuali e per tutti i soci delle società di persone fisiche; per le società di capitali, la sede legale, la sede e le generalità dei legali rappresentanti nonché la composizione del capitale sociale della società;

b) l’indicazione dell’estensione dell’area oggetto della domanda;

c) il periodo di tempo per cui viene richiesto il permesso o la concessione;

d) il certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.;

e) per le società, copie autentiche dell’atto costitutivo in vigore ed il relativo statuto, certificazione rituale da cui la società risulti essere in pieno esercizio dei propri diritti, l’ammontare del capitale sociale, le cariche sociali, il nome dei legali rappresentanti;

f) per gli Enti locali la deliberazione dell’organo competente;

g) mappa catastale con delimitazione della superficie richiesta nella domanda, con l’elenco di proprietari risultanti dai pubblici registri dei fondi in essa compresi;

h) per le zone assoggettate ad eventuali vincoli di natura pubblica, il provvedimento autorizzativo del competente organo qualora ne ricorrano le condizioni.

3. Oltre ai dati e documenti previsti dal presente articolo, la domanda di permesso di ricerca o di concessione deve contenere gli allegati all’uopo richiesti dai successivi articoli 12 e 19 ed altri eventualmente richiesti dall’Amministrazione regionale. La domanda, completa della documentazione allegata, deve essere depositata presso il Dipartimento competente.

4. L’espressione “Dipartimento Attività Produttive”, ovunque ricorra viene sostituita dalla seguente: “Dipartimento competente”.

5. L’Ufficio regionale competente per l’istruttoria dell’istanza può richiedere ulteriori integrazioni alla documentazione presentata.”

 

     Art. 4.

     1. L’articolo 5 della L.R. 2 settembre 1996 n. 43 è sostituito dal seguente:

“Art. 5.

1. La Giunta regionale, provvede al rilascio del permesso di ricerca o della concessione, secondo i criteri previsti dall’art. 3, entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento delle relative domande.

2. Le Amministrazioni comunali, le AA.SS.LL., le Amministrazioni provinciali e le CC.CC.II.AA.AA. competenti per territorio devono emettere il parere di competenza entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta formulata dall’Amministrazione regionale; trascorso inutilmente tale termine il parere si intende reso favorevolmente.

3. L’avvenuta presentazione dell’istanza, deve essere comunicata entro 15 (quindici) giorni, a cura del richiedente, ai proprietari così come risultanti dai pubblici registri delle aree interessate, mediante pubblico avviso. Tale avviso sostituisce a tutti gli effetti quello di avvio del procedimento e dovrà pertanto conformarsi alle prescrizioni di cui all’art. 8 comma 2 della L. 7 agosto 1990 n. 241, ed essere affisso per 15 (quindici) giorni consecutivi all’Albo Pretorio dei Comuni nel cui territorio ricadono le aree interessate, nonché su uno o più quotidiani a diffusione nazionale ed uno a diffusione locale e sul sito informatico della Regione o Provincia ove istituiti ed organizzati per tale servizio. Allorché il numero dei proprietari risultanti dai pubblici registri sia inferiore a 50 (cinquanta), il richiedente provvede per questi ultimi con comunicazione personale. Di tanto il richiedente dovrà dare dimostrazione all’Amministrazione Regionale.”

 

     Art. 5.

     1. L’articolo 6 della L.R. 2 settembre 1996 n. 43 è sostituito dal seguente:

“Art. 6.

1. Due o più istanze di permesso di ricerca o concessione sono considerate concorrenti qualora presentino interferenze nelle aree richieste e risultino presentate non oltre 60 (sessanta) giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione della prima domanda all’albo pretorio del Comune nel cui territorio dovranno effettuarsi i lavori. In tali casi costituisce elemento di preferenza l’idoneità tecnica ed economica a condurre l’impresa e la provata esperienza nell’attività mineraria e, in subordine, la precedenza nella presentazione della istanza. Le rimanenti istanze aventi titolo potranno comunque essere soddisfatte, per le parti residuali, dietro specifico assenso del richiedente. Per le concessioni, in particolare, il ricercatore ha titolo di priorità rispetto a qualsiasi altro soggetto richiedente.”

 

     Art. 6.

     1. L’articolo 8 della L.R. 2 settembre 1996 n. 43 è sostituito dal seguente:

“Art. 8.

1. Il permesso di ricerca o la concessione non possono essere trasferiti, pena la nullità, per atto tra vivi, senza la preventiva autorizzazione dall’Amministrazione regionale. Sull’istanza preventiva la Giunta regionale si pronuncia in 60(sessanta) giorni, nelle forme e nei modi di cui alla presente Legge. In mancanza di pronuncia nel termine indicato, l’istanza si ritiene approvata.

2. Qualora non sia stata richiesta l’autorizzazione preventiva di cui al presente articolo la Giunta regionale pronuncia la decadenza del permesso di ricerca o della concessione. Le stesse disposizioni si applicano in caso di trasformazione, fusione o scissione della società concessionaria o titolare del permesso di ricerca.

3. Ottenuta l’autorizzazione preventiva, ed effettuato il trasferimento del permesso di ricerca o della concessione, il nuovo titolare deve fare richiesta del cambio dell’intestazione del provvedimento a suo favore. Entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, la Giunta regionale provvede al cambio dell’intestazione del provvedimento a favore del nuovo titolare. Nelle more i provvedimenti in essere conservano la loro piena efficacia.

4. Le società quotate devono chiedere preventiva autorizzazione alla Regione Basilicata per la trattazione continua delle quote societarie con l’obbligo, comunque, di presentare entro il 30 gennaio di ogni anno la situazione aggiornata della composizione del capitale sociale al 31 dicembre precedente.”

 

     Art. 7.

     1. L’art. 10 della L.R. 2 settembre 1996 n. 43 è sostituito dal seguente:

“Art. 10.

1. La notizia dell’avvenuto rilascio del permesso di ricerca o della concessione deve essere data con comunicazione personale, a cura del titolare del provvedimento, ai proprietari risultanti dai pubblici registri dei terreni compresi nella superficie interessata entro 30 (trenta) giorni dalla notifica del relativo provvedimento. La comunicazione dovrà contenere l’indicazione degli estremi del provvedimento e dell’area di massima su cui ricade, nonché l’avviso che contro il provvedimento stesso è ammesso ricorso, di ciascun interessato, al TAR entro il termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

2. I proprietari e gli eventuali possessori dei fondi compresi nel perimetro della zona del permesso o della concessione non possono opporsi ai lavori ed alle operazioni occorrenti per l' esercizio della ricerca o della concessione, alla delimitazione della concessione e alla apposizione dei termini, fermi restando i divieti stabiliti dal D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128.

3. I proprietari ed i possessori dei fondi, inoltre, non possono opporsi al prelievo di acqua necessaria ai fini delle analisi batteriologiche, chimiche e chimico - fisiche, proveniente da sorgenti o pozzi siti nei fondi stessi.

4. I proprietari risultanti dai pubblici registri delle particelle effettivamente interessate dai lavori di ricerca o di sfruttamento minerario hanno diritto al rimborso dei danni eventualmente arrecati con il deposito, se richiesto, di una cauzione a garanzia da versare prima dell’inizio dei lavori alla Tesoreria Regionale stabilita nei relativi provvedimenti e nella misura prevista dal successivo art. 14, comma 1, lett. f) nel caso di permesso di ricerca e dal successivo art. 20 comma 1 lettera i) nel caso di concessione di sfruttamento minerario.

5. La cauzione è vincolata per la durata occorrente per la realizzazione del relativo programma.

6. Lo svincolo della cauzione è concesso, a domanda dell' interessato, con deliberazione della Giunta regionale, entro 30gg dalla comunicazione di fine lavori.

7. Per la esecuzione delle opere previste dal permesso di ricerca o dalla concessione in attuazione dei rispettivi programmi di lavoro di cui agli artt. 14 e 19, così come per gli stabilimenti di utilizzazione e le opere accessorie agli stabilimenti stessi, non è richiesta l’autorizzazione ai sensi della L.R. 16 aprile 1984 n.9. Il Sindaco procede al rilascio delle relative concessioni di edificare, lì dove si tratti di opere che richiedono tale provvedimento. Le concessioni costituiscono variante al programma pluriennale di attuazione, qualora il Comune ne sia dotato e possono essere rilasciate anche in deroga allo strumento urbanistico generale o attuativo, ai sensi dell' art. 41 quater della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e anche in deroga alle destinazioni di zona ed alle previsioni volumetriche contenute nello strumento urbanistico stesso.”

 

     Art. 8.

     1. L’art. 13 della L.R. 2 settembre 1996 n. 43 è sostituito dal seguente:

“Art. 13.

1. Il permesso di ricerca può essere rilasciato per un’area non eccedente i 200 (duecento) Ha, e non può avere validità superiore a 3 (tre) anni.

2. Allo stesso ricercatore contemporaneamente o nelle more della durata possono essere rilasciati più permessi in zone diverse, purché nel complesso dei permessi coesistenti non sia superato il limite di 400 (quattrocento) Ha nell’ambito dello stesso bacino idrominerario, previa verifica della disponibilità della risorsa risultante dagli studi effettuati.

3. I termini di validità del permesso di ricerca di cui al comma 1 sono sospesi per cause di forza maggiore tra cui l’impedimento ad accedere ai luoghi rientranti nel permesso di ricerca ad opera di terzi, per il periodo dell’impedimento. La durata si prolunga automaticamente oltre la scadenza originaria per il tempo dell’impedimento.”

 

     Art. 9.

     1. L’art. 14 della L.R. 2 settembre 1996 n. 43 è sostituito dal seguente:

“Art. 14.

1. Il permesso di ricerca accordato dall’Amministrazione regionale costituisce titolo esecutivo in quanto le opere in esso previste sono considerate di pubblica utilità e deve contenere:

a) l’indicazione della superficie accordata al richiedente:

b) la data di inizio lavori;

c) la determinazione del canone annuo e degli altri diritti dovuti ai sensi della normativa statale e regionale;

d) l’approvazione del programma di ricerca di cui alla lettera c) dell’articolo 12;

e) le prescrizioni circa le modalità della ricerca e dei relativi lavori, la salvaguardia della situazione idrogeologica e ambientale, la ricomposizione dei siti di ricerca, nonché la salvaguardia di preminenti interessi generali;

f) disposizioni circa il versamento di eventuali cauzioni o la prestazione di idonee garanzie fideiussorie a carico del richiedente non superiori al 5% della spesa prevista nel programma dei lavori;

g) eventuali altre prescrizioni ritenute necessarie per il buon andamento dei lavori di ricerca.

2. Al provvedimento è allegata la planimetria catastale della superficie accordata in permesso per formarne parte integrante.

3. Il permesso di ricerca viene rilasciato al richiedente dietro il pagamento della relativa tassa di concessione regionale ed il versamento della cauzione o la prestazione di garanzie di cui al precedente punto f) quando prescritte.

4. Copia del permesso di ricerca è inviata dalla Regione ai Comuni e alle Province territorialmente interessati.

5. I progetti assentiti con i permessi di ricerca, in quanto consistenti in indagini esplorative e non in attività minerarie di cui alla lettera K dell’allegato B della L.R. 14 dicembre 1998 n. 47 o in utilizzi di cui al punto 3 dell’allegato A della citata legge, non richiedono le procedure della predetta legge.

 

     Art. 10.

     1. L’art. 15 della L.R. 2 settembre 1996 n. 43 è sostituito dal seguente:

“Art. 15.

1. Il Titolare del permesso può chiedere una sola proroga per la durata massima di 3 (tre) anni, qualora abbia adempito agli obblighi derivanti dal permesso ed offra congrue giustificazioni relative alla necessità di proseguire la ricerca. I termini del permesso prorogato sono sospesi per cause di forza maggiore tra cui l’impedimento ad accedere ai luoghi rientranti nel permesso di ricerca ad opera di terzi, per il periodo dell’impedimento. La durata si prolunga automaticamente oltre la scadenza originaria per il tempo dell’impedimento.

2. La richiesta di proroga deve essere inoltrata al Presidente della Giunta Regionale almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del permesso di ricerca.

3. Il titolare del permesso di ricerca, nelle stesse forme previste per il rilascio può chiedere la riduzione o l’ampliamento dell’area di ricerca nei limiti di cui all’art. 13, e le eventuali varianti che si rendessero necessarie, durante l’esecuzione dei lavori, al programma di ricerca di cui alla lettera c) dell’art. 12.

4. Ultimata la ricerca il titolare del permesso ha facoltà di richiedere al Presidente della Giunta Regionale di accertare l' esistenza e la coltivabilità del giacimento idrotermominerale per ottenerne la concessione secondo le modalità contenute nel successivo Titolo IV.

5. Fino alla decisione sulle suddette richieste rimangono fermi i diritti e gli obblighi stabiliti a carico del permissionario dalla presente legge e dal provvedimento di permesso di ricerca che si intende prorogato.”

 

     Art. 11.

     1. L’art. 18 della L.R. 2 settembre 1996 n. 43 è sostituito dal seguente:

“Art. 18.

1. Le acque minerali e termali e le acque di sorgente possono essere coltivate solo da chi ne abbia avuta la concessione.

2. Formano oggetto di concessioni le acque minerali e termali conformi alle disposizioni di cui al d. Lgs. 105/92 e successive modificazioni e integrazioni e le acque di sorgente conformi alle disposizioni di cui al D. Lgs. 339/99, provenienti da una o più sorgenti di cui l’Amministrazione abbia riconosciuto, rilasciando autorizzazione, l’esistenza e la coltivabilità.

3. La concessione può essere rilasciata, con priorità al ricercatore nei confronti di altri soggetti, a chiunque, persona fisica o società legalmente costituita, ne faccia richiesta e presenti un adeguato piano di fattibilità economica e finanziaria.”

 

     Art. 12.

     1. L’art. 19 della L.R. 2 settembre 1996 n. 43 è sostituito dal seguente:

“Art. 19.

1. La domanda volta ad ottenere la concessione, oltre ai dati ed agli allegati richiesti dall’art.4 ed alla ulteriore documentazione che l’interessato ritenga opportuno presentare, deve contenere per formarne parte integrante:

a) la classificazione dell’impiego previsto dall’acqua oggetto della concessione;

b) certificati, rilasciati dagli Enti autorizzati, degli accertamenti fisici, chimico-fisici, microbiologici, ai sensi della normativa sanitaria vigente;

c) studio idrogeologico dettagliato del bacino di alimentazione e del regime ideologico dei punti d’acqua chiesti in concessione, proiettato su un arco di almeno 12 (dodici) mesi, redatto da tecnico professionista abilitato, comprendente la valutazione volumetrica dell’acquifero;

d) piano topografico dell’area richiesta in concessione in scala adeguata;

e) mappa catastale (5 copie) con delimitazione dell’area di protezione assoluta della sorgente e dell’area di salvaguardia, con l’indicazione precisa e tassativa delle sorgenti ed in genere dei punti d’acqua da coltivare;

f) programma dei lavori comprendente il progetto definitivo delle opere di adduzione e deposito, nonché progetto delle infrastrutture ed attrezzature necessarie all’utilizzazione;

g) piano tecnico e finanziario della coltivazione, anche con riguardo alle infrastrutture, con prospetto dell’organico che si intende impiegare e con il programma di coltivazione del primo biennio;

h) la documentazione dei mezzi finanziari adeguati al programma ed al piano di cui alle precedenti lettere f) e g).

2. I progetti volti ad ottenere la concessione, anche se ricadenti in aree protette, sono sottoposti a verifica o a valutazione di impatto ambientale nei soli casi in cui la derivazione superi i 100 litri al secondo.”

 

     Art. 13.

     1. L’art. 20 della L.R. 2 settembre 1996 n. 43 è sostituito dal seguente:

“Art. 20.

1. L’atto di concessione rilasciato dalla Giunta regionale deve contenere:

a) l’indicazione del periodo di tempo e della superficie per cui la concessione è rilasciata;

b) la perimetrazione dell’area di concessione, dell’area di salvaguardia, dell’area di protezione assoluta;

c) le misure di vigilanza sulla coltivazione con le prescrizioni da seguire, ivi compresa la misurazione della portata delle singole sorgenti o dei singoli pozzi, da effettuarsi semestralmente alla presenza di un funzionario regionale;

d) la prescrizione in merito alla messa in opera presso ogni pozzo o sorgente, a carico del concessionario, di misuratori automatici a registrazione continua di portata e di conducibilità elettrica, nonché di pluviografi e termografi ubicati in posizione idonea nell’area di concessione. Tale disposizione non si applica nei riguardi delle concessioni di acque minerali sfruttate esclusivamente come bibite sul posto, di cui all’art. 43;

e) le prescrizioni circa la salvaguardia delle caratteristiche di salubrità dell’area di concessione e della situazione idrogeologica, nonché dei preminenti interessi generali;

f) le prescrizioni ulteriori, rispetto agli impegni assunti nella domanda ed in ordine alla specificità dell’area e delle acque oggetto di concessione;

g) l’approvazione del programma dei lavori e del piano tecnico e finanziario della coltivazione di cui ai punti f) e g) dell’art. 19;

h) la determinazione del canone annuo e degli altri diritti dovuti ai sensi delle vigenti normative nazionali e regionali;

i) le disposizioni circa il versamento di eventuali cauzioni o la prestazione di idonee garanzie a carico del richiedente non superiori a 50.000,00 (cinquantamila/00) euro;

l) l’ammontare dell’indennità eventualmente dovuta al ricercatore ai sensi dell’art. 21;

m)l’ammontare dell’indennità dovuta a proprietari risultanti dai pubblici registri dei fondi ricadenti nell’area di protezione assoluta e nell’area di salvaguardia.

2. Al provvedimento devono essere uniti, per formarne parte integrante, la planimetria catastale in scala opportuna da cui risultino distintamente le aree di cui alla lettera b) del presente articolo e l’elenco dei proprietari risultanti dai pubblici registri i cui terreni ricadono nelle varie aree.

3. Il provvedimento è pubblicato sul B.U. della Regione, ed in ogni caso comunicato alle Amministrazioni Provinciali e Comunali interessate.

4. L’atto di concessione è trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari a spese del concessionario.”

 

     Art. 14.

     1. Il comma 2 dell’art. 21 della L.R. 2 settembre 1996 n. 43 viene sostituito dal seguente:

“2. L’ammontare dell’indennità è determinato nell’atto di concessione, qualora non sia stato precedentemente concordato tra il ricercatore e il concessionario. Ogni dissenso sulla determinazione costituisce controversia tra il ricercatore e il concessionario di competenza dell’autorità giudiziaria ordinaria e non condiziona il rilascio della concessione.”

 

     Art. 15.

     1. L’art. 22 della L.R. 2 settembre 1996 n. 43 è sostituito dal seguente:

“Art. 22.

1. La concessione è rilasciata per una durata proporzionata agli interventi programmati e, comunque, per la durata minima di 30 (trenta) anni rinnovabili per periodi non inferiori a 30 (trenta) anni.

2. Il rinnovo è chiesto un anno prima della scadenza e può essere accordato, nei modi del rilascio, quando il concessionario abbia adempiuto agli obblighi derivanti dal provvedimento di concessione e dalla vigente normativa.

3. Al fine di garantire l'ammortamento di investimenti per l'utilizzazione dei giacimenti idrotermominerali, il titolare della concessione può richiedere alla Giunta regionale il rinnovo anticipato della concessione cioè prima dell’anno precedente la sua scadenza. Con il provvedimento di rinnovo è approvato il programma generale relativo al nuovo periodo.”

 

     Art. 16.

     1. L’art. 23 della L.R. 2 settembre 1996 n. 43 è sostituito dal seguente:

“Art. 23.

1. L’estensione dell’area oggetto di concessione, dell’area di salvaguardia, dell’area di protezione assoluta, sono correlate alle caratteristiche idrogeologiche del bacino ed alla specificità della sorgente, così come stabilite e valutate in base agli studi idrogeologici presentati dal richiedente, all’analisi comparata con altri dati in possesso della Amministrazione regionale o da essa acquisibili presso altri enti, ed a verifiche tecniche da essa appositamente disposte. Esse sono fissate nel provvedimento di concessione.

2. La superficie massima dell’area di concessione non potrà essere comunque superiore a 200 (duecento) Ha.”

 

     Art. 17.

     1. L’art. 24 della L.R. 2 settembre 1996 n. 43 è sostituito dal seguente:

“Art. 24.

1. Nel perimetro dell’area di concessione non possono intraprendersi attività estrattive, trivellazioni di pozzi o scavi che arrechino modificazioni qualitative o quantitative ai giacimenti.

2. Nell’area di salvaguardia eventuali interventi di trasformazione d’uso del territorio sono sottoposti alla previa autorizzazione dell’Amministrazione regionale.

3. Nell’area di protezione assoluta non può svolgersi alcuna attività né agricola né antropica ed in ogni caso nessuna trasformazione del suolo, fatte salve le opere e le attività concernenti lo sfruttamento idrominerario e/o termale.

4. Nei limiti dei terreni compresi in una concessione, la ricerca, la coltivazione e l’utilizzazione di acque minerali e termali e acque di sorgente diverse da quelle già conferite, è riservata al titolare della concessione medesima.”

 

     Art. 18.

     1. L’art. 26 della L.R. 2 settembre 1996 n. 43 è sostituito dal seguente:

“Art. 26.

1. Costituiscono pertinenze minerarie esclusivamente le opere e gli impianti per la captazione, le condotte di adduzione dell’acqua minerale e termale e dell’acqua di sorgente fino all’ingresso dell’area di stabilimento, le opere per il contenimento e la manutenzione dei fanghi termali.”

 

     Art. 19.

     1. L’art. 27 della L.R. 2 settembre 1996 n. 43 è sostituito dal seguente:

“Art. 27.

1. Entro il perimetro della concessione tutte le opere necessarie per il deposito, il trasporto e l'utilizzazione delle acque minerali e termali e delle acque di sorgente, per la produzione e la trasmissione dell'energia e in genere per la coltivazione, conduzione e sicurezza dell'attività estrattiva, per la protezione idrogeologica e igienica, sono considerate di pubblica utilità nonché urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti delle vigenti leggi.

2. Quando le opere indicate nel comma precedente del presente articolo debbano eseguirsi fuori dal perimetro della concessione, il titolare della stessa può domandare la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza agli effetti delle leggi vigenti.

3. Il Presidente della Giunta Regionale, con proprio decreto, dichiara ove occorra, la pubblica utilità, nonché l'indifferibilità e urgenza delle opere di cui al comma precedente e indica la misura dell'indennità da corrispondere. Con lo stesso decreto si pronuncia anche sulle osservazioni eventualmente presentate dagli interessati.

4. Su richiesta del concessionario, il Presidente della Giunta Regionale può ordinare l'occupazione d'urgenza sia dentro che fuori il perimetro della zona concessa determinando l'indennizzo e disponendone il deposito presso la Tesoreria regionale.”

 

     Art. 20.

     1. L’art. 28 della L.R. 2 settembre 1996 n. 43 è sostituito dal seguente:

“Art. 28.

1. I beni oggetto della concessione e le pertinenze minerarie sono soggetti alla disciplina degli immobili. L’iscrizione di ipoteche è subordinata all'autorizzazione della Giunta Regionale.

2. L’espropriazione del diritto del concessionario può essere promossa soltanto dai creditori ipotecari. Il precetto deve essere notificato anche alla Giunta Regionale.

3. Il prezzo di aggiudicazione che sopravanza, soddisfatti i creditori, spetta al concessionario.

4. L’aggiudicatario subentra nei diritti ed obblighi stabiliti nell’atto di concessione, purché possieda, a giudizio insindacabile della Giunta Regionale, l’idoneità tecnico-economica ai sensi della lettera d) dell’art.3.”

 

     Art. 21.

     1. L’art. 30 della L.R. 2 settembre 1996 n. 43 è sostituito dal seguente:

“Art. 30.

1. La Giunta Regionale può, per motivi di pubblico interesse, introdurre modifiche o prescrizioni ai provvedimenti di concessione precedentemente rilasciati.

2. Il titolare della concessione può chiedere alla Giunta Regionale la riduzione o l’ampliamento dell’area di concessione. La comunicazione dell’avvenuta presentazione della richiesta va effettuata nei modi di cui all’art. 5 comma 3 limitatamente ai proprietari risultanti dai pubblici registri delle aree interessate dalla riduzione o dall’ampliamento.

3. La Giunta Regionale decide nelle forme e nei modi previsti dalla presente legge per il rilascio della concessione.

4. Eventuali variazioni al programma dei lavori ed al piano tecnico-finanziario di cui ai punti f) e g) dell’art. 19 devono essere comunicate dal titolare della concessione al Dipartimento regionale competente.”

 

     Art. 22.

     1. L’art. 34 della L.R. 2 settembre 1996 n. 43 è sostituito dal seguente:

“Art. 34.

1. La Giunta Regionale può pronunciare la decadenza del permesso di ricerca o della concessione quando il relativo titolare:

a) non abbia iniziato i lavori nel termine previsto e, comunque, entro 6 (sei) mesi dalla data del rilascio del permesso o della concessione, salvo causa di forza maggiore e impedimenti di terzi;

b) abbia sospeso i lavori per oltre 6 (sei) mesi, salvo causa di forza maggiore e impedimenti di terzi, senza specifica autorizzazione dell’Amministrazione regionale;

c) non abbia versato il canone annuo e le altre somme dovute ai sensi delle vigenti normative nazionali e regionali;

d) non abbia rispettato le prescrizioni contenute nel permesso di ricerca o nel provvedimento concessorio;

e) non abbia rispettato le prescrizioni relative al trasferimento con atto tra vivi ai sensi dell’art.8, o, comunque, commetta gravi inosservanze rispetto agli obblighi previsti dalla vigente legge;

f) abbia violato le norme vigenti in materia di tutela ambientale e di piano di bacino;

g) abbia violato le norme vigenti relative al diritto del lavoro e ai C.C.N.L..

2. La decadenza è pronunciata, previa contestazione dei motivi, al concessionario o al ricercatore, al quale viene fissato il termine non superiore a 120 (centoventi) giorni per adempiere agli obblighi imposti e/o alle eventuali controdeduzioni.”

 

     Art. 23.

     1. All’art. 37 della L.R. 2 settembre 1996 n. 43, il comma 1, viene sostituito dal seguente comma:

“1. La vigilanza sui lavori di ricerca e sull’utilizzazione delle acque minerali e termali e delle acque di sorgente è attuata dal Dipartimento regionale competente per materia.”

 

     Art. 24.

     1. L’art. 38 della L.R. 2 settembre 1996 n. 43 è sostituito dal seguente:

“Art. 38.

1. Entro il 30 novembre di ciascun anno, deve essere inviato al Dipartimento regionale competente per materia il programma dei lavori relativi al permesso di ricerca ed alla concessione, nonché il programma degli eventuali interventi previsti per lo stabilimento di imbottigliamento, che ciascun ricercatore o concessionario intende svolgere nell’anno successivo.

2. Decorso tale termine, il programma che non abbia dato luogo a rilievi si intende approvato.

3. Nel caso di opere che richiedano concessione edilizia si applica l’art. 10 comma 7.

4. L’utilizzazione della risorsa rinvenuta con nuove perforazioni realizzate sulla base del programma lavori nell’ambito di concessioni già in essere, non costituisce variante dell’atto di concessione necessitando esclusivamente di un provvedimento autorizzativo dirigenziale di natura tecnica che tenga esclusivamente presente l’equilibrio idrogeologico della falda, da pubblicarsi sul B.U.R.. Qualora le aree di tutela assoluta o di salvaguardia delle nuove perforazioni ricadano su terreni non di proprietà del concessionario, la notizia dell’avvenuto rilascio del provvedimento autorizzativo deve essere data con comunicazione personale, a cura del titolare del provvedimento, limitatamente ai proprietari risultanti dai pubblici registri delle particelle effettivamente interessate, nei modi di cui all’art. 10. In tal caso il provvedimento autorizzativo conterrà le prescrizioni in ordine agli eventuali indennizzi.”

 

     Art. 25.

     1. L’art. 39 della L.R. 2 settembre 1996 n. 43 è sostituito dal seguente:

“Art. 39.

1. A chiunque intraprenda la ricerca di acque minerali o termali e acque di sorgente senza il relativo permesso è comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.550,00 a euro 9.300,00.

2. A chiunque intraprenda la coltivazione dei giacimenti di acque minerali o termali e acque di sorgente senza il prescritto titolo è comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 10.330,00.

3. Nel caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nell’atto di concessione o del permesso di ricerca è comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.550,00 a euro 7.750,00 oltre all’avvio della procedura di decadenza.

4. Le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 oltre alle sanzioni previste, comportano l’obbligo del ripristino idrogeologico e ambientale, da realizzarsi in conformità alle disposizioni formulate dalla Giunta regionale.

5. Al ricercatore che utilizzi l’acqua minerale o termale e acque di sorgente rinvenuta è comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 10.330,00.

6. In caso di omessa o tardiva installazione, per un periodo superiore a 30 giorni rispetto a quello stabilito dall’Amministrazione Regionale, degli strumenti misuratori di cui all’art. 20, è comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.600,00 a euro 7.750,00.

7. La disattivazione degli strumenti misuratori, di cui al precedente comma 6, per guasto o per fermo della sorgente, va immediatamente segnalata alla Regione nel caso superi un periodo di 5 giorni. Qualora la disattivazione dovesse protrarsi per oltre 30 (trenta) giorni consecutivi senza la segnalazione alla Regione, si avvia la procedura di decadenza dalla concessione. E’ inoltre comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.600,00 a euro 7.750,00.

8. Nel caso di omessa, tardiva, infedele o incompleta comunicazione dei dati e delle informazioni di cui agli artt. 25 e 37 della presente legge, è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 260,00 a euro 2.600,00.

9. Ogni altra violazione delle disposizioni della presente legge non espressamente richiamate dal presente articolo è assoggettata alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 260,00 a euro 2.600,00.

10. Per l’accertamento delle violazioni e l’applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge, si applicano le norme ed i principi di cui alla legge 24.11.1981, n. 689.”

 

     Art. 26.

     1. L’art. 42 della L.R. 2 settembre 1996 n. 43 è sostituito dal seguente:

“Art. 42.

1. Gli atti ed i provvedimenti di cui alla presente legge sono soggetti alle tasse di concessione regionale ai sensi delle vigenti leggi.

2. A carico del ricercatore è stabilito un canone proporzionale annuo di euro 5,16 per ogni ettaro o frazione di ettaro compreso nell’area oggetto del permesso, con un minimo non inferiore a euro 516,00.

3. A carico del concessionario è stabilito un canone proporzionale annuo per ogni ettaro o frazione di ettaro compreso nell’area oggetto di concessione:

a) di euro 51,65 con un minimo complessivo di euro 5.165,00 per le concessioni sfruttate per l’imbottigliamento;

b) di euro 26,00 con un minimo complessivo di euro 2.600,00 per concessioni di acque termali e di acque minerali per cure idrotermali.

4. I versamenti devono essere effettuati la prima volta all’atto del rilascio del permesso di ricerca o della concessione e successivamente entro la scadenza di ciascun anno di validità dei relativi provvedimenti. Il canone deve essere corrisposto proporzionalmente ai mesi dell’anno solare per quanto riguarda le concessioni e per i mesi di effettivo utilizzo per quanto riguarda i permessi di ricerca.

5. Per le concessioni e i permessi di ricerca già rilasciati, l’adeguamento del canone decorre dall’entrata in vigore della presente legge.

6. I canoni proporzionali in parola sono adeguati ogni anno con provvedimento della Giunta regionale sulla base degli indici nazionali del costo della vita pubblicati dall’Istituto Centrale di Statistica e riferito al 31 dicembre dell’anno precedente.

7. I concessionari in aggiunta alle somme previste dai precedenti commi, sono tenuti a versare alla Regione, con periodicità trimestrale, un importo di _ 0,30 per ogni mille litri imbottigliati così come risultante dai dati di cui alla lett. c) dell’art. 25.”

 

     Art. 27.

     1. L’art. 46 della L.R. 2 settembre 1996 n. 43 è sostituito dal seguente:

“Art. 46.

1. Una quota dei proventi derivanti dall’applicazione degli artt. 39 e 42 della presente legge sono destinati al finanziamento della difesa attiva dei bacini idrominerari e termali.

2. Alla quantificazione della quota di cui al comma 1 del presente articolo si provvede in sede di approvazione della legge finanziaria regionale.”

 

     Art. 28.

     1. Dopo l’art. 46 della L.R. 2 settembre 1996 n. 43 viene introdotto il seguente articolo:

“Art. 47.

1. Nel termine di 3 mesi dall’entrata in vigore della presente Legge il Dipartimento competente determinerà, per ogni concessionario e sulla base dei dati comunicati ai sensi dell’art. 25 lett. c), l’importo dovuto ai sensi e per gli effetti dell’art. 42 comma 7: tale importo sarà determinato - a far data dal 23 settembre 1996 e fino al 28 agosto 2003- sulla base dell’importo unitario di 0,00025 euro (lire 0,5) per ogni litro imbottigliato. All’esito, lo stesso Dipartimento provvederà ai conseguenti conguagli su quanto già versato da ciascun concessionario sulla base degli indici di cui all’originario testo (1996) dell’art. 42 comma 7 della presente legge. Eventuali eccedenze a favore del concessionario saranno portate in detrazione sugli importi da versare nei tre anni successivi all’entrata in vigore della presente legge, mentre eventuali differenze dovute dal concessionario dovranno essere corrisposte a saldo entro il 31/12/2006.”

 

     Art. 29. Abrogazione di norme.

     1. Vengono abrogate le seguenti disposizioni della L.R. 2 settembre 1996 n. 43: la lettera c) del comma 3 dell’art. 1; il comma 2 dell’art. 12; l’art. 16.

 

     Art. 30.

     1. La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.