§ 6.1.53 - L.R. 7 giugno 1996, n. 34.
Disposizioni per accelerare l'attuazione dei Progetti Speciali Regionali e per lo snellimento di alcune procedure di contabilità.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 programmazione, bilancio, contabilità
Data:07/06/1996
Numero:34


Sommario
Art. 1.  Finalità e competenza.
Art. 2.  Comitato Tecnico Consultivo - Composizione.
Art. 3.  Durata in carica e rinnovo.
Art. 4.  Procedimento e termine.
Art. 5.  Responsabilità, controllo.
Art. 6.  Ultimazione e revoca.
Art. 7.  Norma transitoria.
Art. 8.  Semplificazione procedure contabili.
Art. 9.  Urgenza.


§ 6.1.53 - L.R. 7 giugno 1996, n. 34.

Disposizioni per accelerare l'attuazione dei Progetti Speciali Regionali e per lo snellimento di alcune procedure di contabilità.

(B.U. n. 11 del 18 giugno 1996).

 

TITOLO I

FINALITA' E AGGIORNAMENTO PROCEDIMENTO

 

Art. 1. Finalità e competenza.

     1. Al fine di accelerare la definizione degli interventi compresi nei Progetti Speciali Regionali di cui alla L.R. 6 marzo 1980, n. 17 e successive modificazioni ed integrazioni, il Progetto Speciale «Val di Sangro - Aventino» è ascritto alla competenza del Settore Enti Locali, Servizio Decentramento e Deleghe, i restanti sono confermati al Servizio Programmazione del Settore Bilancio e Programmazione.

 

     Art. 2. Comitato Tecnico Consultivo - Composizione. [1]

 

     Art. 3. Durata in carica e rinnovo.

     1. Il Comitato Tecnico Consultivo dura in carica per non più di cinque anni e decade 45 giorni dopo la cessazione delle funzioni dell'Organo che lo ha nominato, entro gli stessi 45 giorni si provvede al necessario rinnovo.

 

     Art. 4. Procedimento e termine. [2]

 

     Art. 5. Responsabilità, controllo.

     1. Gli Enti attuatori nella esecuzione dei lavori assumono a loro carico ogni adempimento ed ogni responsabilità, anche di ordine amministrativo-contabile.

     2. La Giunta Regionale, qualora venga a conoscenza di irregolarità nella esecuzione delle opere o rilevi ritardi ingiustificati e rilevanti nello stato di attuazione dei lavori, può disporre il controllo e la verifica attraverso i Servizi del Genio Civile o le strutture tecniche del Settore Agricoltura, Foreste e Alimentazione per gli interventi rientranti nella competenza di questi ultimi.

 

     Art. 6. Ultimazione e revoca.

     1. Gli interventi in corso devono essere ultimati entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, fatti salvi i casi di forza maggiore indipendenti dalla volontà del Concessionario e dell'Esecutore.

     2. In caso di ritardo nella ultimazione e collaudazione dei lavori e nella fattispecie di cui al secondo comma del precedente articolo, ove siano riscontrate irregolarità o difformità delle opere eseguite, la Giunta regionale si riserva la possibilità di revocare il finanziamento concesso.

 

     Art. 7. Norma transitoria.

     1. Entro 45 giorni dalla entrata in vigore della presente legge i Comitati Tecnici Consultivi per i Progetti Speciali Regionali, già costituiti ai sensi della precedente normativa, sono adeguati nella composizione ed assumono le funzioni previste dalle presenti norme.

 

TITOLO II

    SNELLIMENTO DI ALCUNE PROCEDURE REGIONALI DI CONTABILITA' - URGENZA

 

     Art. 8. Semplificazione procedure contabili.

     1. I Dirigenti dei Servizi, in relazione ad atti a contenuto vincolato o attuativi di provvedimenti esecutivi, oltre quanto previsto al punto i), primo comma dell'art. 18 della L.R. 21 maggio 1985, n. 58, adottano i provvedimenti per l'assunzione della spesa e provvedono alla liquidazione della stessa, anche per lo stato finale e la erogazione a saldo, intendendosi con ciò modificato il disposto del punto g) della medesima norma e del quarto comma dell'art. 53 della L.R. 29 dicembre 1977, n. 81.

     2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a tutti gli atti di impegno e di liquidazione della spesa conseguenti a provvedimenti di natura vincolata o attuativi di atti esecutivi non soltanto connessi ai Progetti Speciali Regionali.

 

     Art. 9. Urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

 


[1] Sostituisce l'art. 8 della L.R. 6 marzo 1980, n. 17.

[2] Modifica l'art. 1 della L.R. 10 gennaio 1989, n. 1 che a sua volta sostituisce l'art. 3 della L.R. 6 marzo 1980, n. 17.