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Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:02/03/1994
Numero:14


Sommario
Art. 1.  (Esercizio della funzione dirigenziale).
Art. 2.  (Indennità di funzione dirigenziale).
Art. 3.  (Abrogazione di norma).
Art. 4.  (Norma finanziaria).
Art. 5.  (Pubblicazione).


§ 2.1.62 - L.R. 2 marzo 1994, n. 14.

Modificazioni ed integrazioni alla L.R. 10-8-1990, n. 28 "Approvazione dell'accordo contrattuale per il triennio 1988/90 riguardante il personale delle Regioni a Statuto ordinario e degli Enti pubblici non economici da essa dipendenti".

 

Art. 1. (Esercizio della funzione dirigenziale).

     1. I dirigenti regionali di prima e di seconda qualifica dirigenziale esercitano la loro funzione dirigendo una delle strutture organizzative previste dall'ordinamento regionale alla quale siano preposti nelle forme stabilite dalla legge.

 

     Art. 2. (Indennità di funzione dirigenziale).

     1. L'indennità di funzione di cui all'art. 38 della L.R. 10 agosto 1990, n. 28 è corrisposta ai dirigenti con decorrenza 1° ottobre 1990 come elemento fisso e continuativo dovuto in via ordinaria quale remunerazione della funzione di cui al precedente art. 1 nella misura corrispondente al coefficiente 0,6.

     2. Per i dirigenti della prima qualifica la decorrenza è fissata alla data della effettiva assunzione della direzione di una struttura di primo livello (Servizio) se successiva alla data del 1° ottobre 1990.

     3. Resta confermato quanto stabilito dall'art. 38 della L.R. 10 agosto 1990, n. 28 in ordine alla possibilità della elevazione del coefficiente fino ad un massimo di 1.

 

     Art. 3. (Abrogazione di norma).

     1. E' abrogato il terzo comma dell'art. 39 della L.R. 10 agosto 1990, n. 28.

 

     Art. 4. (Norma finanziaria).

     1. Agli oneri a carico del bilancio regionale derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante utilizzo delle somme stanziate sul cap. 350 del bilancio dell'esercizio finanziario 1994.

     Per gli esercizi successivi la spesa farà carico sullo stesso o corrispondente capitolo.

 

     Art. 5. (Pubblicazione).

     La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.