§ 2.4.43 - L.R. 4 gennaio 2002, n. 6.
“Statuto della Comunità montana del Melandro”.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.4 comunità montane
Data:04/01/2002
Numero:6


Sommario
Art. 11.  Composizione, durata ed elezione.
Art. 21.  Composizione, elezione e surroga.
Art. 28.  Ruolo ed attribuzione.
Art. 30.  Amministrazione.
Art. 38.  Organo di revisione.
Art. 51.  Diritto.
Art. 52.  Diritto all’informazione.
Art. 56.  Approvazione.


§ 2.4.43 - L.R. 4 gennaio 2002, n. 6.

“Statuto della Comunità montana del Melandro”.

(B.U. 8 gennaio 2002, n. 2).

 

     Articolo unico.

     E’ approvato, ai sensi del quarto comma dell’art. 6 della L.R. 17.2.1993, n. 9, lo Statuto della Comunità Montana del Melandro nel testo allegato.

 

 

ALLEGATO

 

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

 

Art. 1. Costituzione, denominazione e natura giuridica.

     1. La Comunità Montana “Melandro” costituita con Decreto del Presidente della Giunta Regionale di Basilicata, quale unione dei comuni montani di Brienza, Picerno, Sant’Angelo Le Fratte, Sasso di Castalda, Satriano di Lucania, Savoia di Lucania, Tito e Vietri di Potenza, è l’Ente Locale sovracomunale.

     2. La Comunità Montana promuove, programma ed attua le politiche a favore del territorio e a tutela degli interessi della popolazione, raccordandosi, sia a livello strategico che organizzativo, con i Comuni membri.

 

     Art. 2. Sede.

     1. La Comunità Montana ha la propria sede legale nel territorio del Comune di Savoia di Lucania.

 

Art. 3. Segni distintivi.

     1. La Comunità Montana ha un proprio stemma e gonfalone con la seguente descrizione grafica:

     - in alto, otto nodi in un cerchio racchiuso in una stella ad otto punte;

     - in basso, una montagna spaccata dal fiume “Melandro” che alla Comunità Montana dà il nome.

     2. Le modalità e le forme di utilizzo sono disciplinate con apposito regolamento che può prevedere anche la concessione in uso dello stemma da parte di associazioni o enti operanti nel territorio.

 

Art. 4. Albo Pretorio.

     1. Nel palazzo adibito a sede della Comunità Montana la Giunta Esecutiva destina un apposito spazio, facilmente accessibile, ad Albo Pretorio per la pubblicazione degli atti.

     2. Le deliberazioni, le determinazioni e tutti gli atti che devono essere portati a conoscenza dei cittadini sono affissi presso l’Albo Pretorio della Comunità Montana.

     3. La pubblicazione avviene in modo da garantire la facilità di lettura.

 

Art. 5. Finalità.

     1. La Comunità Montana, nell’ambito delle finalità generali ad essa assegnate dalla legge, persegue, prioritariamente, i seguenti obiettivi:

     a) lo sviluppo delle attività turistiche mediante rinnovamento e l’ordinata espansione delle attrezzature e servizi;

     b) la tutela, la promozione e lo sviluppo dell’artigianato e delle piccole imprese, favorendo l’associazionismo e la cooperazione, per consentire una vasta collocazione dei prodotti ed in special modo per quelli locali;

     c) la valorizzazione del patrimonio montano anche al fine di uno sviluppo turistico per l’intero arco dell’anno;

     d) nell’ambito dei piani di sviluppo e dei programmi di interventi, la conservazione e difesa dell’ambiente, al fine di un coerente sviluppo delle attività turistiche;

     e) tutela il patrimonio storico, artistico ed archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività.

 

Art. 6. Funzioni.

     1. La Comunità Montana è titolare di funzioni attribuite dalla legge e dagli interventi speciali per la montagna stabiliti dall’Unione Europea e dalle leggi statali e regionali.

     2. Costituisce la sede naturale della localizzazione di funzioni delegate dai comuni membri, dalla Provincia e dalla Regione.

     3. E’ titolare dell’esercizio associato delle funzioni dei comuni membri e dell’esercizio associato di funzioni regionali ad essi delegati.

     4. Promuove l’esercizio associato di funzioni e servizi.

     5. In particolare:

     a) gestisce gli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla normativa della Comunità Europea e dalla legge nazionale e regionale;

     b) adotta il Piano Pluriennale di Sviluppo Socio Economico per la realizzazione di opere ed interventi e i suoi aggiornamenti in armonia con la programmazione regionale e provinciale;

     c) partecipa, insieme agli altri Enti Locali, alla realizzazione ed alla gestione degli sportelli unici per le attività produttive attivati presso le competenti strutture comunali, nell’ottica della semplificazione e dello snellimento delle funzioni amministrative;

     d) adotta i programmi annuali operanti in esecuzione del Piano di Sviluppo Socio Economico;

     e) esprime il parere preventivo ed obbligatorio in caso di utilizzazione delle risorse del suolo e del sottosuolo;

     f) predispone, coordina ed attua programmi di interventi intesi a dotare il proprio territorio con la esecuzione di opere pubbliche, delle infrastrutture idonee a consentire migliori condizioni di abitabilità ed a consentire la base di sviluppo economico;

     g) promuove il turismo valorizzando la montagna quale risorsa turistica e mediante la predisposizione di programmi di riqualificazione strutturali e di risorse per attività promozionali ed incentivanti;

     h) adotta piani pluriennali di opere ed interventi;

     i) tutela e valorizza il patrimonio boschivo, anche attraverso la promozione di iniziative imprenditoriali, la prevenzione di episodi di danneggiamento, il recupero dei territori incolti ed abbandonati, la bonifica montana, l’individuazione delle aree di particolare pregio ambientale;

     l) per sopperire alla mancanza di mezzi, strutture e personale dei singoli comuni e nell’ottica dell’efficienza, economicità e della produttività di servizi; esercita funzioni in materia di gestione dei rifiuti, di trasporto pubblico locale e di valorizzazione e promozione dei beni culturali;

     m)attua ogni altra iniziativa per la realizzazione delle finalità e degli obiettivi di cui ai punti precedenti.

 

Art. 7. Programmazione e cooperazione interistituzionali.

     1. La Comunità Montana adotta il metodo e gli strumenti della programmazione sia nello svolgimento del ruolo di promozione, impulso e sviluppo ordinato ed armonico del territorio sia nello svolgimento del ruolo di organizzazione e razionalizzazione delle strutture, risorse e servizi.

     2. I rapporti con gli altri soggetti pubblici sono informati ai principi della cooperazione per la realizzazione di strategie comuni e di azioni congiunte e coordinate.

 

Art. 8. Statuto.

     1. Lo Statuto stabilisce le norme fondamentali regolanti l’assetto organizzativo della Comunità Montana.

     2. In particolare lo Statuto disciplina:

     a) l’articolazione, la composizione, le modalità di elezione e le attribuzioni degli organi politici;

     b) l’ordinamento degli uffici e dei servizi;

     c) l’attività di programmazione;

     d) le forme di collaborazione con i Comuni associati;

     e) le modalità di gestione dei servizi;

     f) le forme di partecipazione della popolazione alle politiche a favore del territorio montano.

     3. Le modifiche dello Statuto possono essere proposte dalla Giunta Esecutiva da un quinto dei consiglieri assegnati o dai Comuni membri con delibere adottate a maggioranza dei consiglieri assegnati.

 

Art. 9. Regolamenti.

     1. La Comunità Montana emana i regolamenti previsti dalla legge e dallo Statuto. Può emanare regolamenti in tutte le materie di sua competenza.

     2. I regolamenti contengono norme generali, astratte e sintetiche ed evitano di riprodurre disposizioni già in vigore.

     3. Salvo deroghe previste dalla legge, l’esercizio della potestà regolamentare spetta al Consiglio Generale che la esercita su iniziativa della Giunta Esecutiva o di un quinto dei consiglieri generali in carica.

     4. La delibera di approvazione del Regolamento è adottata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

     5. I regolamenti sono pubblicati all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dopo l’adozione della delibera di approvazione e per altri quindici giorni dopo l’esecutività della stessa.

     6. Per le modifiche dei regolamenti si applicano le disposizioni dei commi precedenti.

 

TITOLO II

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DELLA COMUNITA’ MONTANA

 

Art. 10. Organi della Comunità Montana.

     1. Gli Organi della Comunità Montana sono il Consiglio Generale, la Giunta Esecutiva ed il Presidente della Giunta Esecutiva.

 

CAPO I

IL CONSIGLIO GENERALE

 

Art. 11. Composizione, durata ed elezione.

     1. Il Consiglio Generale, è costituito esclusivamente da amministratori dei Comuni membri, eletti dai rispettivi consigli, dei quali sono membri e dura in carica cinque anni.

     2. Ogni Comune è rappresentato da un numero di amministratori pari a tre, eletti a scrutinio segreto e col sistema del voto limitato garantendo la rappresentanza delle minoranze.

     Sono proclamati eletti gli amministratori che hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti è proclamato eletto l’amministratore che riporta il maggior numero di voti in una successiva votazione di ballottaggio da tenersi, nella stessa seduta, tra gli amministratori che hanno riportato lo stesso numero di voti. Se anche dopo il ballottaggio si registra una parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.

     3. Ogni Consiglio Comunale provvede, entro e non oltre trenta giorni dal suo insediamento, alla nomina dei propri rappresentanti che restano in carica fino alla scadenza del Consiglio Generale. Provvede, altresì, alla nomina dei rappresentanti in sostituzione di quelli deceduti, dimessisi, impediti permanentemente, rimossi o che hanno perso la qualità di amministratori di comune membro.

     4. Il Consiglio Generale nella sua prima riunione è convocato e presieduto dal consigliere più anziano d’età che pone all’ordine del giorno la convalida degli eletti, la nomina del Presidente della Giunta Esecutiva, degli Assessori e del Presidente del Consiglio Generale.

     5. Il consigliere generale entra in carica al momento dell’acquisizione agli atti della Comunità Montana del provvedimento di nomina ed esercita le sue funzioni fino all’entrata in carica del successore.

     6. Le dimissioni da consigliere generale sono irrevocabili e vanno presentate al Sindaco del Comune dove ricopre la carica di amministratore e al Presidente della Comunità Montana.

     7. In caso di cessazione per qualsiasi motivo dalla carica di consigliere generale, il Consiglio comunale provvede alla sua sostituzione nella seduta immediatamente successiva alla conoscenza della vacanza.

     8. Il consigliere generale, che sostituisce un altro cessato anzitempo, rimane in carica fino a quando sarebbe rimasto in carica il consigliere generale sostituito.

     9. In caso di scioglimento di un Consiglio Comunale il Comune continua ad essere rappresentato dai consiglieri generali da esso nominati fino all’acquisizione agli atti della Comunità Montana del provvedimento di nomina dei successori a seguito dell’elezione del nuovo Consiglio Comunale.

 

Art. 12. Sedute.

     1. Le sedute di prima convocazione sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei consiglieri generali assegnati.

     2. Le sedute di seconda convocazione da tenersi almeno ventiquattro ore dopo la seduta di prima convocazione, sono valide con la presenza di almeno un terzo dei consiglieri generali assegnati.

     3. Le sedute sono pubbliche. In presenza di eccezionali circostanze, il Consiglio Generale può deliberare, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, che una seduta o parte di essa non sia pubblica.

     4. Il Consiglio si riunisce di norma nella sala consiliare della sede della Comunità Montana, salvo sia altrimenti stabilito dal Presidente del Consiglio Generale, nel qual caso può riunirsi in altra sede nell’ambito territoriale della Comunità Montana.

 

Art. 13. Convocazione.

     1. Il Consiglio Generale è convocato dal Presidente del Consiglio con avviso scritto contenente il luogo, la data, l’ora di inizio della seduta e l’elenco degli argomenti iscritti all’ordine del giorno che dovrà essere pubblicato all’Albo della Comunità e dei Comuni che ne fanno parte e consegnato o trasmesso con raccomandata A.R. al domicilio dei consiglieri nei seguenti termini:

     a) almeno 7 giorni per la convocazione in seduta ordinaria e straordinaria;

     b) almeno 24 ore prima dell’adunanza quando il Consiglio è convocato in via d’urgenza.

 

Art. 14. Votazione.

     1. Le votazioni avvengono per scrutinio palese, ivi comprese quelle per l’elezione del Presidente del Consiglio Generale, del Presidente della Giunta Esecutiva e degli Assessori, per la revoca degli Assessori e per la mozione di sfiducia.

     2. Le votazioni concernenti persone avvengono a scrutinio segreto.

     3. Le votazioni avvengono con l’assistenza ed il controllo di due consiglieri, uno di maggioranza e uno di minoranza, designati dal Presidente ad inizio di seduta.

     4. Le delibere sono valide se ottengono la maggioranza assoluta dei votanti salvo i casi in cui è richiesta una maggioranza qualificata.

     Dal computo dei votanti vanno esclusi i consiglieri generali che dichiarano di astenersi.

 

Art. 15. Ruolo.

     1. Il Consiglio Generale, quale organo di rappresentanza dei Comuni membri, determina l’indirizzo politico attraverso l’adozione degli atti fondamentali ed esercita il controllo sia politico che amministrativo.

     2. Gli atti fondamentali riguardano l’ordinamento istituzionale e la produzione normativa statutaria e regolamentare, la programmazione socio-economica e finanziaria e le modalità di gestione dei servizi e dei rapporti interistituzionali.

 

Art. 16. Attribuzioni e competenze.

     1. Il Consiglio Generale ha competenza limitata ai seguenti atti:

     a) Statuto e regolamenti;

     b) piani e programmi strategici;

     c) bilancio di previsione e relativi allegati;

     d) rendiconto della gestione;

     e) elegge il Presidente del Consiglio Generale, il Presidente della Giunta Esecutiva, gli Assessori, il Revisore dei Conti, i componenti delle Commissioni Consiliari;

     f) nomina, designa e revoca i propri rappresentanti presso Enti, fatta eccezione la competenza in materia del Presidente della Giunta Esecutiva;

     g) assunzione diretta di pubblici servizi, costituzione di istituzioni, di consorzi e di aziende speciali, partecipazione a società di capitali, convenzioni con altri Enti;

     h) accettazione di funzioni delegate dai Comuni membri e dalla Provincia;

     i) atti di indirizzo per l’esercizio associato presso la Comunità Montana di funzioni delegate dalla Regione ai Comuni membri;

     l) contrazione di mutui non previsti in atti già approvati dal Consiglio Generale ed emissione di prestiti obbligazionari;

     m)adotta tutti gli altri provvedimenti previsti dalle leggi, regolamenti e dal presente Statuto.

     2. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al comma precedente non possono essere adottate in via d’urgenza da altri organi, salvo le variazioni di bilancio.

 

Art. 17. Verbalizzazione.

     1. Il Segretario-Direttore redige i verbali delle riunioni del Consiglio Generale che sottoscrive insieme al Presidente della seduta.

 

Art. 18. Regolamento e funzionamento del Consiglio Generale.

     1. Il Consiglio Generale adotta, a maggioranza assoluta dei consiglieri generali assegnati, il Regolamento per il suo funzionamento.

     2. Il Regolamento disciplina le Commissioni Consiliari e la loro composizione, l’esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei Consiglieri e la composizione dei gruppi.

 

Art. 19. Decadenza per mancata partecipazione alle adunanze del Consiglio Generale.

     1. I Consiglieri Generali sono tenuti a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio Generale.

     2. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, dà luogo all’avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza da consigliere generale con contestuale avviso all’interessato che può far pervenire le sue giustificazioni entro 15 giorni dalla notifica dell’avviso.

     3. Per la dichiarazione di decadenza è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

 

Art. 20. Il Presidente del Consiglio Generale: Elezioni ed attribuzioni.

     1. Il Presidente del Consiglio Generale è eletto nella prima adunanza del Consiglio Generale dopo la convalida degli eletti e la nomina del Presidente e della Giunta Esecutiva.

     2. L’elezione avviene a scrutinio palese a maggioranza dei Consiglieri assegnati.

     3. Al Presidente del Consiglio generale sono attribuiti i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del Consiglio.

     4. Il Presidente del Consiglio Generale assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.

     5. Il Presidente del Consiglio Generale è tenuto a riunire il Consiglio nel termine non superiore a venti giorni quando lo richiedono un quinto dei Consiglieri o il Presidente della Giunta Esecutiva, inserendo all’ordine del giorno le questioni richieste.

     6. Il Consiglio Generale è convocato, altresì, su richiesta del Revisore dei Conti quando siano riscontrate gravi irregolarità nella gestione.

 

CAPO II

LA GIUNTA ESECUTIVA

 

     Art. 21. Composizione, elezione e surroga.

     1. La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente e da un numero di Assessori che non deve essere superiore ad un terzo, arrotondato automaticamente, dal numero dei consiglieri assegnati computando a tal fine il Presidente della Giunta Esecutiva medesima.

     2. La Giunta Esecutiva è eletta dal Consiglio Generale nella prima adunanza subito dopo la convalida degli eletti.

     3. L’elezione deve avvenire, comunque, entro 60 giorni dalla scadenza del termine fissato per la prima convocazione del Consiglio Generale o dalla data in cui si è verificata la vacanza o, in caso di dimissioni, dalla data di presentazione delle stesse.

     4. L’elezione è effettuata sulla base di un documento programmatico, sottoscritto da almeno un terzo dei consiglieri generali assegnati, contenente la lista dei candidati alle cariche di Presidente, Vicepresidente e Assessori, a seguito di un dibattito sulle dichiarazioni rese dal candidato alla carica di Presidente.

     5. Sono eleggibili alle cariche di Presidente, Vicepresidente e Assessore esclusivamente gli amministratori in carica dei Comuni membri.

     6. L’elezione avviene a scrutinio palese per appello nominale a maggioranza assoluta dei Consiglieri generali assegnati. A tal fine sono indette tre successive votazioni, da tenersi in distinte sedute nel termine di cui al comma 3. Qualora in nessuna di esse si raggiunga la maggioranza predetta, il Consiglio Generale viene sciolto secondo le modalità stabilite dalla legge.

     7. La vacanza permanente della carica di Presidente o di oltre la metà dei restanti componenti della Giunta Esecutiva comporta la decadenza della Giunta Esecutiva stessa.

     8. La vacanza delle cariche suddette si verifica in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decesso, revoca, cessazione del mandato di amministratore di Comune membro.

 

Art. 22. Durata in carica.

     1. La Giunta Esecutiva esercita le funzioni fino all’insediamento dei successori.

 

Art. 23. Mozione di sfiducia.

     1. Il Presidente e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri generali assegnati.

     2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri generali. Essa va messa a votazione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

 

     Art. 24. Revoca e surroga degli Assessori.

     1. Il Consiglio Generale può revocare su proposta motivata il Vicepresidente e i singoli Assessori.

     2. Alla sostituzione dei singoli componenti della Giunta deceduti, dimissionari, revocati o cessati provvede il Consiglio Generale nella prima seduta.

 

Art. 25. Ruolo.

     1. La Giunta Esecutiva è l’organo di governo della Comunità Montana.

     2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità e della visione d’insieme degli interessi dei Comuni membri.

 

Art. 26. Funzionamento.

     1. La Giunta Esecutiva è convocata e presieduta dal Presidente che stabilisce l’ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

     2. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla Giunta Esecutiva stessa.

     3. La Giunta Esecutiva si riunisce in sedute non pubbliche e delibera a maggioranza con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti assegnati.

 

Art. 27. Attribuzioni.

     1. Alla Giunta Esecutiva compete l’adozione di tutti gli atti di amministrazione a contenuto generale o ad elevata discrezionalità, nonché di tutti gli atti che per loro natura debbono essere adottati da organi collegiali e non rientrano nella competenza del Consiglio Generale, del Presidente e dei Dirigenti.

     2. La Giunta Esecutiva svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei e i criteri generali cui dovranno attenersi i dirigenti e i responsabili dei servizi nell’esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge e dallo Statuto.

     3. La Giunta Esecutiva adotta i Regolamenti ad essi riservati dalla legge.

 

CAPO III

PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

 

     Art. 28. Ruolo ed attribuzione.

     1. Il Presidente è il capo dell’esecutivo della Comunità Montana e in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di sovrintendenza e di alta amministrazione.

     2. In particolare:

     a) rappresenta la Comunità Montana in tutti i rapporti e le sedi istituzionali e sociali convenienti;

     b) firma tutti gli atti nell’interesse della Comunità Montana per i quali tale potere non sia attribuito dalla legge o dallo Statuto al Segretario od ai Dirigenti;

     c) convoca e presiede la Giunta Esecutiva, fissando l’ordine del giorno e distribuendo gli affari sui quali essa deve deliberare tra i componenti delle medesima in armonia con le deleghe a questi rilasciate;

     d) firma i verbali e le deliberazioni della Giunta Esecutiva unitamente al Segretario;

     e) impartisce ai componenti della Giunta esecutiva direttive politiche ed amministrative relative all’indirizzo generale dell’Ente;

     f) coordina e stimola l’attività dei singoli componenti della Giunta, viene da questi informato di ogni iniziativa che influisca sull’indirizzo politico-amministrativo dell’Ente;

     g) svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi, impartendo direttive, indicando obiettivi e attività necessarie per la realizzazione dei programmi dell’Ente, anche sulla base di indicazioni della Giunta;

     h) adotta, di concerto con il Segretario ed i Dirigenti, in relazione alla loro competenza, atti di carattere generale per garantire il coordinamento ed il regolare funzionamento degli uffici e dei servizi.

     i) promuove, tramite il Segretario, indagini e verifiche sull’attività degli uffici e dei servizi;

     l) può acquisire presso tutti gli uffici e servizi informazioni anche riservate;

     m)promuove ed assume iniziative volte ad assicurare che aziende, enti, istituzioni della Comunità Montana nonché consorzi o società di cui essa fa parte, svolgano la rispettiva attività secondo gli indirizzi fissati dagli organi collegiali della Comunità;

     n) conclude accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ai sensi delle disposizioni sul procedimento amministrativo, fatto salvo l’intervento dell’organo competente all’adozione del provvedimento stesso;

     o) stipula gli accordi di programma, fermo restando la competenza degli altri organi ad intervenire al riguardo;

     p) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti della Comunità presso Enti, Aziende ed Istituzioni;

     q) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

 

Art. 29. Il vice presidente della Giunta Esecutiva. Ruolo ed attribuzioni.

     1. Il Vice Presidente è l’Assessore designato nel documento programmatico a ricoprire tale carica.

     2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza e impedimento temporaneo.

     3. Gli Assessori, in caso di assenza o impedimento del Vice Presidente, esercitano le funzioni sostitutive del Presidente secondo l’ordine di elencazione nel documento programmatico.

 

TITOLO III

TECNOSTRUTTURE

CAPO I

PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI

 

     Art. 30. Amministrazione.

     1. La Comunità Montana nel rispetto delle disposizioni di legge degli accordi collettivi nazionali e dello Statuto, disciplina, con uno o più regolamenti, l’organizzazione degli uffici e dei servizi, la dotazione organica, lo stato giuridico e trattamento economico del personale, le modalità per la determinazione dei criteri e dei parametri di efficacia ed efficienza da impiegare nel controllo di gestione.

     2. Allo scopo di assicurare efficienza, efficacia, imparzialità e trasparenza all’azione amministrativa, i Regolamenti di organizzazione e del personale si uniformano, secondo le modalità indicate negli articoli seguenti, a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione nonché a principi di professionalità e responsabilità del personale.

 

Art. 31. Organizzazione.

     1. La struttura organizzativa dell’Ente si articola in relazione alle esigenze funzionali e questionali derivanti dall’espletamento dell’attività istituzionale nonché in relazione alle proprie dimensioni.

     2. L’organizzazione inerente la suddetta articolazione verrà disciplinata con apposito Regolamento in base ai criteri di cui al precedente art. 30.

 

Art. 32. Il Regolamento degli uffici e dei servizi.

     1. Il Regolamento di cui al 2° comma del precedente Articolo. 31, disciplina:

     a) le forme, i termini e le modalità di organizzazione delle tecnostrutture;

     b) la dotazione organica e la modalità di accesso all’impiego;

     c) il Segretario generale – direttore;

     d) la dirigenza;

     e) i responsabili dei servizi;

     f) le procedure per l’adozione delle determinazioni;

     g) i casi di incompatibilità;

     h) gli organi collegiali;

     i) gli ulteriori aspetti concernenti l’organizzazione ed il funzionamento degli uffici.

 

Art. 33. Rapporti tra organi politici e dirigenza.

     1. Gli organi politici della Comunità Montana, nell’ambito delle rispettive competenze, definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.

     2. Alla dirigenza della Comunità Montana e ai responsabili dei servizi spetta in modo autonomo e con responsabilità di risultato la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l’adozione degli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo.

     3. I rapporti tra organi politici e dirigenza sono improntanti ai principi di lealtà e di cooperazione.

 

Art. 34. Il Segretario Direttore.

     1. Il Segretario Direttore sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e in tale veste esercita la funzione di raccordo tra gli organi politici e la struttura tecnica.

     2. Svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi politici in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai Regolamenti. Partecipa, in tale veste, alle riunioni del Consiglio Generale e della Giunta Esecutiva e ne cura l’attività di assistenza e verbalizzazione.

     3. Esprime il parere di cui all’art. 49 dell’Ordinamento Locale in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l’Ente non abbia responsabili di servizi.

     4. Può rogare tutti i contratti nei quali la Comunità Montana è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell’interesse della stessa.

     5. Esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai Regolamenti o conferitagli dal Presidente.

     6. Esercita le funzioni di Direttore Generale nell’ipotesi prevista dall’art. 108. comma 4, dell’Ordinamento Locale.

     7. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Segretario Direttore, un dirigente designato dalla Giunta Esecutiva può essere incaricato di specifiche funzioni vicarie.

 

Art. 35. Responsabili dei servizi.

     1. Ciascun servizio, individuato dal Regolamento, è affidato dal Presidente, sentito il parere del Segretario-Direttore, a un responsabile di servizio che svolge le funzioni ad esso attribuite dalla legge e dal Regolamento.

     2. In caso di assenza o impedimento temporaneo del responsabile del servizio l’incarico della sostituzione è attribuito con determinazione dal Segretario – Direttore.

 

Art. 36. Incarichi di dirigenza e di alta specializzazione.

     1. La Giunta Esecutiva può deliberare, anche al di fuori della dotazione organica, l’assunzione a tempo determinato di personale dirigenziale e di alta specializzazione, a condizione che detto personale non sia presente all’interno delle tecnostrutture.

 

CAPO II

ATTI AMMINISTRATIVI

 

Art. 37. Forme degli atti amministrativi.

     1. Gli atti amministrativi del Consiglio Generale e della Giunta Esecutiva sono adottati, nell’ambito delle competenze ad essi attribuite, nella forma delle deliberazioni.

     2. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta dalla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.

     3. Gli atti amministrativi del Presidente e dei dirigenti sono adottati, nell’ambito delle competenze ad essi attribuite, nella forma rispettivamente di decreti e determinazioni.

 

CAPO III

REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

 

     Art. 38. Organo di revisione.

     1. La revisione economico-finanziaria, disciplinata dall’ordinamento contabile, è affidata ad un solo Revisore.

     2. La nomina, la durata dell’incarico, le cause di cessazione e le funzioni dell’Organo di Revisione sono disciplinate dalla legge.

 

TITOLO IV

STRUMENTI E RISORSE PER LA REALIZZAZIONE DEI FINI ISTITUZIONALI

CAPO I

STRUMENTI E RISORSE PER LA REALIZZAZIONE DEI FINI ISTITUZIONALI

 

Art. 39. Obiettivi della programmazione e della cooperazione.

     1. Per la realizzazione dei fini istituzionali la Comunità Montana assume il metodo della programmazione e della cooperazione con altri soggetti pubblici e privati operanti nel territorio e in primo luogo con i Comuni membri con i quali opera in stretto raccordo.

     2. Tale modalità esplicativa dell’azione della Comunità Montana è mirata a:

     a) consentire ai comuni membri, specialmente quelli di minore dimensione, di cogliere opportunità che diversamente sarebbero loro precluse;

     b) attuare una raccolta organica di dati e informazioni sulla popolazione e sul territorio per consentire decisioni consapevoli;

     c) attivare procedure decisionali e operative tese a realizzare un soddisfacente equilibrio tra partecipazione e autonomia dei singoli Comuni membri e coordinamento delle loro azioni;

     d) favorire la circolazione delle conoscenze e delle informazioni sui vari aspetti concernenti la zona omogenea;

     e) armonizzare l’azione della Comunità Montana con quella della Regione, degli organi periferici dello Stato e degli organismi e enti operanti sul territorio di competenza;

     f) formulare procedure per la tempestiva individuazione dei bisogni collettivi e per la consultazione degli operatori economici e sociali;

     g) rendere flessibile l’uso delle risorse e strutture  organizzative.

     3. In particolare:

     a) la cooperazione coi Comuni membri è esercitata attraverso il loro coordinamento da attuare con la creazione di strutture e meccanismi standardizzati di raccordo;

     b) la programmazione deve servire ad innovare rispetto alle tendenze spontanee e inerziali, ad ottenere un grado di consapevolezza delle conseguenze degli interventi, a stabilire regole decisionali e a controllare i risultati.

 

Art. 40. Documenti programmatici.

     1. Oltre ai documenti della programmazione contenuti nell’ordinamento contabile la Comunità Montana adotta, avendo cura di creare un sistema armonico di utili strumenti ed evitando duplicazioni, i seguenti documenti programmatici:

     a) il piano pluriennale di sviluppo socio-economico;

     b) il piano dei servizi dei Comuni membri da gestire in forma associata;

     c) il programma annuale operativo di attuazione;

 

Art. 41. Piano Pluriennale di Sviluppo Socio-Economico.

     1. La Comunità Montana adotta il piano pluriennale di sviluppo economico – sociale e provvede agli aggiornamenti nei termini e nei modi previsti dalla legge regionale 17 febbraio 1993 n. 9 tenendo conto delle indicazioni programmatiche degli altri livelli di governo riguardanti il territorio della zona omogenea.

     2. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico, che costituisce lo strumento unitario e di sintesi della programmazione interessante il territorio della Comunità Montana:

     a) serve a costruire scenari futuri per decidere in tempo le azioni da compiere tese a raggiungere determinati obiettivi, sulla base della conoscenza delle realtà in cui si opera;

     b) costituisce un mezzo per conseguire un più elevato benessere sociale;

     c) consiste in un insieme fattibile e coerente di scelte logiche che contengono elementi di progettualità;

     d) si concretizza in un dinamico mezzo di governo che connette in sequenza le finalità, gli obiettivi, le risorse, le azioni e i risultati in un continuo flessibile divenire.

 

Art. 42. Articolazione del Piano Pluriennale di Sviluppo Socio-Economico.

     1. In aderenza agli scopi ad esso attribuiti dalla legge ed in particolare dall’art. 7 della legge sulla montagna il piano di sviluppo socioeconomico è articolato in distinte sezioni omogenee riguardanti lo sviluppo economico, quello sociale, la valorizzazione dell’ambiente, la gestione dei servizi con particolare riferimento a quelli dei Comuni membri da gestire in forma associata, le indicazioni urbanistiche concorrenti alla formazione del piano provinciale di coordinamento.

 

Art. 43. Piano dei servizi dei Comuni membri gestiti in forma associata.

     1. Una speciale sezione riguardante i servizi del piano pluriennale di sviluppo socio-economico assume la denominazione di piano dei servizi dei Comuni membri gestiti in forma associata.

     2. Ai fini della definizione di tale specifico piano, la Comunità Montana effettua una ricognizione dei servizi dei Comuni membri per valutare l’idoneità delle forme di gestione adottate con riferimento all’ambito territoriale e ad esigenze funzionali ed economiche.

     3. A seguito delle risultanze derivanti dalla ricognizione e dalla verifica, la Comunità Montana promuove di concerto coi Comuni membri le iniziative necessarie volte alla scelta delle forme più idonee per la gestione associata dei servizi comunali dando la priorità ai servizi di supporto.

     4. Il piano contiene l’assetto, la dimensione e le caratteristiche dei servizi, la forma di gestione prescelta previa valutazione comparativa, le dotazioni patrimoniali e di personale, il piano finanziario degli interventi e quello di gestione, lo schema di convenzione da stipulare con i Comuni membri contenente la durata, le forme di consultazione, i rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie.

 

Art. 44. Programmi annuali operativi di attuazione.

     1. Il piano pluriennale si realizza attraverso i programmi annuali operativi di attuazione

contenenti le opere e le iniziative da porre in essere nel corso dell’esercizio.

 

CAPO II

SERVIZI PUBBLICI E FORME ASSOCIATIVE

 

Art. 45. Forme di gestione.

     1. La Comunità Montana organizza e gestisce i servizi pubblici, compatibilmente con il loro oggetto e le loro finalità, con criteri imprenditoriali nelle forme che assicurino un elevato grado di efficacia e di efficienza.

     2. Le deliberazioni consiliari per l’assunzione e la scelta delle forme più idonee di gestione dei servizi sono corredate da uno studio di fattibilità che evidenzi i costi da sostenere con riferimento ai proventi, ricavi o benefici attesi.

     3. La Comunità Montana impianta e gestisce i servizi pubblici nelle seguenti forme:

     a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non è opportuno costituire un’istituzione o un’azienda;

     b) in concessione a terzi, per ragioni tecniche economiche e di opportunità sociale;

     c) mediante aziende speciali, per servizi di notevole rilevanza economica e imprenditoriale;

     d) mediante istituzioni, per servizi sociali senza alcuna rilevanza imprenditoriale;

     e) mediante società di capitali quando sia opportuna, in relazione alla natura dei servizi da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;

     f) in associazione con altri enti in rapporto alla dimensione ottimale dei bacini d’utenza.

 

Art. 46. Collaborazione con altri enti e organismi politici.

     1. La Comunità Montana può promuovere forme di cooperazione e di associazione con altri enti ed organismi pubblici per l’esercizio coordinato di funzioni o di servizi, ovvero per la gestione comune di servizi avvalendosi dell’ordinamento locale.

 

     Art. 47. Adesione all’UNCEM.

     1. La Comunità Montana aderisce all’Unione Nazionale Comuni, Comunità ed Enti Montani.

     2. La Comunità Montana può deliberare l’adesione ad altre associazioni di enti locali i cui fini siano in armonia con quelli contemplati dallo Statuto.

 

CAPO III

NORME FINANZIARIE

 

Art. 48. Entrate.

     1. La Comunità Montana dispone di entrate proprie provenienti dalla gestione dei servizi attivati e di entrate trasferite sia dallo Stato sia da altri Enti e organismi pubblici e privati.

     2. La Comunità Montana dispone anche di un contributo annuale per spese di gestione da parte dei Comuni membri.

 

Art. 49. Ordinamento finanziario e contabile.

     1. La Comunità Montana adotta il regolamento di contabilità, le cui norme sono improntate alla semplificazione delle procedure.

 

Art. 50. Tesoriere.

     1. Il servizio di tesoreria è affidato mediante gara ad evidenza pubblica ad un istituto bancario per un periodo non superiore a cinque anni.

     2. Il regolamento di contabilità disciplina il contenuto della convenzione da stipulare con il tesoriere.

 

CAPO I

INDIVIDUAZIONE DEI DIRITTI

 

     Art. 51. Diritto.

     1. La Comunità Montana, al fine di ampliare la tutela del cittadino utente nei confronti dell’amministrazione, individua i seguenti diritti:

     diritto all’informazione, diritto all’uguaglianza e imparzialità, diritto di accesso agli atti e di partecipazione al procedimento amministrativo, diritto di consultazione e diritto di controllo sociale.

 

CAPO II

GARANZIE E STRUMENTI

 

     Art. 52. Diritto all’informazione.

     1. A ciascun cittadino utente è garantita una informazione dettagliata sul funzionamento dei servizi, sull’indicazione delle condizioni e dei requisiti per accedervi, sulle procedure da seguire, sullo stato degli atti e delle procedure che lo riguardano.

     2. La Comunità Montana istituisce, a termini dell’art. 24 della legge sulla montagna, uno sportello poli-funzionale per offrire al cittadino un servizio di partecipazione e di informazione, documentazione e consulenza sulla pubblica amministrazione e sui pubblici servizi, avvalendosi di strumenti informatici e telematici.

 

Art. 53. Diritto di uguaglianza e imparzialità.

     1. L’accesso ai servizi pubblici e la loro erogazione sono ispirati al principio di uguaglianza di tutti gli utenti, senza alcuna distinzione, e di imparzialità da parte dei soggetti preposti.

 

Art. 54. Diritti di accesso e di partecipazione al procedimento amministrativo.

     1. E’ garantito a chiunque vi abbia interesse il diritto di accesso agli atti amministrativi nei modi e nei termini stabiliti dalla legge e dai regolamenti di attuazione.

     2. E’ altresì garantita, negli stessi modi e termini di cu al comma 1, la partecipazione al procedimento amministrativo.

 

Art. 55. Diritti di consultazioni e controllo sociale.

     1. Per consentire ai cittadini di far conoscere i propri pareri, esigenze e suggerimenti o di esercitare il controllo sociale, il regolamento individua e disciplina forme di consultazione e di controllo adeguate alle funzioni svolte dalla Comunità Montana.

 

TITOLO VI

STATUTO

 

     Art. 56. Approvazione.

     1. Lo Statuto è deliberato con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.

     2. Dopo l’espletamento del controllo da parte del competente organo regionale lo Statuto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata, affisso all’Albo Pretorio dell’Ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell’Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all’Albo Pretorio dell’Ente.

     3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si rinvia alle disposizioni regolamentari.

     4. La Comunità Montana fino al momento dell’emanazione della nuova normativa regionale alla quale è demandata la definizione degli ambiti territoriali omogenei delle Comunità Montane, applica le disposizioni del presente Statuto.

 

INDICE

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

 

Art. 1 – Costituzione, denominazione e natura giuridica

Art. 2 – Sede

Art. 3 – Segni distintivi

Art. 4 – Albo Pretorio

Art. 5 – Finalità

Art. 6 – Funzioni

Art. 7 – Programmazione e cooperazione interistituzionale

Art. 8 – Autonomia Statutaria

Art. 9 – Regolamenti

 

TITOLO II

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DELLA COMUNITA’ MONTANA

 

Art. 10 – Organi della Comunità Montana

 

CAPO I

Il Consiglio

 

Art. 11 – Composizione, durata ed elezioni

Art. 12 – Sedute

Art. 13 – Convocazione

Art. 14 – Votazione

Art. 15 – Ruolo

Art. 16 – Attribuzioni e competenze

Art. 17 – Verbalizzazione

Art. 18 – Regolamento e funzionamento del Consiglio Generale

Art. 19 – Decadenza per mancata partecipazione alle adunanze del Consiglio Generale

Art. 20 – Il Presidente del Consiglio Generale: Ruolo ed attribuzioni

 

CAPO II

La Giunta Esecutiva

 

Art. 21 – Composizione, elezione e surroga

Art. 22 – Durata in carica

Art. 23 – Mozione di sfiducia

Art. 24 – Revoca e surroga degli Assessori

Art. 25 – Ruolo

Art. 26 – Funzionamento

Art. 27 – Attribuzione

 

CAPO III

Il Presidente della Giunta Esecutiva

 

Art. 28 – Ruolo ed attribuzione

Art. 29 – Il Vice Presidente della Giunta Esecutiva: Ruolo ed attribuzioni

 

TITOLO III

TECNOSTRUTTURE

CAPO I

Principi e criteri direttivi

 

Art. 30 – Amministrazione

Art. 31 – Organizzazione

Art. 32 – Il Regolamento degli uffici e servizi

Art. 33 – Rapporti tra organi politici e dirigenza

Art. 34 – Il Segretario Direttore

Art. 35 – Responsabile dei servizi

Art. 36 – Incarichi di dirigenza e di alta specializzazione

 

CAPO II

Atti Amministrativi

 

Art. 37 – Forme degli atti amministrativi

 

CAPO III

Revisione economico-finanziaria

 

Art. 38 – Organo di revisione

 

TITOLO IV

STRUMENTI E RISORSE PER LA REALIZZAZIONE DEI FINI ISTITUZIONALI

CAPO I

Strumenti e risorse per la realizzazione dei fini istituzionali

 

Art. 39 – Obiettivi della programmazione e della cooperazione

Art. 40 – Documenti programmatici

Art. 41 – Piano Pluriennale di Sviluppo Socio-Economico

Art. 42 – Articolazione del Piano Pluriennale di Sviluppo Socio-Economico

Art. 43 – Piano dei servizi dei Comuni membri gestiti in forma associata

Art. 44 – Programmi annuali operativi di attuazione

 

CAPO II

Servizi pubblici e forme associative

 

Art. 45 – Forme di gestione

Art. 46 – Collaborazione con altri enti ed organismi politici

Art. 47 – Adesione all’UNCEM

 

CAPO III

Norme finanziarie

 

Art. 48 – Entrate

Art. 49 – Ordinamento finanziario e contabile

Art. 50 – Tesoriere

 

TITOLO V

DIRITTI DEI CITTADINI

CAPO I

Individuazione dei diritti

 

Art. 51 – Diritto

 

CAPO II

Garanzie e strumenti

 

Art. 52 – Diritto dell’informazione

Art. 53 – Diritto di uguaglianza e imparzialità

Art. 54 – Diritto di accesso e partecipazione al procedimento amministrativo

Art. 55 – Diritti di consultazione e controllo sociale

 

TITOLO VI

STATUTO

 

Art. 56 – Approvazione