Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 programmazione, bilancio, contabilità |
Data: | 10/01/2011 |
Numero: | 3 |
Sommario |
Art. 1. Inserimento dell’art. 34 quater nella l.r. 2/2010 |
Art. 2. Entrata in vigore |
§ 6.1.194 - L.R. 10 gennaio 2011, n. 3.
Modifica alla legge regionale 9 gennaio 2010, n. 2: 'Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010. Bilancio pluriennale 2010-2012'.
(B.U. 14 gennaio 2011, n. 6 Speciale)
Art. 1. Inserimento dell’art. 34 quater nella
1. Dopo l’articolo 34 ter della
“Art. 34 quater. Agenzia Sanitaria Regionale
1. Ai sensi dell’art. 47 della
2. Ai sensi della
- Euro 2.250.000,00 al capitolo 12.01.001 – 81509 per il finanziamento dell’Agenzia Sanitaria Regionale – A.S.R.;
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’ASR è tenuta ad adottare i provvedimenti di variazione del bilancio così da renderlo compatibile con le assegnazioni disposte.
4. In caso di inadempimento, si provvede in via sostitutiva”.
Art. 2. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.