§ 3.8.19 - L.R. 5 settembre 1995, n. 61.
Modifiche alla L.R. 29.8.1985 n. 32 e sue successive modificazioni.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.8 cooperazione e lavoro
Data:05/09/1995
Numero:61


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      l limiti massimi di età di cui alle lettere b) e c) del punto 1 dell'art. 1 della legge regionale 29.8.85 n. 32 e successive modificazioni e integrazioni sono elevati a 45 anni.
Art. 3.      I limiti massimi di età di cui all'art. 11 della legge regionale 29.8.85 n. 32 sono elevati a 40 anni.
Art. 4.      l limiti massimi di età di cui all'art. 1 della legge regionale 13.4.95 n. 45 sono elevati a 40 anni.
Art. 5. 
Art. 6.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del 2° comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 3.8.19 - L.R. 5 settembre 1995, n. 61.

Modifiche alla L.R. 29.8.1985 n. 32 e sue successive modificazioni.

 

Art. 1. [1]

 

     Art. 2.

     l limiti massimi di età di cui alle lettere b) e c) del punto 1 dell'art. 1 della legge regionale 29.8.85 n. 32 e successive modificazioni e integrazioni sono elevati a 45 anni.

 

     Art. 3.

     I limiti massimi di età di cui all'art. 11 della legge regionale 29.8.85 n. 32 sono elevati a 40 anni.

 

     Art. 4.

     l limiti massimi di età di cui all'art. 1 della legge regionale 13.4.95 n. 45 sono elevati a 40 anni.

 

     Art. 5. [2]

 

     Art. 6.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del 2° comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di tarla osservare come legge della Regione Basilicata.

 

 


[1] Modifica l'art. 1 della L.R. 31 marzo 1988, n. 13. Il testo modificativo è riportato nell'art. 1, comma 1, lett. a), della L.R. 29 agosto 1985, n. 32.

[2] Integra l'art. 1 della L.R. 13 aprile 1995, n. 45.