§ 3.8.17 - L.R. 13 aprile 1995, n. 45.
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 29 agosto 1985, n. 32.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.8 cooperazione e lavoro
Data:13/04/1995
Numero:45


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      A partire dall'anno 1995, alle Società di cui all'art. 1, nei Piani di attuazione della L.R. n. 32/85 e successive modificazioni, è riservata una quota massima del 40% dei finanziamenti previsti.
Art. 3. 
Art. 4.  (Norma transitoria).
Art. 5.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 3.8.17 - L.R. 13 aprile 1995, n. 45.

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 29 agosto 1985, n. 32.

 

Art. 1. [1]

     Le provvidenze di cui all'art. 5 della L.R. n. 32/85, destinate alle Cooperative giovanili, vengono estese alle Società aventi sede ed operanti nel territorio della Basilicata, costituite in misura non inferiore al 51% dei suoi componenti da giovani di età compresa tra 18 e 35 anni, Società in cui le quote di partecipazione al capitale sociale o le cui azioni spettino in maggioranza ai detti soci giovani.

     Nelle Società di cui sopra è nullo ogni atto di trasferimento tra vivi di azioni o quote societarie, da parte di soci di età compresa tra 18 e 35 anni a soggetti che non abbiano tale requisito, se stipulato prima che siano trascorsi cinque anni dall'inizio dell'attività finanziata.

     I soci non possono far parte di più di una Società che usufruisca delle agevolazioni previste dalla citata L.R. n. 32/85.

     Le provvidenze di cui all'art. 5 della L.R. 32/85, vengono estese altresì alle Cooperative già finanziate con la L.R. 32/85 che intendono ampliare o completare gli investimenti effettuati, purché siano in attività.

     Per tali cooperative non è richiesto il requisito della disoccupazione dei soci e della loro iscrizione nelle liste di collocamento [2].

 

     Art. 2.

     A partire dall'anno 1995, alle Società di cui all'art. 1, nei Piani di attuazione della L.R. n. 32/85 e successive modificazioni, è riservata una quota massima del 40% dei finanziamenti previsti.

     Nel caso che detta quota non venga interamente attribuita i fondi residui potranno essere utilizzati per ulteriori finanziamenti alle Cooperative.

 

     Art. 3. [3]

 

     Art. 4. (Norma transitoria).

     Le eventuali economie realizzate sulle disponibilità del Piano Annuale di attuazione per il 1994 sono trasferite alla disponibilità del Piano Annuale 1995.

 

     Art. 5.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

 

 


[1] Vedi l'art. 4 della L.R. 5 settembre 1995, n. 61.

[2] Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 5 settembre 1995, n. 61.

[3] Modifica l'art. 3 della L.R. 31 marzo 1988 n. 13. Il testo modificativo è riportato nell'art. 5 della L.R. 29 agosto 1985, n. 32.