§ 6.1.179 - L.R. 27 maggio 2009, n. 8.
Integrazione alla L.R. n. 7 del 30 aprile 2009 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009 - Bilancio pluriennale 2009-2011" ed altri [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 programmazione, bilancio, contabilità
Data:27/05/2009
Numero:8


Sommario
Art. 1. Dopo l’art. 36 della L.R. n. 7 del 30 aprile 2009 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2009 – Bilancio pluriennale 2009 – 2011” è inserito il seguente articolo
Art. 2.  (Provvedimenti urgenti)
Art. 3.  (Entrata in vigore)


§ 6.1.179 - L.R. 27 maggio 2009, n. 8.

Integrazione alla L.R. n. 7 del 30 aprile 2009 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009 - Bilancio pluriennale 2009-2011" ed altri provvedimenti urgenti.

(B.U. 12 giugno 2009, n. 29)

 

Art. 1.

Dopo l’art. 36 della L.R. n. 7 del 30 aprile 2009 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2009 – Bilancio pluriennale 2009 – 2011” è inserito il seguente articolo:

“Articolo 36 bis. (Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica - A.R.I.T.)

1. Ai sensi dell'art. 47 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3 è approvato l'allegato bilancio per l'esercizio finanziario 2009 dell'Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica - A.R.I.T..

2. Ai sensi dell'art. 25 della L.R. 14 marzo 2000, n. 25, è autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, dei seguenti stanziamenti relativi al finanziamento in favore dell'Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica - A.R.I.T.:

a) Euro 850.000,00 al capitolo 02.01.013 - 11517 per le spese di funzionamento;

b) Euro 0,00 al capitolo 02.02.011 - 12432 per le spese d'investimento.

3. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge l'Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica - A.R.I.T. è tenuta ad adottare i provvedimenti di variazione del bilancio così da renderlo compatibile con le assegnazioni disposte.

4. In caso di inadempimento, si provvede in via sostitutiva.”

 

     Art. 2. (Provvedimenti urgenti)

1. Il Consiglio regionale è autorizzato all’utilizzo dell’eventuale avanzo di amministrazione per le finalità proprie istituzionali.

 

     Art. 3. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.