Settore: | Codici regionali |
Regione: | Basilicata |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.8 cooperazione e lavoro |
Data: | 05/09/1995 |
Numero: | 61 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. l limiti massimi di età di cui alle lettere b) e c) del punto 1 dell'art. 1 della legge regionale 29.8.85 n. 32 e successive modificazioni e integrazioni sono elevati a 45 anni. |
Art. 3. I limiti massimi di età di cui all'art. 11 della legge regionale 29.8.85 n. 32 sono elevati a 40 anni. |
Art. 4. l limiti massimi di età di cui all'art. 1 della legge regionale 13.4.95 n. 45 sono elevati a 40 anni. |
Art. 5. |
Art. 6. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del 2° comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. |
§ 3.8.19 - L.R. 5 settembre 1995, n. 61.
Modifiche alla L.R. 29.8.1985 n. 32 e sue successive modificazioni.
l limiti massimi di età di cui alle lettere b) e c) del punto 1 dell'art. 1 della legge regionale 29.8.85 n. 32 e successive modificazioni e integrazioni sono elevati a 45 anni.
I limiti massimi di età di cui all'art. 11 della legge regionale 29.8.85 n. 32 sono elevati a 40 anni.
l limiti massimi di età di cui all'art. 1 della legge regionale 13.4.95 n. 45 sono elevati a 40 anni.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del 2° comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di tarla osservare come legge della Regione Basilicata.
[1] Modifica l'art. 1 della
[2] Integra l'art. 1 della