§ 2.1.11 - L.R. 4 giugno 1979, n. 18.
Trattamento economico di missione, di trasferimento del personale della Regione.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:04/06/1979
Numero:18


Sommario
Art. 1.      Il trattamento economico di missione e di trasferimento del personale della Regione Basilicata è regolato dalle norme della presente legge.
Art. 2.      A decorrere dal 1° ottobre 1978, al personale della Regione inviato in missione fuori dell'ordinaria sede di servizio, in località distanti almeno 10 Km, spetta la indennità di trasferta nella [...]
Art. 3.      Le missioni sono autorizzate preventivamente dal responsabile politico del Dipartimento o, per delega dello stesso, dal coordinatore o dal responsabile dell'Ufficio.
Art. 4.      Ai dipendenti inviati in missione è data facoltà di chiedere, dietro presentazione di regolare fattura, il rimborso della spesa dell'albergo di prima categoria per il personale delle fasce [...]
Art. 5.      L'indennità di trasferta non è dovuta quando la missione:
Art. 6.      Il dipendente inviato in missione anche per incarichi di lunga durata deve rientrare giornalmente in sede qualora la natura del servizio che esplica, riferita alle possibilità pratiche del [...]
Art. 7.      Ai dipendenti in missione compete il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi effettuati con servizi di linea. Il rimborso è limitato al costo dei biglietti di viaggio.
Art. 8.      Quando particolari esigenze di servizio lo impongono e qualora risulti economicamente più conveniente, può essere consentito l'uso di un proprio mezzo di trasporto, con la corresponsione, quale [...]
Art. 9.      Ai fini della presente legge, le distanze chilometriche si misurano, per i viaggi compiuti in ferrovia, tra la stazione ferroviaria di partenza e quella del luogo in cui la missione è compiuta.
Art. 10.      Al personale in missione, in aggiunta alle indennità ed ai rimborsi di cui agli articoli precedenti della presente legge, è dovuto anche il compenso per il lavoro straordinario, limitata mente [...]
Art. 11.      Le indennità ed i rimborsi previsti dalla presente legge sono liquidati, ai sensi del 4° comma dell'art. 67 della legge regionale 11 aprile-1978, n. 18, con atto del Presidente della Giunta o di [...]
Art. 12.      In caso di missione non inferiore a 24 ore, a richiesta dell'interessato, potrà anticiparsi un importo pari al presumibile delle spese di viaggio, ed ai due terzi dell'indennità presunta.
Art. 13.      L'impiegato il quale, al fine di ritrarne un indebito vantaggio, sottoscrive dichiarazioni in tutto od in parte non veritiere intorno alle missioni eseguite, risponde ad ogni effetto, anche [...]
Art. 14.      Al personale in posizione di comando, inviato in missione, è corrisposta l'indennità di trasferta nella misura prevista nei rispettivi Enti di provenienza, per la durata e con le indicazioni e [...]
Art. 15.      A decorrere dal 1° gennaio 1979 le misure dell'indennità di trasferta rideterminate ai sensi del comma 6° e successivi dell'art. 1 della legge 26 luglio 1978, n. 417 saranno applicate anche al [...]
Art. 16.      Al dipendente che a seguito di trasferimento ai sensi dell'art. 53 della legge regionale 25 luglio 1974, n. 16 trasferisca la propria residenza nel Comune in cui è situata la nuova sede di [...]
Art. 17.      Al dipendente trasferito è corrisposta l'indennità di trasferta per il tempo impiegato nel viaggio. Analogo trattamento, nella misura prevista per la qualifica rivestita dal dipendente alla data [...]
Art. 18.      Al dipendente trasferito spetta il rimborso delle spese sostenute per il viaggio in ferrovia dalle persone di famiglia di cui al precedente articolo fino all'ammontare del costo del biglietto di [...]
Art. 19.      Le spese per l'imballaggio, per la presa e resa a domicilio e per il carico e lo scarico lungo l'itinerario dei mobili, delle masserizie e del bagaglio escluso quello a mano, sono rimborsate [...]
Art. 20.      Al dipendente trasferito spetta un'indennità di prima sistemazione nella misura di L. 170.000 più tre mensilità dell'indennità integrativa speciale in vigore alla data del trasferimento della [...]
Art. 21.      Il personale trasferito, che, per riconosciuta impossibilità di trovare alloggio nella nuova sede di servizio, trasferisca la famiglia, i mobili e le masserizie in Comuni viciniori, è ammesso [...]
Art. 22.      (Omissis)
Art. 23.      Sono abrogate le norme regionali in contrasto con le disposizioni della presente legge.


§ 2.1.11 - L.R. 4 giugno 1979, n. 18.

Trattamento economico di missione, di trasferimento del personale della Regione.

 

TITOLO I

TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE

 

Art. 1.

     Il trattamento economico di missione e di trasferimento del personale della Regione Basilicata è regolato dalle norme della presente legge.

 

     Art. 2.

     A decorrere dal 1° ottobre 1978, al personale della Regione inviato in missione fuori dell'ordinaria sede di servizio, in località distanti almeno 10 Km, spetta la indennità di trasferta nella misura sotto indicata, per ogni 24 ore di assenza dalla sede, ivi compreso il tempo occorrente per il viaggio:

 

 

Fasce funzionali di inquadramento                Importo indennità

VII VI V                                                 L. 19.100

IV III II I                                              L. 14.000

 

 

     Per le ore residuali e per le missioni di durata inferiore alle 24 ore, l'indennità di trasferta spetta in ragione di un ventiquattresimo dalla diaria intera per ogni ora di missione. Sulle missioni orarie va operato l'arrotondamento per eccesso a lira intera.

     Nel caso di dipendenti che effettuino più di 12 missioni al mese, la indennità di trasferta di cui al primo comma è ridotta di un terzo.

     Ai fini dell'applicazione del secondo comma, le frazioni di ora inferiori a trenta minuti sono trascurate. Le altre sono arrotondate ad ora intera.

     Per le missioni effettuate all'estero spettano al personale le diarie nella misura netta, espressa nella valuta estera riferita a ciascun Paese, secondo i criteri stabiliti dal Decreto Ministeriale 2 marzo 1976, tabella B) 5° gruppo di personale, nel quale rientrano i dipendenti regionali appartenenti ai livelli VII, VI e V; nel 6° gruppo di personale della predetta tabella rientrano i dipendenti regionali appartenenti ai livelli IV, 111, II e I.

     Nel caso che dai competenti organi statali siano in futuro apportate variazioni alle misure netta delle diarie di cui al citato D.M. 2 marzo 1976 - tabella B) - tali variazioni si estenderanno automaticamente al personale della Regione.

 

     Art. 3.

     Le missioni sono autorizzate preventivamente dal responsabile politico del Dipartimento o, per delega dello stesso, dal coordinatore o dal responsabile dell'Ufficio.

 

     Art. 4.

     Ai dipendenti inviati in missione è data facoltà di chiedere, dietro presentazione di regolare fattura, il rimborso della spesa dell'albergo di prima categoria per il personale delle fasce funzionali VII, VI e V e di seconda categoria per il rimanente personale.

     In tali casi le misure delle indennità di trasferta sono ridotte di un terzo.

 

     Art. 5.

     L'indennità di trasferta non è dovuta quando la missione:

     a) sia compiuta nella località di abituale dimora;

     b) sia compiuta in località distante meno di 10 Km dalla sede di servizio;

     c) si protragga, senza giustificato motivo, oltre le effettive esigenze di servizio;

     d) sia di durata inferiore alle sei ore;

     e) sia svolta come normale servizio di istituto dal personale di vigilanza o di custodia;

     f) si protragga per oltre tre mesi rinnovabili, in via eccezionale, una sola volta.

     L'indennità di trasferta è ridotta di un terzo, della metà e di due terzi qualora il dipendente in missione fruisca, rispettivamente, di alloggio, vitto, alloggio e vitto gratuiti.

 

     Art. 6.

     Il dipendente inviato in missione anche per incarichi di lunga durata deve rientrare giornalmente in sede qualora la natura del servizio che esplica, riferita alle possibilità pratiche del rientro, lo consenta e la località della missione non disti, dalla sede di servizio, più di novanta minuti di viaggio, con il mezzo più veloce, desumibili dagli orari ufficiali dei servizi di linea.

 

     Art. 7.

     Ai dipendenti in missione compete il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi effettuati con servizi di linea. Il rimborso è limitato al costo dei biglietti di viaggio.

     E' ammesso l'uso dei treni rapidi normali e speciali, anche a prenotazione obbligatoria.

     L'uso dei trasporti aerei e marittimi deve essere espressamente autorizzato dal Responsabile politico competente.

     Per l'uso dei mezzi aerei sia all'interno che all'estero, è dovuto anche il rimborso della spesa di una assicurazione sulla vita, per l'uso dei mezzi stessi, nel limite di un massimale ragguagliato allo stipendio annuo lordo moltiplicato per il coeff. 10, per i casi di morte e di invalidità permanente.

     Per i viaggi sui mezzi aerei non è ammesso l'uso della 1a classe.

     Per i percorsi effettuati a piedi, in zone prive di strade, spetta l'indennità di L. 150 al Km.

     Per i viaggi compiuti gratuitamente o con mezzo di trasporto fornito dall'Amministrazione, compete, per ogni chilometro percorso, l'indennità di lire 2.

     I rimborsi di cui al presente articolo competono per tutti i servizi resi fuori della ordinaria sede di servizio anche se il personale non acquista titolo alla indennità di trasferta.

 

     Art. 8.

     Quando particolari esigenze di servizio lo impongono e qualora risulti economicamente più conveniente, può essere consentito l'uso di un proprio mezzo di trasporto, con la corresponsione, quale rimborso spese di viaggio, di una indennità chilometrica ragguagliata ad un quinto del costo di un litro di benzina super vigente nel tempo.

     Il consenso all'uso di un proprio mezzo viene rilasciato dal Responsabile politico del Dipartimento, o, per delega dello stesso, dal Coordinatore o Responsabile dell'Ufficio, previa dichiarazione scritta dell'interessato dalla quale risulti che l'Amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità circa l'uso del mezzo stesso.

     Il personale munito di patente di guida può, per i casi di comprovata necessità, essere autorizzato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio o dalla Giunta regionale alla guida degli automezzi di servizio.

     Nei casi previsti dai precedenti commi è rimborsata, inoltre, l'eventuale spesa sostenuta per il pedaggio autostradale, previa esibizione della relativa ricevuta.

     Per i percorsi compiuti nelle località di missione per recarsi dal luogo dove è stato preso alloggio al luogo sede dell'ufficio o viceversa e per spostarsi da uno ad altro luogo di lavoro nell'ambito del centro abitato non spetta alcun rimborso per spese di trasporto, né alcuna corresponsione di indennità chilometrica.

 

     Art. 9.

     Ai fini della presente legge, le distanze chilometriche si misurano, per i viaggi compiuti in ferrovia, tra la stazione ferroviaria di partenza e quella del luogo in cui la missione è compiuta.

Se la stazione è fuori dal centro abitato o dalla località isolata da raggiungere, la distanza tra la stazione ed il relativo centro abitato o la località isolata viene portata in aumento. Per i viaggi compiuti con mezzi diversi dalla ferrovia le distanze si computano dalla casa municipale del Comune ovvero dalla sede dell'ufficio nel caso in cui questo si trovi in una frazione o in una località isolata.

     Se il dipendente viene comandato in missione in luogo compreso fra la località sede dell'ufficio e quella di abituale dimora, le distanze di cui ai precedenti commi si computano dalla località più vicina al luogo di missione.

     Nel caso invece che la località di missione si trovi oltre la località di dimora, le distanze si computano da quest'ultima località.

 

     Art. 10.

     Al personale in missione, in aggiunta alle indennità ed ai rimborsi di cui agli articoli precedenti della presente legge, è dovuto anche il compenso per il lavoro straordinario, limitata mente alle prestazioni effettivamente rese in eccedenza al normale orario di servizio e corrispondenti alla fascia funzionale di appartenenza.

     Le ore di lavoro straordinario compiute in missione concorrono con quelle rese in servizio al raggiungimento dei limiti autorizzati per ciascun dipendente.

 

     Art. 11.

     Le indennità ed i rimborsi previsti dalla presente legge sono liquidati, ai sensi del 4° comma dell'art. 67 della legge regionale 11 aprile-1978, n. 18, con atto del Presidente della Giunta o di un Assessore delegato dallo stesso e, per il personale del Consiglio, dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, non oltre 30 gg. dall'espletamento dell'incarico, esclusivamente su presentazione di apposita tabella firmata dal dipendente, convalidata dal responsabile dell'Ufficio, completa della relativa documentazione.

 

     Art. 12.

     In caso di missione non inferiore a 24 ore, a richiesta dell'interessato, potrà anticiparsi un importo pari al presumibile delle spese di viaggio, ed ai due terzi dell'indennità presunta.

 

     Art. 13.

     L'impiegato il quale, al fine di ritrarne un indebito vantaggio, sottoscrive dichiarazioni in tutto od in parte non veritiere intorno alle missioni eseguite, risponde ad ogni effetto, anche disciplinare, delle dichiarazioni rese, ferma restando la responsabilità della vigilanza a chi ha autorizzato la missione.

 

     Art. 14.

     Al personale in posizione di comando, inviato in missione, è corrisposta l'indennità di trasferta nella misura prevista nei rispettivi Enti di provenienza, per la durata e con le indicazioni e limitazioni previste dalla presente legge.

 

     Art. 15.

     A decorrere dal 1° gennaio 1979 le misure dell'indennità di trasferta rideterminate ai sensi del comma 6° e successivi dell'art. 1 della legge 26 luglio 1978, n. 417 saranno applicate anche al personale della Regione.

 

TITOLO II

TRATTAMENTO ECONOMICO DI TRASFERIMENTO

 

     Art. 16.

     Al dipendente che a seguito di trasferimento ai sensi dell'art. 53 della legge regionale 25 luglio 1974, n. 16 trasferisca la propria residenza nel Comune in cui è situata la nuova sede di servizio o in un Comune a questo viciniore, sono dovuti le indennità ed i rimborsi di cui agli articoli successivi purché l'effettivo trasferimento della residenza sia compiuto entro un triennio dalla data di decorrenza del provvedimento di trasferimento.

     Nulla è dovuto per i trasferimenti nell'ambito dello stesso Comune.

 

     Art. 17.

     Al dipendente trasferito è corrisposta l'indennità di trasferta per il tempo impiegato nel viaggio. Analogo trattamento, nella misura prevista per la qualifica rivestita dal dipendente alla data del trasferimento, compete anche per ciascuna persona della famiglia del dipendente stesso.

     Agli effetti del precedente comma si considerano come facenti parte della famiglia, purché conviventi abitualmente con il dipendente ed a carico di questi: i figli legittimi, i figliastri, o figli legittimati e quelli naturali legalmente riconosciuti, i figli adottivi e gli affiliati, di età non superiore ai 25 anni, il coniuge, i genitori, gli affini in linea retta ascendente, i fratelli minorenni e le sorelle nubili, le figlie rimaste vedove.

 

     Art. 18.

     Al dipendente trasferito spetta il rimborso delle spese sostenute per il viaggio in ferrovia dalle persone di famiglia di cui al precedente articolo fino all'ammontare del costo del biglietto di viaggio, secondo quanto previsto dall'art. 7 della presente legge.

     Spetta, inoltre, il rimborso delle spese sostenute per il trasporto di un bagaglio, del peso non superiore ad un quintale per ciascuna persona, e per la spedizione in piccole partite ordinarie di mobili e masserizie per non oltre 40 quintali complessivamente.

     Le spese di viaggio per le persone di famiglia devono risultare dal biglietto di viaggio; quelle per il trasporto del bagaglio dal prescritto scontrino e quelle per il trasporto dei mobili e delle masserizie dal bollettino di consegna. E' ammessa a rimborso anche l'intera spesa sostenuta per il viaggio delle stesse persone compiuto con mezzi di linea su percorsi non serviti da ferrovia.

     Ove manchi un servizio di linea è corrisposta, a titolo di rimborso delle spese di viaggio, una indennità chilometrica di L. 100 per ciascuna persona.

     Le spese per il trasporto dei mobili, delle masserizie e del bagaglio sui percorsi non serviti da ferrovia sono rimborsate con una indennità chilometrica di L. 100 a quintale o frazione di quintale superiore a 50 chili, fino ad un massimo di 40 quintali per i mobili e le masserizie e di un quintale a persona per il bagaglio.

     Ove l'itinerario da percorrere sia costituito da più tratti ferroviari separati da almeno un tratto di via ordinaria e, quindi, si rendano necessari più scali, il dipendente, previa autorizzazione di chi ha disposto il trasferimento, potrà servirsi di mezzi di trasporto diversi dalla ferrovia per l'intero percorso. In tal caso, oltre all'importo delle spese che sarebbero occorse per il trasporto ferroviario, a tariffa d'uso sul percorso servito da ferrovia, compete la corresponsione dell'indennità chilometrica prevista nel precedente comma per il percorso non servito da ferrovia.

     Il dipendente trasferito può anche servirsi, per il trasporto dei mobili e delle masserizie, nei limiti di peso consentiti e previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, di mezzi diversi dalla ferrovia, fermo restando che il rimborso va effettuato sulla base della tariffa ferroviaria d'uso.

     Nei casi ammessi di trasporto per via ordinaria il dipendente deve fare accertare il peso dei mobili e delle masserizie da una pesa pubblica riconosciuta, possibilmente del luogo di arrivo, facendosi rilasciare regolare bolletta.

     Ove il trasporto dei mobili e delle masserizie sia compiuto con mezzi forniti gratuitamente dall'amministrazione, al dipendente trasferito non compete alcuna indennità chilometrica.

 

     Art. 19.

     Le spese per l'imballaggio, per la presa e resa a domicilio e per il carico e lo scarico lungo l'itinerario dei mobili, delle masserizie e del bagaglio escluso quello a mano, sono rimborsate nella misura di lire 6.000 a quintale o frazione di quintale superiore a 50 chili fino ad un massimo di 40 quintali.

     Dal rimborso delle spese per l'imballaggio, per la presa e resa a domicilio e per il carico e lo scarico lungo l'itinerario, sono escluse le scorte di viveri e di combustibili, le automobili, i motocicli e quanto altro non sia da considerare come facente parte dell'arredamento di una abitazione.

     Qualora la famiglia si trasferisca nella nuova sede di servizio da una località diversa dalla precedente sede di servizio del dipendente trasferito, le indennità previste dalla presente legge spettano in misura non eccedente l'importo dovuto qualora il movimento fosse avvenuto fra le due sedi di servizio.

     Le indennità e i rimborsi relativi al trasferimento della famiglia, del mobilio e delle masserizie vengono corrisposti in relazione alla situazione di famiglia alla data del movimento e sempreché questo risulti avvenuto entro tre anni dalla data di decorrenza del provvedimento di trasferimento.

     Nel caso di trasferimento della famiglia con autovettura di proprietà compete, ove non ricorra l'applicazione del terzo comma del precedente art. 18, un'indennità chilometrica pari a quella prevista dal primo comma dell'art. 5 della presente legge per il dipendente trasferito.

 

     Art. 20.

     Al dipendente trasferito spetta un'indennità di prima sistemazione nella misura di L. 170.000 più tre mensilità dell'indennità integrativa speciale in vigore alla data del trasferimento della residenza.

     L'indennità di cui al precedente comma è ridotta alla metà per il dipendente senza persone di famiglia conviventi ed a carico alla data di decorrenza del provvedimento di trasferimento.

     Al dipendente che non abbia trasferito nella nuova sede di servizio la famiglia è corrisposta la metà dell'indennità di prima sistemazione di cui al presente articolo, salvo la corresponsione dell'altra metà dopo l'avvenuto trasferimento della famiglia purché compiuto entro un triennio dalla data di decorrenza del provvedimento di trasferimento.

 

     Art. 21.

     Il personale trasferito, che, per riconosciuta impossibilità di trovare alloggio nella nuova sede di servizio, trasferisca la famiglia, i mobili e le masserizie in Comuni viciniori, è ammesso ugualmente a fruire delle indennità e dei rimborsi inerenti al trasferimento purché la distanza della casa municipale del Comune viciniore alla nuova sede di servizio non superi i 30 chilometri.

     Il successivo trasferimento nella sede di servizio se avvenuto entro il termine di cui all'art. 20 dà diritto al rimborso delle spese di viaggio delle persone di famiglia e di trasporto dei mobili e delle masserizie.

     Nel caso di trasferimento, anche non contemporaneo, nella medesima sede di servizio di due coniugi dipendenti regionali non separati legalmente è attribuita una sola indennità di prima sistemazione.

     Nei casi di trasferimento a domanda è escluso qualsiasi rimborso di spese o corresponsione di indennità.

 

     Art. 22.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 23.

     Sono abrogate le norme regionali in contrasto con le disposizioni della presente legge.

 

 


[1] Reca disposizioni finanziarie.