§ 4.4.70 - L.R. 3 giugno 2002, n. 21.
Norme sull’esercizio delle funzioni regionali in materia di approvvigionamento idrico.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:03/06/2002
Numero:21


Sommario
Art. 1.  (Compiti della Regione).
Art. 2.  (Soggetto gestore dell’approvvigionamento idrico primario).
Art. 3.  (Oggetto sociale).
Art. 4.  (Relazioni funzionali con l’Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e per la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia).
Art. 5.  (Oneri finanziari).
Art. 5 bis. 
Art. 6.  (Pubblicazione della legge).


§ 4.4.70 - L.R. 3 giugno 2002, n. 21.

Norme sull’esercizio delle funzioni regionali in materia di approvvigionamento idrico.

(B.U. 6 giugno 2002, n. 38).

 

Art. 1. (Compiti della Regione).

     1. La Regione Basilicata, ai sensi dell’art. 117 della Costituzione,  esercita funzioni e compiti primari per il governo delle risorse idriche presenti nel proprio territorio, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, in coerenza e continuità di indirizzo con gli articoli 8 e 91 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616, gli articoli 3 e 10 della legge 10 maggio 1989 n.183 e nel rispetto dei principi generali e dei dettati della legge 5 gennaio 1994 n. 36 e del Capo IV del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n.112 e del Capo VI della Legge Regionale 8 marzo 1999, n.7, promuovendo:

     a) l’uso responsabile e sostenibile della risorsa idrica, in quanto bene pubblico primario e fattore fondamentale di civiltà e di sviluppo, secondo criteri di solidarietà ed in funzione di obiettivi di salvaguardia dei diritti delle future generazioni e dell’integrità del patrimonio ambientale;

     b) le azioni necessarie per tutelare le acque destinate prioritariamente al consumo umano, quindi all’uso agricolo ed infine agli altri usi, nonché per garantire nei bacini idrografici di competenza il deflusso necessario alla vita negli alvei e per non danneggiare in maniera permanente gli ecosistemi interessati;

     c) la gestione dei beni del demanio idrico e la determinazione dei relativi canoni di concessione, nonché l’uso dei relativi proventi per il finanziamento di interventi di tutela delle risorse idriche e dell’assetto idraulico ed idrogeologico sulla base delle linee programmatiche di bacino;

     d) l’approvvigionamento primario delle risorse idriche per l’uso civile, irriguo ed industriale, anche laddove il fabbisogno comporti o possa comportare il trasferimento di acqua tra bacini idrografici e verso regioni diverse;

     e) l’organizzazione ed il funzionamento del servizio per la gestione e la manutenzione delle infrastrutture, degli impianti e delle opere, nonché per la conservazione dei beni preposti all’uso ed alla tutela delle acque, secondo principi industriali e criteri di efficienza, di efficacia e di economicità;

     f) politiche di tariffazione dei servizi idrici per un uso più sostenibile delle risorse ed il recupero sia dei costi industriali e finanziari dei servizi, sia dei relativi costi ambientali e delle risorse stesse ai sensi dell’art. 9 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000.

     2. Per le finalità di cui al precedente comma 1 la Regione promuove azioni ed iniziative, nonché aderisce ad intese ed accordi, ai sensi dell’art. 17 della legge 5 gennaio 1994 n. 36, ispirandosi a principi di solidarietà, di coesione e riequilibrio territoriale e di rispetto degli interessi unitari nazionali; vigila sulla predisposizione e sull’approvazione del bilancio idrico a scala di bacino, previsto dall’art.3 della legge 5 gennaio 1994 n. 36; provvede a rilasciare le concessioni di cui all’art. 89 comma 1, lett. i) del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112; determina e garantisce i riversamenti tariffari tra i gestori dei diversi servizi idrici organizzati per le diverse parti del ciclo delle acque ed i diversi usi.

     3. Per le finalità di cui al precedente comma 1 la Regione utilizza tutte le infrastrutture, gli impianti e le opere completati ad essa trasferiti ai sensi dell’art. 6 della legge 2 maggio 1976 n. 183, nonché quelle realizzate con finanziamenti regionali, nazionali e comunitari, preposti all’approvvigionamento primario ad uso plurimo delle acque e ricadenti nel territorio regionale; procede all’identificazione ed alla determinazione delle opere di interesse regionale e di quelle di interesse nazionale d’intesa con il Ministero competente; provvede alla progettazione e realizzazione delle opere idrauliche necessarie.

     4. La Regione opera, altresì, nel rispetto ed in coerenza con quanto stabilito nell’Accordo di Programma sottoscritto il 5 agosto 1999 con la Regione Puglia ed il Ministero dei Lavori Pubblici, e nelle sue successive modificazioni, anche in riferimento agli oneri finanziari ivi previsti da porre ordinariamente a carico della fiscalità generale per far fronte ai costi di ammortamento e  di manutenzione straordinaria di beni, opere e impianti in uso o in gestione.

 

     Art. 2. (Soggetto gestore dell’approvvigionamento idrico primario).

     1. Per gli scopi di cui al successivo art. 3 la Regione promuove la costituzione di una società per azioni, a totale capitale pubblico, denominata “Acqua S.p.A. - Società per azioni per l’approvvigionamento idrico”, di seguito denominata Società.

     2. Il capitale sociale iniziale, fissato in 200.000 euro, è sottoscritto dalla Regione Basilicata, da altri enti pubblici operanti sul territorio regionale e da altre Regioni interessate, con eventuale aumento del capitale sociale e secondo una ripartizione di quote corrispondente, in linea di principio ove possibile, alle risorse idriche potenzialmente rese e al valore attuale delle infrastrutture e degli impianti a tal fine conferiti [1].

     3. Il versamento del capitale sociale iniziale viene effettuato per 3/10 alla data di costituzione della Società e per la restante parte durante l’esercizio dell’anno successivo, nei termini e secondo le modalità stabiliti dall’atto costitutivo.

     4. Il Presidente della Regione è autorizzato a porre in essere le azioni necessarie alla costituzione, all’impianto, all’avvio ed al primo funzionamento della Società, anche avvalendosi di opportuni supporti specialistici.

     5. La Società, per le attività di cui all’oggetto, provvede alla gestione e alla manutenzione delle infrastrutture, degli impianti e delle opere di cui al precedente art. 1 comma 3 e conferiti dallo Stato e dalle Regioni e, a tal fine, utilizza le risorse ed i beni delle Regioni per lo svolgimento delle attività di cui all’oggetto sociale, nonché quelli provenienti dalle procedure di soppressione dell’Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e per la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia, disposta dall’art. 3 del Decreto Legislativo 4 giugno 1997 n.143.

     6. La titolarità delle reti e delle infrastrutture rimane in capo alle Regioni, salva la possibilità, per ragioni di economicità, efficacia ed efficienza delle attività di cui all’oggetto, di cessione delle stesse alla Società, solo e comunque nell’ipotesi di mantenimento da parte delle Regioni della titolarità della maggioranza delle azioni.

 

     Art. 3. (Oggetto sociale).

     1. La Società, anche ai fini delle azioni e delle intese di cui al precedente art. 1, ha per oggetto:

     a) la gestione unitaria della captazione delle acque sia superficiali che sotterranee, del loro accumulo, trasporto ed adduzione, anche con il loro trasferimento tra schemi idrici complessi ed interconnessi e tra bacini idrografici diversi, nonché del loro trattamento per l’approvvigionamento primario degli usi civili, irrigui ed industriali, e della loro utilizzazione a fini energetici;

     b) la gestione, la manutenzione ordinaria e straordinaria e la valorizzazione delle infrastrutture, degli impianti e delle opere, di cui al precedente art. 2 comma 3;

     c) gli studi, le analisi e le altre attività dirette a supportare l’organizzazione ed il funzionamento del servizio idrico, secondo le finalità di cui al precedente art.1, ivi comprese la redazione di piani, programmi e studi territoriali e/o di sistema, la valutazione tecnico-economica e la messa a punto di iniziative di finanza di progetto e similari per la realizzazione dei programmi di intervento e/o di singoli investimenti;

     d) il monitoraggio dello stato quantitativo e qualitativo della risorsa idrica, anche ai fini della determinazione continua del bilancio idrico e della salvaguardia della sicurezza dei cittadini in condizioni di crisi e successiva emergenza idrica;

     e) la riscossione della tariffa per il servizio di approvvigionamento primario dell’acqua all’ingrosso presso i soggetti utilizzatori, così come stabilito nell’ambito degli accordi di programma di cui al precedente art. 1 commi 2 e 4;

     f) l’espletamento di ulteriori compiti, funzioni ed attività conferiti dallo Stato, dalle Regioni dagli Enti locali coerenti con le attività di cui alle lettere precedenti e con le finalità di cui al precedente art.1 comma 1.

     2. L’assetto societario, il modello di gestione e di controllo, i criteri di funzionamento e di organizzazione della Società sono disciplinati dallo Statuto, approvato dal Consiglio Regionale su proposta della Giunta, e dall’atto costitutivo.

     3. La Società può procedere all’acquisizione di partecipazioni o alla costituzione di società per l’esercizio di attività strumentali ove ritenute utili al perseguimento dell’oggetto sociale.

     4. La Società procede, in via prioritaria e preliminare, a costituire l’inventario ed a determinare lo stato delle infrastrutture, degli impianti, delle opere, nonché la consistenza dei beni e delle risorse patrimoniali di proprietà e conferite per lo svolgimento del servizio, anche al fine di determinare le necessità finanziarie per gli interventi e la manutenzione straordinaria necessari.

 

     Art. 4. (Relazioni funzionali con l’Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e per la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia).

     1. Ai sensi dell’art. 28 comma 11 della legge 28 dicembre 2001 n. 448, la Società è autorizzata, sulla base di apposita convenzione approvata dagli organi di governo delle Regioni partecipanti, ad avvalersi dell’Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e per la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia, nei limiti della sua operatività in materia.

     2. Mediante convenzione viene anche disposto il trasferimento della gestione di infrastrutture, opere ed impianti regionali dall’Ente alla Società e sono regolati l’utilizzazione e l’eventuale procedura di mobilità del personale dell’Ente.

 

     Art. 5. (Oneri finanziari).

     1. Alla copertura della spesa necessaria all’attuazione della presente legge, quantificata per l’esercizio finanziario 2002 in 130.000 euro, si farà fronte:

     a) per 60.000 euro, corrispondenti agli oneri di cui al precedente art. 2 comma 3, mediante il prelevamento degli stanziamenti di competenza e di cassa della U.P.B. 1211.02 “Fondi speciali per spese in conto capitale” di una somma di pari importo che viene contestualmente iscritta nelle previsioni di competenza e di cassa della U.P.B. denominata “Partecipazioni azionarie”, che si istituisce con la presente legge nell’ambito della Funzione Obiettivo 0134 “Servizi generali dell’Amministrazione”;

     b) per 70.000 euro corrispondenti agli oneri di cui al precedente art.2 comma 4, mediante il prelevamento dagli stanziamenti di competenza e di cassa della U.P.B. 1211.01 “Fondi speciali per spese correnti” di una somma di pari importo, che viene contestualmente iscritta, in aumento, nelle previsioni di competenza e di cassa della U.P.B. 0111.03 “Funzionamento degli organi di controllo e degli altri organismi della Regione”.

     2. La Giunta Regionale è autorizzata ad istituire i relativi capitoli di bilancio nell’ambito delle UU.PP.BB. di cui al precedente comma 1 e ad apportare le conseguenti variazioni agli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio di previsione per l’esercizio 2002.

     3. Gli stanziamenti necessari alla copertura degli oneri relativi agli esercizi successivi al 2002 saranno determinati con le rispettive leggi di bilancio.

 

     Art. 5 bis. [2]

     1. La Giunta regionale è autorizzata ad approvare gli atti necessari per la messa in liquidazione della società “Acqua S.p.A. — Società per azioni per l’approvvigionamento idrico” di cui all’art. 2 della legge regionale 3 giugno 2002, n. 21 recante “Norme sull’esercizio delle funzioni regionali in materia di approvvigionamento idrico”.

     2. Le relative funzioni e attività sono acquisite dai Consorzi di Bonifica e/o da Acquedotto Lucano S.p.A., previa l’eventuale modifica o integrazione dei relativi Statuti, sulla base dell’atto di ricognizione delle attività di cui al successivo comma e con decorrenza dalla data di consegna delle stesse.

     3. Entro 60 giorni dalla deliberazione dell’Assemblea dei soci di Acqua S.p.A. di messa in stato di liquidazione della società, la Giunta regionale procede, sulla base dell’atto di ricognizione del Commissario Liquidatore di Acqua S.p.A. delle attività concluse, in corso o residuali nonché degli impianti, opere e infrastrutture di titolarità regionale, alla consegna al Commissario Unico Liquidatore dei Consorzi di Bonifica di cui all’articolo 31 della legge regionale 11 gennaio 2017, n. 1 “Nuova disciplina in materia di bonifica integrale, irrigazione e tutela del territorio” e/o all’Amministratore Unico di Acquedotto Lucano S.p.A..

     4. Il Commissario Liquidatore dei Consorzi di Bonifica e/o l’Amministratore Unico di Acquedotto Lucano S.p.A., al fine di proseguire in continuità le attività in essere nonché di dotarsi delle risorse umane necessarie, possono avvalersi – in ossequio alla rispettiva normativa – del personale in servizio nonché dei vincitori presenti nelle graduatorie e elenchi vigenti rivenienti da procedure concorsuali, svolte con criteri e modalità di pubblica evidenza dalla società Acqua S.p.A..

     5. Nel caso di cui al precedente comma, la Regione Basilicata riconosce complessivamente e previa rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, un contributo non superiore ad euro 100.000,00 per l’esercizio 2017 e ad euro 300.000,00 per ciascuno degli esercizi 2018 e 2019 a valere sulla Missione 09 Programma 4 del bilancio di previsione pluriennale 2017/2019 che presenta la necessaria copertura.

 

     Art. 6. (Pubblicazione della legge).

     1. La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.


[1] Comma così sostituito dall’art. 13 della L.R. 7 agosto 2002, n. 34.

[2] Articolo inserito dall'art. 10 della L.R. 30 giugno 2017, n. 18.