Settore: | Codici regionali |
Regione: | Basilicata |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.1 ordinamento degli uffici e del personale |
Data: | 02/03/1994 |
Numero: | 14 |
Sommario |
Art. 1. (Esercizio della funzione dirigenziale). |
Art. 2. (Indennità di funzione dirigenziale). |
Art. 3. (Abrogazione di norma). |
Art. 4. (Norma finanziaria). |
Art. 5. (Pubblicazione). |
§ 2.1.62 - L.R. 2 marzo 1994, n. 14.
Modificazioni ed integrazioni alla L.R. 10-8-1990, n. 28 "Approvazione dell'accordo contrattuale per il triennio 1988/90 riguardante il personale delle Regioni a Statuto ordinario e degli Enti pubblici non economici da essa dipendenti".
Art. 1. (Esercizio della funzione dirigenziale).
1. I dirigenti regionali di prima e di seconda qualifica dirigenziale esercitano la loro funzione dirigendo una delle strutture organizzative previste dall'ordinamento regionale alla quale siano preposti nelle forme stabilite dalla legge.
Art. 2. (Indennità di funzione dirigenziale).
1. L'indennità di funzione di cui all'art. 38 della
2. Per i dirigenti della prima qualifica la decorrenza è fissata alla data della effettiva assunzione della direzione di una struttura di primo livello (Servizio) se successiva alla data del 1° ottobre 1990.
3. Resta confermato quanto stabilito dall'art. 38 della
Art. 3. (Abrogazione di norma).
1. E' abrogato il terzo comma dell'art. 39 della
Art. 4. (Norma finanziaria).
1. Agli oneri a carico del bilancio regionale derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante utilizzo delle somme stanziate sul cap. 350 del bilancio dell'esercizio finanziario 1994.
Per gli esercizi successivi la spesa farà carico sullo stesso o corrispondente capitolo.
Art. 5. (Pubblicazione).
La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.