§ 6.1.94 - L.R. 22 novembre 2001, n. 58.
Norme attuative delle disposizioni di cui alla L.R. 11/2001 e successive modificazioni (legge finanziaria).


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 programmazione, bilancio, contabilità
Data:22/11/2001
Numero:58


Sommario
Art. 1.  Disposizioni a tutela della maternità delle donne non occupate.
Art. 2.  Modifica termini.
Art. 3.  Integrazione elenco L.R 49/1999.
Art. 4.  Norma finanziaria.
Art. 5.  Urgenza.


§ 6.1.94 - L.R. 22 novembre 2001, n. 58.

Norme attuative delle disposizioni di cui alla L.R. 11/2001 e successive modificazioni (legge finanziaria).

(B.U. n. 26 del 12 dicembre 2001).

 

Art. 1. Disposizioni a tutela della maternità delle donne non occupate.

     1. L’indennità di maternità di cui all’art. 1 della L.R. 67/1997 e successive modificazioni è fissata in £. 1.500.000 (unmilionecinquecentomila).

     2. L’indennità di cui al comma 1 è da ritenersi integrativa dell’assegno di cui all’art. 66 della legge 23.12.1998, n. 448.

 

     Art. 2. Modifica termini.

     1. Il termine di 60 gg. per la presentazione della relazione di cui all’art. 42, comma 1, della L.R. 11/2001 - legge finanziaria 2001 - è prorogato a giorni 90.

 

     Art. 3. Integrazione elenco L.R 49/1999.

     1. L’elenco di cui alla L.R. 49/1999 e successive modificazioni, è così integrato:

     - Associazione abruzzese Ente Morale - Roma £. 100.000.000

     - Federazione regionale Triathlon £. 50.000.000

     - Enoteca regionale di Ortona £. 50.000.000

     - Unione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro £. 50.000.000

     - Liceo musicale Braga per apertura sedi decentrate £. 100.000.000

     2. I sopracitati enti rimettono la relazione di cui all’art. 42, della L.R. 11/2001, entro 90 gg. dall’entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 4. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dall’art. 3 della presente legge, valutati per l’anno 2001 in £. 350.000.000, si provvede introducendo nello stato di previsione della spesa del bilancio per l’esercizio finanziario in corso le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

     Cap. 321930 denominato: Fondo di riserva per le spese impreviste - art. 36 L.R.C. 81/77

     - in diminuzione £. 350.000.000

     Cap. 61631 denominato: Interventi finanziari per la realizzazione progetti di rilevante interesse culturale o sportivo L.R. 49/1999

     - in aumento £. 350.000.000

 

     Art. 5. Urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra un vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.