§ 4.4.11 - L.R. 30 gennaio 1986, n. 3.
Istituzione del Parco regionale del Pollino.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:30/01/1986
Numero:3


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Obiettivi).
Art. 3.  (Area del Parco regionale del Pollino).
Art. 4.  (Strumenti di attuazione e di gestione del Parco).
Art. 5.  (Gestione del Parco).
Art. 6.  (Regolamento per la gestione del Parco).
Art. 7.  (Vigilanza del Parco).
Art. 8.  (Piani Regolatori Comunali).
Art. 9.  (Programmi pluriennali di attuazione dei Comuni compresi nell'area del Parco).
Art. 10.  (Approvazione strumenti urbanistici generali e particolareggiati).
Art. 11.  (Parere di conformità e finanziamenti).
Art. 12.  (Norme di salvaguardia del Parco).
Art. 13.  (Norme transitorie a tutela del Parco).
Art. 14.  (Sanzioni).
Art. 15.  (Norma transitoria).


§ 4.4.11 - L.R. 30 gennaio 1986, n. 3.

Istituzione del Parco regionale del Pollino.

 

TITOLO I

ISTITUZIONE DEL PARCO

 

Art. 1. (Finalità).

     Con la presente legge la Regione Basilicata, in attesa della costituzione del Parco Nazionale, istituisce il Parco regionale del Pollino.

     Il Parco si attua secondo gli indirizzi programmatici del progetto di Parco naturale ed i contenuti del Piano territoriale di coordinamento.

 

     Art. 2. (Obiettivi).

     La istituzione del Parco è finalizzata al conseguimento dei seguenti obiettivi:

     1) l'attuazione del Progetto Pollino;

     2) la conservazione, la tutela, il ripristino e il miglioramento, ove necessario, degli eco-sistemi naturali, mediante l'intervento permanente dell'uomo per la regolazione dell'ambiente su fondamenti scientifici che hanno come matrice il rispetto ecologico del territorio;

     3) la promozione sociale dello sviluppo economico e culturale delle popolazioni coinvolte nell'area di influenza del Parco, compatibilmente con l'esigenza di tutela attiva dell'ambiente;

     4) il controllo e la regolazione dei sistemi viventi del territorio del Parco, per il mantenimento di un corretto rapporto popolazione- ambiente, sulla base di studi permanenti, multidisciplinari e interdisciplinari;

     5) la promozione e la organizzazione della fruizione turistica a fini ricreativi, didattici, scientifici e culturali anche mediante la realizzazione di idonee strutture ricettive e ricreative;

     6) la sperimentazione di nuove tecniche di agricoltura montana e collinare, di zootecnia, di silvicoltura scientifica;

     7) la conservazione dinamica dei valori antropologici autoctoni. Il Parco tutela le minoranze etniche e le comunità locali tramite la loro partecipazione diretta alle scelte di governo del territorio e nella difesa delle tradizioni culturali;

     8) promozione di iniziative di didattica educativa e formativa e di educazione permanente, soprattutto in ordine ai problemi ambientali e di gestione territoriale.

 

     Art. 3. (Area del Parco regionale del Pollino).

     I confini del Parco regionale del Pollino, incidente sui Comuni di Cersosimo, Chiaromonte, Episcopia, Fardella, Francavilla sul Sinni, Noepoli, Rotonda, S. Costantino Albanese, San Giorgio Lucano, San Paolo Albanese, San Severino Lucano, Terranova di Pollino, Viggianello sono quelli individuati dal piano territoriale di coordinamento di cui all'art. 1 della L.R. 10 luglio 1981, n. 17.

     I confini del Parco sono delimitati da tabelle da collocarsi, in modo visibile, sui punti di interruzione o di corrispondenza del perimetro con le strade di accesso e portanti la scritta «Parco regionale del Pollino».

     Gli strumenti normativi, di indirizzo ed attuativi del Parco, si applicano al territorio dei Comuni di cui al 1° comma, che costituisce l'insieme delle destinazioni di zona, delle azioni di tutela e di valorizzazione definite ed articolate dal Progetto Pollino, dal piano territoriale di coordinamento e dai programmi di cui all'art. 1 della L.R. 10 luglio 1981, n. 17.

 

     Art. 4. (Strumenti di attuazione e di gestione del Parco).

     Sono strumenti di attuazione e di gestione del Parco:

     1) il Regolamento per la gestione del Parco;

     2) il piano territoriale di coordinamento e le relative norme di attuazione;

     3) il programma pluriennale di sviluppo;

     4) i piani annuali di attuazione;

     5) i progetti esecutivi di settore.

 

     Art. 5. (Gestione del Parco).

     La gestione del Parco è affidata alla Comunità Montana del Pollino che verrà istituita con legge regionale.

     La legge medesima disciplinerà le modalità di gestione del Parco e le relative funzioni della Comunità Montana e determinerà la dotazione organica e funzionale del personale del Parco.

 

     Art. 6. (Regolamento per la gestione del Parco).

     Il regolamento per la gestione del Parco, proposto dalla Comunità Montana del Pollino entro 180 giorni dalla sua costituzione, è approvato dal Consiglio Regionale.

     Esso dovrà anche prevedere, composizione e funzioni del Comitato Scientifico, della Consulta dei Sindaci, della Consulta delle Associazioni Culturali, ricreative, sindacali, sportive e turistiche.

 

     Art. 7. (Vigilanza del Parco).

     La vigilanza del Parco è affidata:

     a) al personale di sorveglianza del Parco previsto dall'apposito regolamento organico della istituenda Comunità Montana del Pollino;

     b) al personale del Corpo forestale impiegato dalla Regione, alle Guardie di caccia e pesca, gli agenti di polizia locale, urbana e rurale;

     c) a guardie giurate volontarie nominate in conformità dell'articolo 133 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18-6-1931 n. 773, e che abbiano prestato giuramento davanti al Pretore.

 

     Art. 8. (Piani Regolatori Comunali).

     I Comuni compresi nell'area del Parco, adeguando la loro strumentazione urbanistica al Piano territoriale di Coordinamento ai sensi dell'art. 6 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, sono obbligati a dotarsi di un Piano Regolatore Generale entro un anno dall'approvazione del Piano Territoriale.

 

     Art. 9. (Programmi pluriennali di attuazione dei Comuni compresi nell'area del Parco).

     A modifica dell'elenco contenuto nella L.R. 6 luglio 1978, n. 28, i Comuni compresi nell'area del Parco sono obbligati a realizzare i Piani Regolatori comunali attraverso Programmi pluriennali di attuazione.

     La Comunità Montana del Pollino, con la redazione del primo Piano annuale di attuazione, darà ai Comuni le indicazioni affinché i Programmi pluriennali di attuazione comunali siano redatti e approvati contestualmente ed in coerenza con i tempi previsti per la realizzazione del Piano annuale stesso.

 

     Art. 10. (Approvazione strumenti urbanistici generali e particolareggiati).

     L'approvazione dei Piani Regolatori comunali da parte della Regione è subordinata all'osservanza delle norme e alla corretta applicazione degli indirizzi contenuti nel Piano Territoriale di coordinamento e nel Progetto del Pollino.

     Per i Comuni compresi nel Parco, l'approvazione degli strumenti urbanistici di attuazione di cui alla L.R. 27 luglio 1979, n. 23 già conferita da questa ai Comuni, verrà attribuita alla Comunità Montana del Pollino.

 

     Art. 11. (Parere di conformità e finanziamenti).

     Le richieste di intervento da parte di enti pubblici e privati che ricadono nell'area del Parco, attinenti ai settori programmati dall'Ente gestore stesso e riferite a leggi regionali, possono essere finanziate con risorse pubbliche solo dietro parere obbligatorio di conformità della Comunità Montana del Pollino.

 

     Art. 12. (Norme di salvaguardia del Parco).

     Sull'intero territorio del Parco Regionale del Pollino, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, nonché delle leggi sulla caccia e pesca ed alle prescrizioni di cui al Piano territoriale di coordinamento, è vietato in particolare:

     a) danneggiare, manomettere o comunque, alterare le caratteristiche naturali ed ambientali;

     b) aprire e coltivare cave e torbiere, limitatamente agli areali del «Cuore del Parco» e «dei boschi di casa», come definiti e delimitati dalla zonizzazione del Piano Territoriale di Coordinamento di cui all'art. 1 della legge regionale 10 luglio 1981, n. 17.

     In tutte le altre zone è consentita l'attività estrattiva nei seguenti casi:

     - al solo fine del riequilibrio ambientale, per quelle cave per le quali è stata prodotta denunzia di esercizio al Comune ed al Distretto Minerario ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 9 aprile 1959 n. 128, giusta art. 18 della L.R. 27 marzo 1979, n. 12.

     - per valutata consistenza del giacimento, per la coltivazione dei materiali industrialmente utilizzabili (R.D. 29 luglio 1927, n. 1443) o che, comunque, rivestono importanza ai fini estrattivi;

     - per prevenzione o sistemazione di movimenti gravitativi, per situazioni di emergenza e/o connesse a calamità naturali.

     In ogni caso il prelievo dei materiali è consentito sotto la sorveglianza dell'Ufficio Regionale Cave e Miniere previa valutazione impatto ambientale e nulla-osta dell'Ufficio Urbanistica e Ambiente, da rilasciarsi nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di richiesta [1];

     c) la circolazione e la sosta di mezzi motorizzati al di fuori della viabilità ordinaria fatta eccezione per i mezzi di servizio impiegati per lo svolgimento di compiti di istituto;

     d) l'esercizio della caccia con qualunque mezzo, salvo i casi previsti dalla legislazione vigente. Previo parere del Comitato tecnico scientifico potrà autorizzarsi la cattura di animali a solo fine di studio e, comunque, finalizzata alla conservazione dell'equilibrio faunistico;

     e) l'accensione di fuochi, il campeggio, i bivacchi al di fuori delle aree appositamente destinate allo scopo;

     f) apporre cartelli pubblicitari al di fuori dei centri urbani.

     Le norme di fruizione del Parco saranno specificate dal regolamento per la gestione del Parco di cui al precedente art. 6.

 

     Art. 13. (Norme transitorie a tutela del Parco).

     In attesa della approvazione degli strumenti di cui all'articolo 4, ad eccezione delle opere già appaltate o finanziate, nel parco sono vietate:

     a) l'apertura di nuove strade carrabili e di piste di penetrazione;

     b) l'esecuzione di qualunque taglio boschivo nei boschi di proprietà pubblica ed in quelli di alto fusto di proprietà privata.

     Sono fatti salvi i diritti di uso civico esistenti, per i quali dovranno essere rilasciate apposite autorizzazioni da parte della Giunta regionale. E' permessa l'utilizzazione dei boschi cedui di proprietà privata di superficie non superiore a due ettari, nel rispetto delle prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti.

L'utilizzazione di boschi cedui di proprietà di privati e di superficie superiore a due ettari è subordinata al rilascio di apposite autorizzazioni da parte della Giunta regionale.

     c) l'esecuzione di qualunque opera edilizia e di urbanizzazione fatta eccezione per le opere classificate di pubblica utilità, d'interesse dello Stato e degli enti pubblici territoriali, delle opere consentite dagli strumenti urbanistici esistenti per l'esercizio delle attività agricole e per i centri storici, per gli interventi urgenti di restauro conservativo e manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio edilizio esistente, per gli interventi previsti dal Titolo IV della legge 5 agosto 1978, n. 457, e per gli interventi di adempimento a leggi statali e regionali in vigore.

 

     Art. 14. (Sanzioni).

     Salvo che il fatto non costituisca reato ovvero una violazione per la quale sia prevista da altra norma di legge una sanzione pecuniaria amministrativa, per le sanzioni amministrative relative alle violazioni dei vincoli e dei divieti o alla inosservanza alle prescrizioni contenute nella presente legge, nel piano territoriale di coordinamento e nel regolamento per la gestione del parco, si applica quanto previsto dalla L.R. 27-12-83, n. 36.

     La sanzione amministrativa minima è stabilita in L. 100.000 (centomila), quella massima è pari a dieci volte il danno accertato dalla istituenda Comunità Montana del Pollino.

     Nelle more della istituzione della Comunità Montana, si provvederà in conformità al disposto di cui all'art. 4 della suindicata L.R. 27-12-83, n. 36.

 

     Art. 15. (Norma transitoria).

     In attesa della legge istitutiva della Comunità Montana di cui al precedente art. 5 conservano efficacia le norme vigenti ed in particolare quelle di cui alla L.R. n. 17 del 10-7-81.

 

 


[1] Lettera così sostituita dall'art. 1 della L.R. 11 agosto 1987, n. 26.