§ 5.5.32 - L.R. 26 luglio 1997, n. 74.
Norme integrative alla L.R. 28.12.1997, n. 25 e successive modificazioni ed integrazioni.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.5 sport e tempo libero
Data:26/07/1997
Numero:74


Sommario
Art. 1.      Le disposizioni di cui al 2° comma dell'art. 1 della Legge regionale 14.11.1979, n. 55 si estendono agli uffici di segreteria del Presidente del Consiglio regionale.
Art. 2.      Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge gravano sul Cap. 011201 del bilancio per l'esercizio finanziario per l'anno 1997 che presenta la necessaria capienza.


§ 5.5.32 - L.R. 26 luglio 1997, n. 74. [1]

Norme integrative alla L.R. 28.12.1997, n. 25 e successive modificazioni ed integrazioni.

(B.U. n. 14 dell'8 agosto 1997).

 

Art. 1.

     Le disposizioni di cui al 2° comma dell'art. 1 della Legge regionale 14.11.1979, n. 55 si estendono agli uffici di segreteria del Presidente del Consiglio regionale.

     Le disposizioni di cui agli articoli 6, 7, 8 della L.R. 26 agosto 1994, n. 58 si estendono ai Presidenti delle Commissioni permanenti, della Commissione di Vigilanza e della Commissione Progetti Speciali.

 

     Art. 2.

     Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge gravano sul Cap. 011201 del bilancio per l'esercizio finanziario per l'anno 1997 che presenta la necessaria capienza.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 12 della L.R. 9 maggio 2001, n. 18, a decorrere dal termine stabilito dal comma 2 dell'art. 12 della stessa L.R. 18/2001.