§ 5.2.113 - L.R. 22 luglio 1997, n. 67.
Disposizioni a tutela della maternità delle donne non occupate.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:22/07/1997
Numero:67


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3.      1. Le indennità previste dalla presente legge sono incompatibili con i trattamenti economici per malattia, con il trattamento di integrazione salariale sia ordinario che speciale, con il [...]
Art. 4.      1. Le somme erogate dagli uffici territoriali dell'INPS sono rimborsate dall'Amministrazione regionale con le modalità ed alle scadenze previste dalla convenzione di cui al comma 2.
Art. 5.      1. Il limite di reddito per la concessione dei benefici di cui alla presente legge, non deve essere superiore a quello previsto per il mantenimento di alloggio di edilizia residenziale pubblica [...]
Art. 6.      1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1997 in Lire 500.000.000, si provvede con il Fondo Globale - Cap. 323000, con quota parte della partita n. 1 [...]
Art. 7.      1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


§ 5.2.113 - L.R. 22 luglio 1997, n. 67.

Disposizioni a tutela della maternità delle donne non occupate.

(B.U. n. 14 dell'8 agosto 1997).

 

Art. 1. [1]

     1. La Regione Abruzzo, allo scopo di favorire la tutela sociale della maternità e nelle more di una nuova normativa in materia, corrisponde alle donne non occupate e casalinghe residenti nella Regione da almeno dodici mesi prima della data del parto e con un reddito familiare non superiore a quello stabilito dal successivo art. 5, una indennità di maternità dell'importo di lire 1.500.000.

     2. L'indennità di cui al comma precedente è erogata in un'unica soluzione alle aventi diritto nei limiti dei fondi stanziati nel bilancio regionale dell'anno di riferimento sulla base di apposita graduatoria predisposta annualmente dall'Assessorato Sanità e Sicurezza Sociale della Regione.

     3. La graduatoria di cui al precedente comma è redatta sulla base del reddito del nucleo familiare delle richiedenti le cui domande siano state presentate entro il 30 novembre dell'anno in corso. Le domande presentate oltre tale termine andranno esaminate unitamente a quelle presentate nell'anno successivo.

     4. A parità di reddito viene data la precedenza alle richiedenti con maggior numero di figli a carico ed in caso di ulteriore parità si fa riferimento alla anzianità anagrafica.

 

     Art. 2. [1]

     1. L'indennità prevista all'art. 1 è corrisposta dalla Giunta Regionale, su domanda dell'interessata, da presentarsi al Comune di residenza entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data del parto.

     2. La domanda, in carta libera, deve essere corredata del certificato di nascita nonché da una dichiarazione dell'interessata, redatta ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni e integrazioni, attestante i redditi del nucleo familiare relativi all'anno precedente e che la stessa non ha diritto ad alcuno dei trattamenti di cui all'art. 3.

     3. I Comuni trasmettono le domande ricevute, verificandone la completezza, al Settore Competente entro i termini previsti dall'art. 1 comma 3.

 

     Art. 3.

     1. Le indennità previste dalla presente legge sono incompatibili con i trattamenti economici per malattia, con il trattamento di integrazione salariale sia ordinario che speciale, con il trattamento di integrazione salariale sia ordinario che straordinario, con le indennità di maternità di cui alle leggi 30 dicembre 1971, n. 1204, 29 dicembre 1987, n. 546 e 11 dicembre 1990, n. 379.

 

     Art. 4.

     1. Le somme erogate dagli uffici territoriali dell'INPS sono rimborsate dall'Amministrazione regionale con le modalità ed alle scadenze previste dalla convenzione di cui al comma 2.

     2. Per disciplinare gli adempimenti di cui agli articoli 1, 2 e 3 l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare una convenzione con l'INPS. Tale convenzione può prevedere la corresponsione di una anticipazione per assicurare agli uffici territoriali dell'Istituto la necessaria disponibilità finanziaria.

 

     Art. 5.

     1. Il limite di reddito per la concessione dei benefici di cui alla presente legge, non deve essere superiore a quello previsto per il mantenimento di alloggio di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata come determinato dall'art. 35 della L.R. n. 96 del 25.10.1996.

 

     Art. 6.

     1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1997 in Lire 500.000.000, si provvede con il Fondo Globale - Cap. 323000, con quota parte della partita n. 1 dell'elenco n. 3 allegato al bilancio di previsione per l'esercizio 1997.

     2. Nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1997 sono apportate le seguenti modifiche in termini di competenza e cassa:

     Cap. 323000 Denominato: «Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese correnti»

     - in diminuzione Lire 500.000.000

     Cap. 71584 di nuova istituzione ed iscrizione al Sett. 07 - Tit. 1 - Sez. 08 - Ctg. 5 denominato «Intervento per la tutela della maternità delle donne non occupate»

     - in aumento Lire 500.000.000

     3. La partita n. 1 dell'elenco n. 3 allegato al bilancio per l'esercizio in corso è corrispondentemente ridotta.

 

     Art. 7.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

 


[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 16 settembre 1998, n. 82.

[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 16 settembre 1998, n. 82.