§ 3.6.13 - L.R. 11 novembre 1996, n. 55.
Interpretazione autentica dell'art. 4, comma 2, della L.R. 13.4.1996, n. 22, recante modifiche ed integrazioni alla L.R. 2.3.1990, n. 7, concernente [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.6 formazione professionale
Data:11/11/1996
Numero:55


Sommario
Art. unico.      La prescrizione del comma 2, art. 4, della L.R. 13/4/1996 che la struttura tecnica esterna convenzionata per la valutazione dei progetti presentati ai sensi dell'art. 3, comma, 1, lett. b, "non [...]


§ 3.6.13 - L.R. 11 novembre 1996, n. 55. [1]

Interpretazione autentica dell'art. 4, comma 2, della L.R. 13.4.1996, n. 22, recante modifiche ed integrazioni alla L.R. 2.3.1990, n. 7, concernente l'ordinamento e la disciplina del sistema formativo regionale.

 

Art. unico.

     La prescrizione del comma 2, art. 4, della L.R. 13/4/1996 che la struttura tecnica esterna convenzionata per la valutazione dei progetti presentati ai sensi dell'art. 3, comma, 1, lett. b, "non partecipi ad attività o progettazione formativa in ambito regionale e nazionale", deve intendersi riferita alla partecipazione ad attività e progettazione formativa nell'ambito di iniziative e progetti di f.p. rientranti in programmi e piani regionali di iniziativa diretta o indiretta dell'Ente o in programmi e piani nazionali di iniziativa di altri soggetti pubblici e privati ai quali in qualsivoglia forma e qualsiasi titolo partecipi, sia interessato o comunque coinvolto l'Ente medesimo.

     La sussistenza di tale incompatibilità è condizione preclusiva della partecipazione di soggetti esterni specializzati alla selezione per l'individuazione della struttura tecnica di cui all'art. 4, comma 2.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

 

 

 


[1] Abrogata dall’art. 40 della L.R. 11 dicembre 2003, n. 33.