§ 6.1.121 - L.R. 19 agosto 2003, n. 12.
Modifica alla L.R. 17.4.2003, n. 7 concernente: Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 programmazione, bilancio, contabilità
Data:19/08/2003
Numero:12


Sommario
Art. 1.      L’allegato sub a) di cui all’art. 38 della L.R. 7/2003, comma 1 (pag. 53 del BURA n° 50 Speciale del 30.4.2003) viene integrato con
Art. 2.      All’art. 39 della L.R. 7/2003 è aggiunto il seguente comma
Art. 3.      All’art. 42 della L.R. 7/2003, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi
Art. 4.      All’art. 87 della L.R. 7/2003, dopo il comma 1, aggiungere il seguente


§ 6.1.121 - L.R. 19 agosto 2003, n. 12.

Modifica alla L.R. 17.4.2003, n. 7 concernente: Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale).

(B.U. 27 agosto 2003, n. 24).

 

Art. 1.

     L’allegato sub a) di cui all’art. 38 della L.R. 7/2003, comma 1 (pag. 53 del BURA n° 50 Speciale del 30.4.2003) viene integrato con:

     L.R. 95/1999

 

ASSOCIAZIONE

COMUNE

IMPORTO

ASS. ANFFAS

PESCARA

€ 3.750,00

ASS. ANFFAS

GIULIANOVA

€ 3.750,00

ASS. ANFFAS

MARTINSICURO

€ 3.750,00

ASS. ANFFAS

TERAMO

€ 3.750,00

TOTALE

 

€ 15.000,00

 

     e per un totale di € 275.000,00 (pari all’importo stanziato sul Cap. 71630 pag. 283 del BURA n° 50 Speciale del 30.4.2003).

 

     Art. 2.

     All’art. 39 della L.R. 7/2003 è aggiunto il seguente comma:

     “7. Il termine di presentazione delle domande relative all’attuazione degli interventi di cui alla L.R. 49/1999 e successive modifiche ed integrazioni, è stabilito, per l’anno 2003, al 30 settembre 2003. Sono fatte salve le domande già inoltrate alla data di entrata in vigore della presente legge”.

 

     Art. 3.

     All’art. 42 della L.R. 7/2003, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:

     2. Il contributo alle sezioni dell’Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi di Guerra (ANMIG) ed alle federazioni provinciali dell’Associazione Combattenti e Reduci (ANCR) L.R. 64/1980 è pari a:

     € 15.625,00 per l’ANCR

     € 12.500,00 per l’ANMIG.

     3. Il contributo al Consiglio regionale d’Abruzzo ed alle sezioni provinciali abruzzesi dell’Unione Italiana Ciechi (UIC) ed alle sezioni provinciali abruzzesi dell’Ente Nazionale per la Protezione e l’assistenza dei Sordomuti (ENS) L.R. 107/1995 e successive modificazioni è pari a:

     € 186.075,00 per l’UIC di cui:

     - € 22.785,00 al Consiglio regionale UIC

     - € 163.290,00 alle sezioni provinciali UIC (€ 40.822,50 a ciascuna sezione)

     € 113.925,00 per l’ENS di cui:

     - € 12.153,00 al Comitato regionale dell’ENS

     - € 101.772,00 alle sezioni provinciale ENS (€ 25.443,00 a ciascuna sezione)

     4. Il contributo di € 31.250,00 alle sezioni provinciali dell’Associazione Nazionale Famiglie dei caduti e dispersi in guerra e dell’Associazione nazionale vittime civili di guerra L.R. 128/1996 è pari a € 15.625,00 per ciascuna associazione di cui:

     - €  1.561,00 per i singoli comitati regionali

     - € 14.064,00 per i singoli comitati provinciali.

 

     Art. 4.

     All’art. 87 della L.R. 7/2003, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

     2. Limitatamente all’anno 2003 il termine di presentazione, di cui al comma 1, è fissato al 31 gennaio 2003.