§ 4.4.6 - L.R. 10 luglio 1981, n. 17.
Norme per la salvaguardia e la promozione del Parco naturale del Pollino.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:10/07/1981
Numero:17


Sommario
Art. 1.      La Regione, al fine di promuovere la creazione del Parco naturale del Pollino attraverso la formulazione di un Piano territoriale di coordinamento e la predisposizione di programmi attuativi e [...]
Art. 2.      Al fine di favorire, nella creazione del Parco, la diretta partecipazione delle popolazioni locali e la collaborazione degli Enti e delle Associazioni interessate, con decreto del Presidente [...]
Art. 3.      La destinazione delle aree individuate nella planimetria allegata alla presente legge in scala 1:25.000, è disciplinata dalle norme transitorie seguenti, in vigore dal giorno successivo alla [...]
Art. 4.      La Regione approva un programma di primo intervento con il quale vengono identificate e localizzate, sentite le Amministrazioni comunali di cui all'art. 1, le prime attrezzature ricettive, [...]
Art. 5.      L'approvazione dei progetti delle opere comprese nel primo programma di intervento, localizzate su aree aventi già destinazione per pubblici servizi, costituisce automatica variante al vigente [...]
Art. 6.      Ai fini della promozione del Parco naturale, la Regione può acquistare o prendere in affitto aree e beni.
Art. 7.      Per le violazioni alla presente legge si applicano le norme previste dalla legge urbanistica vigente e le sanzioni di cui alla legge 28 gennaio 1977, n. 10.


§ 4.4.6 - L.R. 10 luglio 1981, n. 17.

Norme per la salvaguardia e la promozione del Parco naturale del Pollino.

 

Art. 1.

     La Regione, al fine di promuovere la creazione del Parco naturale del Pollino attraverso la formulazione di un Piano territoriale di coordinamento e la predisposizione di programmi attuativi e progetti esecutivi di settore, dispone, ai sensi della presente legge, la disciplina transitoria di salvaguardia dei territori inclusi nei comuni di Cersosimo, Chiaromonte, Episcopia, Fardella, Francavilla sul Sinni, Noepoli, Rotonda, San Costantino Albanese, San Giorgio Lucano, San Paolo Albanese, San Severino Lucano, Terranova di Pollino e Viggianello. La Regione promuove, inoltre, opportune intese con la Regione Calabria al fine della creazione del Parco su base interregionale.

 

     Art. 2.

     Al fine di favorire, nella creazione del Parco, la diretta partecipazione delle popolazioni locali e la collaborazione degli Enti e delle Associazioni interessate, con decreto del Presidente della Giunta regionale verrà costituita la Consulta del Pollino cui parteciperanno i Sindaci dei Comuni di cui all'art. 1 ed i Presidenti delle Comunità Montane del «Lagonegrese», del «Medio Sinni-Pollino-Raparo» e «Val Sarmento». La Consulta avrà il compito di formulare le proposte contenute negli strumenti di intervento previsti dall'art. 1.

     La Consulta si darà un regolamento dei propri lavori, eleggerà il Presidente fra i propri componenti e svolgerà le proprie funzioni nella sede di uno dei Comuni di cui all'art. 1. L'attività della Consulta cesserà con l'approvazione del Piano Territoriale di coordinamento e della legge regionale istitutiva del Parco naturale del Pollino.

 

     Art. 3.

     La destinazione delle aree individuate nella planimetria allegata alla presente legge in scala 1:25.000, è disciplinata dalle norme transitorie seguenti, in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione della presente legge fino all'approvazione del Piano Territoriale di coordinamento e della relativa legge istitutiva del Parco, e comunque per un periodo di tempo non superiore ai tre anni:

     a) Area di massima concentrazione delle risorse ambientali e di futuro reperimento delle zone protette: è confermata la tradizionale destinazione di uso di tipo esclusivamente silvo-pastorale, con la prosecuzione e preservazione di tutte le attività forestali e zootecniche in essere; non sono consentite le trasformazioni morfologiche, vegetazionali, colturali e dell'assetto faunistico, nonché ogni attività che comporti processi di inquinamento ambientale. E' vietata, altresì, ogni attività edificatoria di nuovo impianto e di creazione o miglioramento di strade, ad eccezione delle opere di miglioramento viario, di ristrutturazione degli edifici esistenti e di servizi turistico-ricreativi come indicati e specificati negli elaborati del progetto di primo intervento di cui all'articolo seguente e riportate in dettaglio nella planimetria di cui al 1° comma del presente articolo, nonché di quelle previste in successivi programmi di interventi formulati dalla Regione di concerto con la Consulta di cui all'art. 2. E vietato, inoltre, il cambiamento di destinazione di uso e l'aumento di volume di tutti gli edifici esistenti, essendo ammesse solo eventuali opere di restauro conservativo.

     b) Aree boscate di valorizzazione turistico-ricreativa: è confermata la tradizionale destinazione di uso di tipo silvo-colturale con il mantenimento degli usi civici delle attività forestali e zootecniche in essere. Il programma di primo intervento di cui all'articolo seguente individua le localizzazioni, le tipologie, la natura delle attrezzature di valorizzazione turistico-ricreativa come interventi prioritari da realizzare. Le concessioni per la realizzazione di eventuali altre opere (edificazione, viabilità, servizi, ecc.) di iniziativa pubblica o privata sono subordinate al nulla osta della Giunta regionale, sentita la Consulta di cui all'art. 2.

     c) Aree a normativa urbanistica ordinaria: è confermata la tradizionale destinazione di uso di tipo insediativo, agricolo e silvo- pastorale con rinvio delle specificazioni di zona agli strumenti urbanistici comunali.

 

     Art. 4.

     La Regione approva un programma di primo intervento con il quale vengono identificate e localizzate, sentite le Amministrazioni comunali di cui all'art. 1, le prime attrezzature ricettive, ricreative, culturali, produttive e viarie utili e necessarie alla promozione del Parco nell'attuale fase. Il programma di primo intervento predispone, altresì, finanziamenti regionali per interventi a carattere diffuso sul riuso del patrimonio edilizio esistente, la cui normativa sarà disciplinata con apposito regolamento allegato al programma stesso, sulle opere di civiltà e per il miglioramento dei pascoli comunali.

     La progettazione e l'esecuzione delle opere di cui al 1° comma del presente articolo, come sopra identificate e dettagliate dalla Regione, è affidata alle Amministrazioni comunali nei cui territori le opere stesse ricadono e all'Amministrazione provinciale, nel solo caso di attrezzature viarie di propria competenza. La gestione delle opere riferite alle attività produttive potrà essere affidata dalle Amministrazioni comunali ad operatori singoli o associati sulla base di apposite convenzioni sentito il parere della Regione.

 

     Art. 5.

     L'approvazione dei progetti delle opere comprese nel primo programma di intervento, localizzate su aree aventi già destinazione per pubblici servizi, costituisce automatica variante al vigente piano urbanistico senza alcuna ulteriore approvazione.

     L'approvazione dei progetti delle opere comprese nel primo programma di intervento, localizzate su aree non destinate a pubblici servizi o comunque in contrasto con le destinazioni del vigente strumento urbanistico, costituisce adozione di variante che dovrà essere approvata con le modalità e le procedure previste dalla legge regionale 27 luglio 1979, n. 23 per l'approvazione dei piani di zona per l'edilizia economica e popolare.

 

     Art. 6.

     Ai fini della promozione del Parco naturale, la Regione può acquistare o prendere in affitto aree e beni.

 

     Art. 7.

     Per le violazioni alla presente legge si applicano le norme previste dalla legge urbanistica vigente e le sanzioni di cui alla legge 28 gennaio 1977, n. 10.

     La vigilanza è affidata al personale del corpo Forestale impiegato dalla Regione, alle guardie di caccia e pesca, agli agenti di polizia locale, urbana e rurale.