Settore: | Codici regionali |
Regione: | Basilicata |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.6 formazione professionale |
Data: | 11/11/1996 |
Numero: | 55 |
Sommario |
Art. unico. La prescrizione del comma 2, art. 4, della L.R. 13/4/1996 che la struttura tecnica esterna convenzionata per la valutazione dei progetti presentati ai sensi dell'art. 3, comma, 1, lett. b, "non [...] |
§ 3.6.13 - L.R. 11 novembre 1996, n. 55. [1]
Interpretazione autentica dell'art. 4, comma 2, della L.R. 13.4.1996, n. 22, recante modifiche ed integrazioni alla L.R. 2.3.1990, n. 7, concernente l'ordinamento e la disciplina del sistema formativo regionale.
La prescrizione del comma 2, art. 4, della
La sussistenza di tale incompatibilità è condizione preclusiva della partecipazione di soggetti esterni specializzati alla selezione per l'individuazione della struttura tecnica di cui all'art. 4, comma 2.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.
[1] Abrogata dall’art. 40 della