§ 3.6.12 - L.R. 13 aprile 1996, n. 22.
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 2.3.1990, n. 7 ordinamento e disciplina del sistema formativo regionale e sue successive modificazioni ed integrazioni.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.6 formazione professionale
Data:13/04/1996
Numero:22


Sommario
Art. 1.      1. La presente legge disciplina l'affidamento delle attività formative da parte della Regione ai soggetti previsti dall'art. 5, comma secondo, lett. b, e comma quarto della Legge 21.12.1978, n. [...]
Art. 2. 
Art. 3.      1. Gli affidamenti di cui al precedente articolo 2 sono concessi
Art. 4.      1. La Giunta Regionale assume iniziative per la salvaguardia dei livelli occupazionali dei soggetti di cui alla lettera a del precedente art. 2, adottando le misure più idonee allo scopo, con [...]
Art. 5.      I piani di formazione professionale definiscono
Art. 6. 
Art. 7.      1. Il comma 2, lett. a, dell'art. 7 della Legge Regionale 2.3.1990 n. 7, si applica esclusivamente ai soggetti di cui alla lett. A, comma 1, del precedente art. 2
Art. 8.      1.
Art. 9. 
Art. 10.      1. L'art. 37 della L.R. 2.3.1990 n. 7 è abrogato
Art. 11.      1. Sono abrogate la L.R. 30.11.1992, n. 17, la L.R. 5.6.1993, n. 28, la L.R. 19.12.1994, n. 42, la L.R. 13.4.1995, n. 47 e tutte le norme della L.R. 2.3.1990, n. 7 in contrasto con le [...]
Art. 12.      1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata


§ 3.6.12 - L.R. 13 aprile 1996, n. 22. [1]

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 2.3.1990, n. 7 ordinamento e disciplina del sistema formativo regionale e sue successive modificazioni ed integrazioni.

 

Art. 1.

     1. La presente legge disciplina l'affidamento delle attività formative da parte della Regione ai soggetti previsti dall'art. 5, comma secondo, lett. b, e comma quarto della Legge 21.12.1978, n. 845, alcuni aspetti contenutistici e il termine di approvazione dei piani annuali di formazione professionale nonché la delega in materia di formazione professionale.

 

     Art. 2. [2]

     1. La Giunta Regionale, salvo quanto previsto dall'art. 5, comma secondo, lettera a), della legge 21.12.1978, n. 845 e nei limiti e secondo le previsioni dei piani annuali di formazione professionale approvati ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 2.3.1990, n. 7, affida mediante convenzione le attività di cui al precedente art. 1:

     a) ai soggetti di cui all'art. 5, comma secondo, lettera b), della legge 845/1978 che hanno ottenuto dalla Regione, mediante convenzioni di durata annuale e continuativamente per almeno tre anni alla data del 31.12.1992, affidamenti di attività formative realizzate o in corso di realizzazione in strutture operative per la formazione possedute stabilmente e ininterrottamente nello stesso triennio, come individuati nella delibera della Giunta Regionale della Basilicata n. 7088 del 28.10.1996;

     b) ai soggetti di cui all'art. 5, comma secondo, lettera b), della legge 845/1978 secondo quanto previsto al primo comma, lettera b) del successivo art. 3.

     2. La Giunta Regionale dispone altresì il finanziamento a favore di imprese e loro consorzi e di società cooperative per attività di formazione rivolte rispettivamente al proprio personale e/o delle imprese consorziate e ai soci e/o dipendenti. Il finanziamento è concesso anche per attività di formazione rivolte ai disoccupati, purchè inseriti in progetti speciali finalizzati all'occupazione e nel rispetto delle modalità attuative previste dai piani annuali di formazione professionale.

 

     Art. 3.

     1. Gli affidamenti di cui al precedente articolo 2 sono concessi:

     a) Ai soggetti indicati alla lett. a, in rapporto alla consistenza numerica del personale in servizio con incarico a tempo indeterminato alla data del 31.12.1992 nell'Ente di appartenenza.

     Per gli affidamenti successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, è ammessa la surroga di personale esclusivamente mediante contratto d'opera.

     b) Ai soggetti indicati alla lett. b nell'ambito delle previsioni di attività fissate per tale categoria di operatori nei piani di formazione professionale e a seguito di valutazione di progetti presentati secondo modalità e procedure stabilite dai medesimi piani.

     c) A richiesta dei soggetti di cui al secondo comma del medesimo art. 2 per l'ammontare dei finanziamenti necessari per la realizzazione delle attività formative e secondo le previsioni e le procedure dei piani di formazione professionale.

     2. E' fatto salvo il diritto dei soggetti di cui al precedente comma di accedere direttamente a programmi statali e comunitari secondo le disposizioni vigenti in materia, nel rispetto della programmazione regionale.

 

     Art. 4.

     1. La Giunta Regionale assume iniziative per la salvaguardia dei livelli occupazionali dei soggetti di cui alla lettera a del precedente art. 2, adottando le misure più idonee allo scopo, con particolare riferimento alla mobilità all'interno del sistema formativo regionale, alla riorganizzazione delle strutture operative e alla connessa riqualificazione del personale.

     2. I progetti presentati ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b sono sottoposti a valutazione di priorità da parte di una struttura tecnica esterna appositamente convenzionata, che non partecipi ad attività o progettazione formativa in ambito regionale e nazionale, secondo i criteri, issati nei piani annuali in ordine ai seguenti elementi fondamentali:

     - occupabilità dei beneficiari;

     - qualità progettuale;

     - qualità e quantità delle risorse e dotazioni professionali e strumentali proposte [3].

     3. I medesimi progetti sono finanziati, secondo l'ordine di priorità di cui al comma precedente, sino alla concorrenza dei finanziamenti per essi stabiliti dai piani di formazione professionale.

     4. Non sono assegnabili interventi a favore dei soggetti nei confronti dei quali siano stati adottati, nei precedenti 24 mesi, provvedimenti di revoca di affidamenti per inadempienze ed irregolarità.

     4 bis. La struttura tecnica di cui al secondo comma può essere utilizzata, ove consentito dalle norme e disposizioni vigenti, per la valutazione delle proposte progettuali da aggiudicare mediante gara e/o procedure di comparazione [4].

 

     Art. 5.

     I piani di formazione professionale definiscono:

     a.1. Le tipologie, i settori, i destinatari, la durata e le modalità di attuazione degli interventi formativi.

     a.2. Settori, tipologie formative ed interventi da assegnare ai sensi del comma 1, punto a, del precedente art. 3.

     a.3. Modalità e procedure per la presentazione dei progetti da assegnare ai sensi del comma 1, punto b, del precedente art. 3.

     a.4. Gli interventi ed i connessi finanziamenti da assegnare a gara e le relative modalità e procedure di espletamento.

     (Omissis) [5].

 

     Art. 6. [6]

     [1. Ai fini degli affidamenti, secondo quanto disposto al comma 1 punto a e b del precedente art. 3 e della partecipazione alle gare di cui al precedente art. 5, è istituito, con atto della Giunta Regionale, l'elenco dei soggetti abilitati comprendente Enti ed Imprese e loro Consorzi di cui, rispettivamente, alla lett. b e al comma quarto dell'art. 5 della L. 21.12.1978 n. 845 così suddiviso:

     a. Sez. 1 - soggetti di cui al comma primo lett. a del precedente art. 2;

     b. Sez. 2 - soggetti di cui al comma primo lett. b del precedente art. 2 aventi titolo all'affidamento di attività mediante valutazione dei progetti presentati;

     c. Sez. 3 - imprese e consorzi abilitati alla partecipazione alle gare di cui al punto 3 del precedente art. 5, purché non siano soggetti emananti di Enti iscritti nelle Sezioni di cui alle precedenti lett. a e b.

     2. L'iscrizione nell'elenco avviene a domanda degli interessati.

     3. L'elenco è aggiornato dalla Giunta Regionale a richiesta dei soggetti aventi titolo a nuova iscrizione o all'aggiornamento di precedente iscrizione nei termini e con le modalità e procedure fissati ai Piani annuali di Formazione Professionale.

     4. Ai fini della partecipazione alle gare di cui al precedente art. 5, punto 3 il requisito dell'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati deve essere posseduto alla data di pubblicazione sul B.U.R. dei bandi di gara].

 

     Art. 7.

     1. Il comma 2, lett. a, dell'art. 7 della Legge Regionale 2.3.1990 n. 7, si applica esclusivamente ai soggetti di cui alla lett. A, comma 1, del precedente art. 2.

 

     Art. 8.

     1. [7].

     2. Ogni altro riferimento della L.R. 2.3.1990 n. 7 alle Comunità Montane va inteso come riferimento alle Province.

 

     Art. 9. [8]

 

     Art. 10.

     1. L'art. 37 della L.R. 2.3.1990 n. 7 è abrogato.

     2. Tutti i riferimenti della L.R. 2.3.1990 n. 7 a norme regolamentari vanno intesi come riferimenti alle norme di attuazione dei piani di formazione professionale.

 

     Art. 11.

     1. Sono abrogate la L.R. 30.11.1992, n. 17, la L.R. 5.6.1993, n. 28, la L.R. 19.12.1994, n. 42, la L.R. 13.4.1995, n. 47 e tutte le norme della L.R. 2.3.1990, n. 7 in contrasto con le disposizioni della presente legge.

     2. Entro il 31 dicembre di ogni anno la Giunta Regionale approva il piano di Formazione Professionale per l'anno successivo, secondo la procedura fissata dal 1° comma dell'art. 7 della L.R. 7/90.

 

     Art. 12.

     1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

 

 


[1] Abrogata dall’art. 40 della L.R. 11 dicembre 2003, n. 33.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 25 luglio 1997, n. 36.

[3] Vedi l'art. unico della L.R. 11 novembre 1996, n. 55, per l'interpretazione autentica del presente comma.

[4] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 25 luglio 1997, n. 36.

[5] Comma abrogato dall'art. 3 della L.R. 25 luglio 1997, n. 36.

[6] Articolo abrogato dall'art. 4 della L.R. 25 luglio 1997, n. 36, salvo quanto previsto dal medesimo art. 4 della L.R. 36/97.

[7] Sostituisce l'art. 17, punto 2), della L.R. 2 marzo 1990, n. 7.

[8] Sostituisce l'art. 19 della L.R. 2 marzo 1990, n. 7.