§ 6.1.10 - L.R. 6 marzo 1980, n. 17.
Norme per la predisposizione e l'attuazione dei progetti regionali di sviluppo.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 programmazione, bilancio, contabilità
Data:06/03/1980
Numero:17


Sommario
Art. 1.      In applicazione del Programma di Sviluppo la Regione Abruzzo attua progetti regionali per la realizzazione di iniziative organiche a carattere intersettoriale per lo sviluppo di attività [...]
Art. 2.      I progetti regionali sono predisposti dalla Giunta Regionale, sentiti gli Enti Locali direttamente interessati e le forze politiche e sociali, ed approvati con delibera del Consiglio Regionale e [...]
Art. 3.      La Giunta regionale d'intesa con la competente Commissione consiliare, procede all'attuazione dei sottoprogetti e determina l'ammontare delle somme impegnate per le singole opere previste a [...]
Art. 4.      Gli enti concessionari realizzeranno le opere con le modalità previste dalla L.R. n. 43/76 e dall'art. 139 T.U. per il - Mezzogiorno quando costituiscono attuazione dell'art. 7 lett. C) della [...]
Art. 5.      I progetti regionali possono prevedere interventi a favore degli Enti interessati per la realizzazione di opere pubbliche, di infrastrutture sociali e di risanamento di comparti edilizi, secondo [...]
Art. 6.      I progetti regionali possono prevedere interventi a favore di cooperative e singoli operatori, pubblici e privati, nei settori produttivi dell'agricoltura, dell'artigianato, del commercio, e del [...]
Art. 7.      Le previsioni settoriali di cui agli articoli precedenti costituiscono impegno programmatico prioritario.
Art. 8.      Per la attuazione dei progetti Speciali e dei sottoprogetti, le successive eventuali variazioni, l'articolazione in lotti funzionali, l'affidamento in concessione agli Enti attuatori, la [...]


§ 6.1.10 - L.R. 6 marzo 1980, n. 17.

Norme per la predisposizione e l'attuazione dei progetti regionali di sviluppo.

(B.U. n. 18 del 24 marzo 1980).

 

Art. 1.

     In applicazione del Programma di Sviluppo la Regione Abruzzo attua progetti regionali per la realizzazione di iniziative organiche a carattere intersettoriale per lo sviluppo di attività economiche in specifici territori o settori produttivi.

 

     Art. 2.

     I progetti regionali sono predisposti dalla Giunta Regionale, sentiti gli Enti Locali direttamente interessati e le forze politiche e sociali, ed approvati con delibera del Consiglio Regionale e debbono indicare:

     a) gli specifici territori o i settori produttivi di intervento:

     b) i sottoprogetti operativi;

     c) gli Enti destinatari delle deleghe di attuazione;

     d) la previsione di spesa globale e per i singoli sottoprogetti.

 

     Art. 3.

     La Giunta regionale d'intesa con la competente Commissione consiliare, procede all'attuazione dei sottoprogetti e determina l'ammontare delle somme impegnate per le singole opere previste a carico del bilancio regionale.

     Per le opere da realizzare a cura di altri Enti, mediante l'Istituto della concessione, la delibera del Consiglio regionale di cui al precedente art. 2, indica altresì l'ente delegatario competente per territorio nonché termini, modalità e limiti per l'attuazione dei sottoprogetti nell'ambito degli stanziamenti di spesa riservati al singolo sottoprogetto.

     La Giunta regionale, su proposta dei competenti Servizi Programmazione del Settore Bilancio e Programmazione e Decentramento e Deleghe del Settore Enti Locali, previo parere del Comitato Tecnico Consultivo, provvede all'eventuale riassegnazione delle somme derivanti da economie nell'esecuzione degli interventi.

     La liquidazione delle somme dovute per gli eventuali stati di avanzamento e finale ha luogo previa verifica operata dal Servizio Ragioneria o dai competenti Servizi del Settore Agricoltura, Foreste e Alimentazione per gli interventi rientranti nella competenza di questi, sulla base del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e della relazione acclarante i rapporti concedente-concessionario che, ove non si dia luogo a collaudo ai sensi delle LL.RR. 17 novembre 1976, n. 62 e 3 aprile 1995, n. 32, i concessionari faranno redigere dalla Direzione dei lavori.

     Gli stessi Enti concessionari, per quanto sopra, provvedono a trasmettere direttamente al Servizio Ragioneria o al competente Servizio del Settore Agricoltura, Foreste e Alimentazione entro 180 giorni dall'ultimazione dei lavori, l'atto di collaudo o il certificato di regolare esecuzione, approvato nei modi di legge, insieme alla relazione acclarante i rapporti Regione - Ente attuatore, di cui al precedente comma, attestante la regolarità dei rapporti economici ed amministrativi [1].

 

     Art. 4.

     Gli enti concessionari realizzeranno le opere con le modalità previste dalla L.R. n. 43/76 e dall'art. 139 T.U. per il - Mezzogiorno quando costituiscono attuazione dell'art. 7 lett. C) della Legge 183/76.

 

     Art. 5.

     I progetti regionali possono prevedere interventi a favore degli Enti interessati per la realizzazione di opere pubbliche, di infrastrutture sociali e di risanamento di comparti edilizi, secondo le modalità delle leggi regionali vigenti in materia.

 

     Art. 6.

     I progetti regionali possono prevedere interventi a favore di cooperative e singoli operatori, pubblici e privati, nei settori produttivi dell'agricoltura, dell'artigianato, del commercio, e del turismo, secondo le modalità delle leggi regionali vigenti in materia.

 

     Art. 7.

     Le previsioni settoriali di cui agli articoli precedenti costituiscono impegno programmatico prioritario.

     La Giunta Regionale è autorizzata ad assumere i relativi impegni di spesa fino all'ammontare delle riserve per progetti regionali iscritte nelle rispettive voci del bilancio annuale di previsione.

 

     Art. 8.

     Per la attuazione dei progetti Speciali e dei sottoprogetti, le successive eventuali variazioni, l'articolazione in lotti funzionali, l'affidamento in concessione agli Enti attuatori, la possibile modulazione della spesa annuale e pluriennale a seguito di modifiche o revoche e per ogni altra questione pertinente la materia, la Giunta Regionale acquisisce il parere del Comitato Tecnico Consultivo, appositamente costituito per ciascun Progetto Speciale Regionale.

     Ogni Comitato Tecnico Consultivo, di cui al precedente comma, è così composto:

     - Due rappresentanti della Giunta Regionale;

     - Tre rappresentanti del Consiglio Regionale, di cui due della maggioranza ed uno della minoranza, designati con voto limitato ad uno;

     - il Presidente dell'Amministrazione Provinciale o suo delegato;

     - I Presidenti delle Comunità Montane interessate o loro delegati;

     - Un rappresentante dell'ANCI Abruzzo;

     - Il Dirigente del Servizio Programmazione o del Servizio Decentramento e Deleghe, secondo la rispettiva competenza per Progetto Speciale, o loro delegato;

     - Tre rappresentanti dei sindacati maggiormente rappresentativi a livello regionale designati in ragione di uno per ciascuna Organizzazione.

     Il Comitato Tecnico Consultivo è nominato con provvedimento del Presidente della Giunta Regionale che ne individua anche il componente con le funzioni di Presidente, scelto tra i rappresentanti del Consiglio e della Giunta; nel medesimo provvedimento è nominato il Segretario, scelto tra i dipendenti regionali con qualifica non inferiore alla VI.

     Ove necessario e in relazione ai singoli problemi trattati, il Comitato può essere di volta in volta integrato, su determinazione dello stesso o per iniziativa del proprio Presidente, con i Dirigenti dei Settori regionali competenti, con esperti di comprovata esperienza professionale per la specifica materia e con rappresentanti delle organizzazioni professionali di categoria.

     Il Comitato si esprime entro 45 giorni dalla richiesta da parte del Settore competente.

     Qualora l'Organo Consultivo rappresenti esigenze istruttorie ovvero l'impossibilità, per la complessità della materia, di rispettare il termine di cui sopra, quest'ultimo ricomincia a decorrere, per una sola volta, dal momento della ricezione delle notizie o dei documenti richiesti ovvero dalla sua prima scadenza.

     Decorso inutilmente il termine di cui al precedente comma si prescinde dal parere.

     Il Comitato riferisce semestralmente alla Giunta regionale sullo stato di attuazione del Progetto in generale e di ogni sottoprogetto.

     Nell'ambito del Progetto Speciale di pertinenza il Comitato Tecnico Consultivo formula anche proposte alla Giunta regionale [2].

 

     Artt. 9. - 10. (Norma finanziaria, urgenza).

     (Omissis).

 

 


[1] Articolo già modificato dall'art. 1 della L.R. 10 gennaio 1989, n. 1 e così ulteriormente modificato ed integrato dall'art. 4 della L.R. 7 giugno 1996, n. 34.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 7 giugno 1996, n. 34.