§ 2.1.66 - L.R. 15 febbraio 1996, n. 7.
Norme su composizione e durata in carica del Collegio medico per l'accertamento della causa di servizio personale regionale. Modifica dell'art. 29 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:15/02/1996
Numero:7


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      Il Collegio medico è composto da
Art. 3.      Il collegio medico dura in carica cinque anni e, comunque, scade con il cessare di ogni legislatura
Art. 4.      Il Collegio di cui alla presente legge compila, per ciascun caso, un processo verbale, concludendo se l'infermità riscontrata costituisce o meno impedimento temporaneo o permanente alla [...]
Art. 5.      Ai componenti ed al segretario del Collegio Medico di cui al precedente art. 2 viene corrisposto un gettone di presenza nella misura di 103,20 Euro per ciascuna giornata di effettiva [...]
Art. 6.      E' abrogata la L.R. 6 gennaio 1983, n. 4
Art. 7.      L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge, valutabile presumibilmente in lire 8 milioni per l'anno 1996, farà carico al capitolo 415 del bilancio corrente ed allo [...]
Art. 8.      La presente legge regionale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione


§ 2.1.66 - L.R. 15 febbraio 1996, n. 7.

Norme su composizione e durata in carica del Collegio medico per l'accertamento della causa di servizio personale regionale. Modifica dell'art. 29 della L.R. 22 febbraio 1980 n. 11.

 

Art. 1. [1]

 

     Art. 2.

     Il Collegio medico è composto da:

     n. 3 medici ospedalieri specialisti in medicina legale e delle assicurazioni;

     n. 1 medico ospedaliero specialista in medicina del lavoro.

     I medici sono scelti nell'ambito delle strutture pubbliche operanti nella Regione, previa designazione dell'Azienda Sanitaria competente per territorio.

     Le funzioni di presidente del Collegio medico sono svolte dal sanitario che ha maggior anzianità di servizio.

     Il Collegio medico è integrato da un sanitario specialista operante in struttura pubblica ospedaliera nel caso che la natura della malattia denunciata lo renda necessario.

     In sede di accertamento sanitario, la persona interessata può farsi assistere dal proprio medico di fiducia.

     Le funzioni di segretario del Collegio medico sono svolte da un funzionario nominato con provvedimento del Presidente della Giunta Regionale.

 

     Art. 3.

     Il collegio medico dura in carica cinque anni e, comunque, scade con il cessare di ogni legislatura.

 

     Art. 4.

     Il Collegio di cui alla presente legge compila, per ciascun caso, un processo verbale, concludendo se l'infermità riscontrata costituisce o meno impedimento temporaneo o permanente alla prestazione del servizio da parte del dipendente e se l'infermità stessa ha prodotto menomazione dell'integrità fisica o psichica e, in caso affermativo, a quale categoria prevista dalle tabelle A e B allegate al D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 è ascrivibile la predetta menomazione.

     Il riconoscimento della dipendenza delle infermità fisiche o psichiche da causa di servizio è disposto con provvedimento della Giunta Regionale.

 

     Art. 5.

     Ai componenti ed al segretario del Collegio Medico di cui al precedente art. 2 viene corrisposto un gettone di presenza nella misura di 103,20 Euro per ciascuna giornata di effettiva partecipazione alle sedute del Collegio [2].

     L'importo del gettone previsto dal precedente comma viene rideterminato, in rapporto all'indice ISTAT della inflazione, con cadenza biennale e con decorrenza dal primo gennaio dell'anno successivo al compiuto biennio ad iniziare dal 1996.

     E' corrisposto, inoltre, ove spetti, il trattamento di missione ed il rimborso delle spese nei termini e con le modalità previste dalla L.R. 4 gennaio 1979, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 6.

     E' abrogata la L.R. 6 gennaio 1983, n. 4.

 

     Art. 7.

     L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge, valutabile presumibilmente in lire 8 milioni per l'anno 1996, farà carico al capitolo 415 del bilancio corrente ed allo stesso corrispondente capitolo dei bilanci successivi.

 

     Art. 8.

     La presente legge regionale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

 

 


[1] Sostituisce l'art. 29 della L.R. 22 febbraio 1980, n. 11.

[2] Comma così sostituito dall’art. 11 della L.R. 31 gennaio 2002, n. 10.